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Sentenza

Sentenza n. 15593/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. dell’Ordinanza del Tribunale di Roma n. cron. 25832 del 27/06/2024 Rep. n. 12457/24 a definizione del giudizio n. R.G. 36808/22;

Giustizia amministrativa202606062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 27 giugno 2024, che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e disposto le conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni consolari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni esecutrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale di Roma, deducendo che, nonostante la diffida, il Ministero dell’Interno e l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pederobba non avevano eseguito le trascrizioni e gli adempimenti ordinati. Hanno chiesto che fosse ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Dalla nota dell’Ufficiale di Stato Civile del 17 settembre 2026 risultava tuttavia una difformità sul luogo di nascita di una ricorrente: il certificato di nascita indicava Lajeado, mentre quello di matrimonio indicava Progresso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto all’esecuzione del giudicato, ma ha ritenuto che la difformità sul luogo di nascita costituisse un ostacolo giustificato alla trascrizione: il luogo di nascita è un dato identificativo fondamentale e la sua discordanza impedisce ai sistemi informatici dello stato civile di collegare gli atti riferiti alla stessa persona. Il Collegio ha ricondotto la situazione a un caso di intrascrivibilità per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 396/2000. Ha inoltre ritenuto che l’incongruenza impedisse, allo stato, anche la trascrizione della cittadinanza riconosciuta agli altri due discendenti imparentati con la persona interessata. Non è stato quindi disposto né l’ordine di trascrizione né la nomina del commissario ad acta. Spese integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza della dell’ordinanza in data 27 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti

    La norma costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’attuazione dell’ordinanza che ha riconosciuto la cittadinanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Ciò posto il Collegio rammenta che: - il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;

    Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, anche se connesse.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. 396/2000

    Osserva inoltre il Collegio che il luogo di nascita rappresenta un segno identificativo della persona nei documenti ufficiali e nei procedimenti amministrativi, secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), che sul punto stabilisce che: a) nell’atto di nascita devono figurare il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, oltre alle generalità dei genitori, al sesso del bambino e al nome attribuito; b) l’attestazione di avvenuta nascita (o la dichiarazione resa nei termini di legge) specifica sempre il comune, la struttura sanitaria (ospedale o casa di cura) o il diverso luogo in cui è avvenuto effettivamente il parto.

    Il luogo di nascita è un dato necessario dell’atto di nascita e un elemento identificativo fondamentale; la sua discordanza fra documenti ufficiali può ostacolare l’identificazione univoca e la trascrizione degli atti.

  • art. 18 d.P.R. 396/2000

    Per quanto precede, l’incongruenza rilevata in ordine al luogo di nascita della sig.ra -OMISSIS-, rappresenta un chiaro e giustificato elemento ostativo alla trascrizione dei relativi atti di nascita e di stato civile, risolvendosi in uno dei casi di intrascrivibilità per contrarietà all’ordine pubblico di cui all’art. 18 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, trattandosi, come sopra evidenziato, di dato cardine che unitamente al nome, al cognome e alla data di nascita, costituisce la base dei dati anagrafici fondamentali per l’identificazione univoca di un individuo.

    La difformità sul luogo di nascita, dato essenziale per l’identificazione univoca della persona, può costituire un ostacolo alla trascrizione riconducibile all’intrascrivibilità per contrarietà all’ordine pubblico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto alla stretta attuazione del giudicato e non può essere esteso alla cognizione di domande ulteriori, pur se collegate alla decisione da eseguire.
  • La trascrizione di atti dello stato civile può essere impedita da una discordanza relativa al luogo di nascita quando tale dato identificativo non consente di collegare con certezza gli atti alla medesima persona e di garantirne l’identificazione univoca.
  • Quando una difformità identificativa relativa a uno dei soggetti impedisce, allo stato, la trascrizione degli atti che lo riguardano, essa può ostacolare anche la trascrizione della cittadinanza riconosciuta a discendenti imparentati con il medesimo soggetto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCittadinanza
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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