Sentenza del 12/11/2019 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Transfer pricing. Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il trattamento fiscale dei costi di ricerca e sviluppo e di know-how sostenuti dalla società italiana nei rapporti con società estere controllate, sostenendo che tali costi avrebbero dovuto essere riaddebitati alle controllate e che i prezzi infragruppo non fossero dimostrati come conformi ai valori di mercato. L'Ufficio riteneva inoltre che la società italiana avesse conseguito margini inferiori rispetto a quelli realizzati dalle società estere, prospettando un trasferimento di utili all'estero. La società contribuente sosteneva invece di applicare alle controllate il medesimo mark up applicato agli altri clienti e documentava un margine medio di commessa del 28%, prossimo al mark up dichiarato del 30%. Contestava inoltre che le spese di studi e ricerche riguardassero tecnologia trasferita alle controllate, precisando che si trattava di costi per certificazioni necessarie agli impianti antincendio.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. È stato ritenuto infondato il recupero relativo ai costi di ricerca e sviluppo, poiché l'Ufficio aveva utilizzato l'importo complessivo delle spese senza verificare la natura delle singole componenti e non aveva contestato efficacemente le allegazioni della società, secondo cui si trattava di costi per certificazioni non utilizzate dalle controllate. La Commissione ha inoltre confermato che, in materia di transfer pricing, l'Amministrazione deve provare lo scostamento tra il prezzo pattuito e il valore normale, nonché l'anomalia dell'operazione e il vantaggio fiscale conseguito; non può limitarsi a determinare un importo da recuperare. La documentazione prodotta dalla società, attestante un margine medio del 28%, ha ulteriormente indebolito la pretesa fiscale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, già art. 76, comma 5
Fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori.
La norma consente la rettifica dei prezzi infragruppo quando vi sia uno scostamento rispetto al valore normale, ma impone all'Amministrazione di dimostrare la fondatezza della pretesa e l'effettiva anomalia del prezzo o dell'operazione.
Art. 2697 cod. civ.
Incombe certamente sull'Amministrazione finanziaria ... l'onere di provare la fondatezza della rettifica da transfer price.
Per i componenti positivi del reddito, spetta all'Amministrazione provare lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore normale dei beni o servizi, nonché gli elementi posti a fondamento della rettifica.
Art. 115, comma 1, cod. proc. civ.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ... nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Le allegazioni fattuali specifiche della parte, se non contestate in modo puntuale dalla controparte costituita, possono essere utilizzate dal giudice come base della decisione.
Art. 91 cod. proc. civ.
La parte soccombente deve rimborsare alla controparte le spese processuali; nel caso concreto l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese del grado.
Cassazione, sentenza n. 16339/2015
In materia di transfer pricing ... incombe certamente sull'amministrazione finanziaria ... l'onere di provare la fondatezza della rettifica da transfer price.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce che l'onere probatorio iniziale della rettifica fondata sul transfer pricing grava sull'Amministrazione, con riferimento allo scostamento dal valore normale.
Massime di principio
- In una contestazione di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a rilevare l'esistenza di rapporti infragruppo e a quantificare un recupero: deve dimostrare concretamente lo scostamento dal valore normale e motivare l'anomalia dell'operazione.
- L'Ufficio deve collegare la rettifica a un effettivo vantaggio economico o fiscale, illustrando in che modo i prezzi abbiano determinato uno spostamento di utili verso giurisdizioni a fiscalità più favorevole.
- La società contribuente può difendersi dimostrando che applica politiche di prezzo coerenti e documentate, ad esempio mediante analisi dei costi, margini applicati a clienti indipendenti, comparabili e documentazione economica analitica.
- Quando l'Amministrazione considera costi riaddebitabili alle società estere, deve analizzare la natura concreta delle singole spese e dimostrare che le controllate abbiano effettivamente ricevuto un beneficio da tali costi.
- Allegazioni e documenti specifici della contribuente, se non contestati puntualmente dall'Ufficio, possono essere valorizzati dal giudice ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.
- La produzione della documentazione anche durante il contenzioso può risultare utile, ma è opportuno predisporre fin dall'origine una documentazione completa sui criteri di determinazione dei prezzi, sui margini e sui benefici ricevuti dalle società del gruppo.
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