Sentenza del 12/11/2019 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Asti
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità di un atto dell'ente locale diretto all'accertamento e al recupero di un tributo, deducendo la violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e tributari. In particolare, l'atto si limitava a richiamare il pagamento parziale del tributo senza indicare gli elementi concreti, i criteri di calcolo e i fondamenti della pretesa, impedendo al contribuente di comprendere pienamente la richiesta e di predisporre un'adeguata difesa.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul profilo della motivazione. È stato affermato che gli atti degli enti locali relativi all'accertamento e al recupero di tributi devono essere motivati secondo gli standard applicabili agli atti dell'Amministrazione finanziaria. Il mero riferimento al versamento parziale del tributo non è sufficiente, perché non consente al contribuente di conoscere i presupposti sostanziali e il procedimento logico alla base della pretesa. L'atto risulta quindi viziato per carenza di motivazione, con conseguente soccombenza dell'ente resistente.
Norme richiamate
Obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi e degli atti tributari
Gli atti degli enti locali che accertano o recuperano tributi devono indicare in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione deve essere concreta e non può esaurirsi in una formula generica relativa al pagamento parziale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento o di recupero tributario deve consentire al contribuente di comprendere perché il tributo è richiesto, quale importo è dovuto e come è stato determinato.
- Il semplice richiamo a un pagamento omesso o parziale, senza indicare imponibile, aliquota, periodo, calcoli e presupposti della pretesa, può integrare un vizio di motivazione.
- L'obbligo di motivazione vale anche per gli enti locali e non solo per l'Amministrazione finanziaria statale.
- La motivazione deve essere valutata in concreto: se l'atto non permette al destinatario di verificare la correttezza della pretesa e di difendersi, può essere annullabile.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se l'atto contiene tutti gli elementi necessari a ricostruire la pretesa, non limitandosi a controllare l'esistenza di una generica indicazione del debito.
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