Sentenza del 12/11/2019 n. 263 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES - 2012 - Impianti fotovoltaici - Agevolazione - Tariffa incentivante - C.d. Tremonti ambiente - Non cumulabilità - Rimborso - Non Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso IRES relative agli anni 2012 e 2013. Sosteneva di poter cumulare la tariffa incentivante prevista dal quarto conto energia con la detassazione degli investimenti ambientali prevista dall’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, la cosiddetta Tremonti ambiente. La società riteneva che la norma interpretativa contenuta nel quinto conto energia, che aveva chiarito la cumulabilità per gli impianti incentivati dal secondo conto energia, dovesse essere estesa anche al terzo e al quarto conto energia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la cumulabilità tra tariffa incentivante e Tremonti ambiente era prevista dalla disciplina del secondo conto energia, ma non poteva essere estesa in via analogica o interpretativa agli impianti soggetti al terzo, quarto o quinto conto energia. Il quarto conto energia prevedeva infatti una cumulabilità esclusiva con i benefici espressamente elencati, tra i quali non rientrava la detassazione ex legge n. 388/2000. Inoltre, il richiamo alle condizioni del secondo conto energia operava soltanto per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2011, mentre quello della società era entrato in funzione l’8 giugno 2012. Sono stati quindi negati i rimborsi IRES richiesti e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19
La quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile.
La detassazione Tremonti ambiente costituisce un’agevolazione fiscale distinta dalla tariffa incentivante fotovoltaica. La sua cumulabilità con gli incentivi energetici deve risultare da una specifica previsione normativa.
D.M. 19 febbraio 2007, art. 9
Le tariffe incentivanti [...] non sono applicabili [...] qualora siano stati concessi incentivi pubblici [...] eccedenti il 20% del costo dell’investimento.
La disciplina del secondo conto energia ammetteva la cumulabilità entro il limite del 20% dell’investimento, secondo le condizioni previste dalla norma.
D.M. 6 agosto 2010, art. 5, comma 4
Agli impianti [...] si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 [...] a condizione [...] che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.
Il rinvio alla disciplina del secondo conto energia era subordinato, tra l’altro, all’entrata in esercizio dell’impianto entro il 31 dicembre 2011.
D.M. 5 maggio 2011, art. 5
Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici.
L’elenco dei benefici cumulabili con il quarto conto energia è tassativo. Poiché la Tremonti ambiente non vi è ricompresa, non è ammesso il cumulo.
D.M. 5 luglio 2012, art. 19
L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 [...] si intende [...] applicabile anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La norma interpretativa ha chiarito la cumulabilità della Tremonti ambiente con le tariffe del secondo conto energia, entro il limite previsto, senza estendere tale disciplina agli impianti regolati dai conti energia successivi.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali e incentivi pubblici, la cumulabilità deve essere prevista da una disposizione espressa e non può essere riconosciuta mediante analogia o interpretazione estensiva.
- Quando una norma stabilisce che gli incentivi sono cumulabili esclusivamente con determinati benefici, l’elenco deve essere considerato tassativo.
- Una norma interpretativa riferita a uno specifico regime incentivante, come il secondo conto energia, non si estende automaticamente ai regimi successivi.
- I rinvii tra diversi decreti incentivanti operano soltanto alle condizioni espressamente previste, inclusi eventuali termini entro i quali l’impianto deve essere entrato in esercizio.
- Per verificare la cumulabilità occorre individuare il conto energia applicabile e considerare la data di entrata in funzione dell’impianto, non soltanto la data di realizzazione o di sostenimento dell’investimento.
- In situazioni analoghe, un impianto entrato in funzione dopo il 31 dicembre 2011 e soggetto al quarto conto energia non può cumulare la relativa tariffa incentivante con la Tremonti ambiente, salvo una specifica disposizione applicabile al caso concreto.
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