Sentenza del 12/11/2019 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accise - Attività industriale - Gas naturale - Consumatori finali - Omissione richiesta Agenzia Dogane - Esenzione - Usi diversi - Ricalcolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni relativi all'accisa sul gas naturale per gli anni 2011-2016. L'Agenzia contestava l'applicazione dell'esenzione o dell'agevolazione per usi industriali in assenza di una specifica richiesta preventiva da parte dei consumatori finali. Secondo la società, invece, l'esenzione dipendeva dall'effettiva destinazione industriale del gas e la richiesta non era prevista da una norma primaria, ma costituiva soltanto una prassi amministrativa. In subordine, la società contestava anche la debenza delle sanzioni e chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'assenza della specifica richiesta del consumatore finale non impedisce, di per sé, il riconoscimento dell'esenzione per gli usi industriali, poiché tale richiesta non è imposta da una norma di rango primario. L'Agenzia non contestava l'effettivo uso industriale del gas da parte dei principali clienti, sicché non era legittimo assoggettare l'intera fornitura alla tariffa ordinaria per usi civili. Tuttavia, il riconoscimento deve essere verificato caso per caso, considerando sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi e distinguendo i consumi industriali da quelli destinati a uffici, mense, palestre, spogliatoi o altri usi non industriali. La società è stata quindi incaricata di ricalcolare le accise dovute, applicando l'esenzione o l'aliquota ridotta solo alla quota effettivamente riferibile agli usi industriali. Le altre questioni sono state dichiarate assorbite e le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26, comma 3, Testo Unico delle Accise
La disposizione è richiamata in relazione al regime applicabile al gas naturale destinato a determinati usi; la decisione esclude che il riconoscimento dell'uso industriale dipenda necessariamente da una specifica richiesta preventiva non prevista dalla norma primaria.
Art. 21, comma 13, Testo Unico delle Accise
È richiamato con riferimento all'esclusione o al diverso trattamento fiscale di determinati impieghi del gas naturale. La sentenza richiede comunque di distinguere i consumi industriali da quelli estranei al processo produttivo.
D.M. 12 luglio 1977
Il decreto è richiamato quale precedente disciplina regolamentare relativa alla comunicazione degli elenchi dei consumatori e dei consumi. Il collegio osserva che tale disciplina non è più applicabile per incompatibilità con la normativa sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando l'agevolazione fiscale è collegata direttamente alla concreta destinazione del prodotto a un uso industriale, l'assenza di una dichiarazione preventiva non può, da sola, trasformare automaticamente tutti i consumi in consumi ordinari, se tale adempimento non è previsto da una norma primaria.
- La sostanza dell'utilizzo effettivo prevale sulla mera formalità documentale, ma il contribuente o il fornitore devono poter dimostrare concretamente la destinazione industriale del consumo.
- L'esenzione non si estende necessariamente all'intera fornitura: occorre separare e quantificare i consumi destinati al processo produttivo da quelli relativi a uffici, mense, palestre, spogliatoi o altri servizi accessori non industriali.
- Il riconoscimento dell'agevolazione richiede una verifica caso per caso dei requisiti soggettivi dell'utilizzatore e dei requisiti oggettivi del processo produttivo.
- In presenza di consumi promiscui, il fornitore deve effettuare un ricalcolo percentuale delle accise, applicando il regime agevolato soltanto alla quota effettivamente riconducibile all'uso industriale.
- La mancata presentazione di una richiesta può comunque creare difficoltà probatorie e di controllo; pur non essendo necessariamente ostativa al beneficio, è prudente acquisire e conservare la documentazione del cliente sulla destinazione dei consumi.
Testo integrale
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