Sentenza del 12/11/2019 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Asti
Rapporti commerciali tratti su fatture inesistenti - Inesistenza di mezzi organizzativi a supporto delle fatture emesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione dell'IVA e i conseguenti effetti ai fini IRES e delle altre imposte, ritenendo che le fatture emesse dai fornitori fossero riferite a operazioni inesistenti. Gli elementi valorizzati erano l'assenza o l'insufficienza di mezzi organizzativi dei fornitori, la mancanza di locali idonei allo svolgimento dell'attività commerciale o al deposito delle merci e l'assenza di documentazione adeguata a provare il trasferimento dei beni dal cedente al cessionario. Tali circostanze sono state considerate presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il contribuente lamentava inoltre una violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, sostenendo che l'atto non fosse adeguatamente motivato.
La decisione
La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata. La carenza di struttura imprenditoriale dei fornitori e l'assenza di riscontri documentali sul trasferimento delle merci sono state considerate elementi idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni e a giustificare il recupero dell'IVA detratta e delle ulteriori imposte conseguenti. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'atto di accertamento, anche mediante motivazione per relationem, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere l'an, il quantum e gli altri elementi essenziali della pretesa tributaria. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione dell'atto di accertamento è rispettato quando il contribuente può comprendere la natura e l'ammontare della pretesa tributaria, nonché gli elementi posti a suo fondamento. È ammessa la motivazione per relationem, purché i documenti richiamati siano conoscibili o conoscibili dal contribuente.
Massime di principio
- Per dimostrare l'effettività di un'operazione commerciale non è sempre sufficiente la fattura: è opportuno conservare contratti, ordini, bolle di consegna, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, corrispondenza commerciale e ogni elemento che dimostri la concreta movimentazione dei beni.
- La mancanza, presso il fornitore, di locali, personale, mezzi o altri strumenti organizzativi può costituire un indice di inesistenza soggettiva o oggettiva dell'operazione, soprattutto quando si accompagna all'assenza di documentazione sul trasferimento delle merci.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; il contribuente deve quindi fornire elementi concreti e specifici idonei a superare tali presunzioni.
- La buona fede del cessionario non esclude automaticamente il recupero dell'IVA: occorre dimostrare, secondo le regole applicabili, che il contribuente non sapeva e non avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a frodi o irregolarità.
- Un atto motivato per relationem può essere valido se consente al contribuente di individuare chiaramente il fatto contestato, l'imposta richiesta, il calcolo effettuato e le fonti probatorie utilizzate dall'Amministrazione.
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