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Sentenza

Sentenza del 12/11/2019 n. 1097 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di imposte IRES per l'anno 2012, contestando la revoca dell'agevolazione fiscale prevista dalla Legge n. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica. La società sosteneva di avere rispettato gli adempimenti tecnici e fiscali richiesti e che l'agevolazione fosse quindi dovuta. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto la legittimità del recupero, rilevando che l'immobile era stato utilizzato dalla società nell'ambito della propria attività e che non era stata dimostrata l'impossibilità di dedurre i costi della riqualificazione dal reddito imponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella. Pur riconoscendo che la società aveva presentato la documentazione richiesta e che l'immobile era preesistente alla ristrutturazione, il giudice ha ritenuto non provato che i costi dei lavori non fossero stati dedotti dal reddito imponibile. Secondo la decisione, il beneficio fiscale non può essere cumulato con la deduzione dei medesimi costi, poiché ciò determinerebbe una duplicazione del vantaggio fiscale. La cartella è stata quindi dichiarata legittima. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006

    Agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

    Il beneficio è stato interpretato come una detrazione destinata a incentivare interventi di risparmio energetico, ma non cumulabile con la deduzione dal reddito dei medesimi costi quando ciò comporti una duplicazione del vantaggio fiscale.

  • Decreto ministeriale 19 febbraio 2007

    La normativa tecnica e fiscale applicabile subordinava l'agevolazione al rispetto di specifici adempimenti sostanziali. Nel caso concreto tali adempimenti risultavano adempiuti, ma il giudice ha ritenuto comunque decisiva la mancata prova dell'assenza di deduzione dei costi.

  • Articolo 53 della Costituzione

    Il richiamo al principio costituzionale del regime impositivo è stato utilizzato per escludere un doppio beneficio fiscale fondato sugli stessi costi, ritenuto incompatibile con il corretto criterio di imposizione.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19815 del 23 luglio 2019

    "Nel caso concreto, in ragione dell'indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente"

    La pronuncia è stata letta nel senso che il beneficio può spettare quando le spese di riqualificazione energetica non sono deducibili dal reddito imponibile. Per converso, secondo il giudice, il beneficio non è giustificato quando i medesimi costi siano stati dedotti.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica non è sufficiente rispettare gli adempimenti documentali e tecnici: occorre anche verificare l'assenza di un uso cumulativo dello stesso costo come componente deducibile e come base della detrazione.
  • Quando una società sostiene costi di riqualificazione su un immobile strumentale o destinato alla locazione, è importante documentare il trattamento fiscale concretamente applicato a tali costi nelle dichiarazioni dei redditi.
  • La detrazione energetica può essere riconosciuta, secondo l'impostazione della sentenza, soprattutto quando il costo non possa essere dedotto dal reddito imponibile; la deduzione e la detrazione dei medesimi costi possono essere considerate incompatibili se producono un doppio vantaggio fiscale.
  • Il rispetto formale della normativa agevolativa non esclude il recupero del beneficio se l'amministrazione dimostra, o il contribuente non esclude, una possibile duplicazione dell'agevolazione.
  • In presenza di giurisprudenza non uniforme, l'esito può dipendere dalla prova documentale del trattamento fiscale dei costi e dall'interpretazione adottata dal giudice sulla cumulabilità tra deduzione e detrazione.

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