Cassazione Penale, Sentenza n. 18096/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di "annullamento" del provvedimento di confisca emesso il 4 aprile 2018 sull'immobile di sua intestazione, sostenendo che: la confisca è stata disposta in sede esecutiva (incidente di esecuzione) e non nel corpo della sentenza penale; l'acquisto dell'immobile non è riconducibile a profitti illeciti del coniuge Nicola Traversi, condannato definitivamente per reati di stupefacenti; la Corte territoriale avrebbe dovuto riaprire la valutazione alla luce di un presunto mutamento giurisprudenziale e di una sentenza CEDU richiamata dalla difesa; inoltre si deduce violazione di norme processuali (art. 666, comma 2, e art. 673 c.p.p.) e carenza di motivazione nella ricostruzione della riconducibilità del bene al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'opposizione. Ha ritenuto che le questioni proposte costituiscano mera riproposizione di doglianze già esaminate nei precedenti incidenti di esecuzione e in decisioni precedenti (anche in sede di legittimità), senza introdurre elementi di novità tali da giustificare la revisione del provvedimento ablativo. Ha valutato la motivazione della Corte d'appello come solida e non censurabile sotto il profilo logico-giuridico, ha osservato che la sentenza della CEDU citata non enuncia un principio di diritto nuovo applicabile al caso concreto e ha precisato che il richiamo all'art. 673 c.p.p. era errato ma non idoneo a mutare l'esito. Conseguenza: mantenimento della confisca e rigetto del gravame.
Norme richiamate
decreto legislativo 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies
Applicata come norma sostanziale che consente la confisca di beni nella disponibilità di un soggetto condannato; la Corte ha ritenuto legittimo il collegamento della disponibilità dell'immobile al coniuge condannato e la relativa confisca, anche se il bene era formalmente intestato alla ricorrente
art. 240-bis cod. pen. (norma richiamata come successiva alla previgente art. 12-sexies)
Rinomina/ridefinizione della disciplina della confisca: la Corte ha applicato i principi sostanziali di tale disciplina per valutare la riconducibilità dei beni ai profitti illeciti e la legittimità dell'ablazione
art. 673 cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che il richiamo a questa norma nel provvedimento impugnato era errato nel caso di specie (essendo la confisca disposta in sede esecutiva), e ha affermato che un mutamento giurisprudenziale non è per sé capace di intaccare provvedimenti definitivi senza l'emersione di novità rilevanti
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come violata; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza procedurale e ha ritenuto assorbente la valutazione di merito già compiuta nei precedenti atti di impugnazione
artt. 73, 74 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme penali cui si riferisce la condanna definitiva di Nicola Traversi; la Corte ha ritenuto che la condanna e gli accertamenti posti a base del provvedimento ablativo giustificassero la confisca dell'immobile a lui riconducibile
sentenza Corte EDU (Todorov ed altri /altra pronuncia CEDU richiamata dalla difesa)
La Corte di cassazione ha ritenuto che la pronuncia CEDU richiamata dalla difesa non abbia enunciato un nuovo principio di diritto applicabile al caso concreto ma si sia limitata a valutazioni di fatto sul caso sottoposto alla Corte di Strasburgo; pertanto non costituisce novum idoneo a rimettere in discussione il provvedimento di confisca
Massime di principio
- La confisca disposta in sede esecutiva può essere riesaminata in presenza di "novità" concrete e pertinenti; mere riproposizioni di censure già decise non sono idonee a ottenere l'annullamento.
- Un mutamento giurisprudenziale o una sentenza CEDU non producono automaticamente effetto revocatorio su provvedimenti definitivi: è necessario che emergano principi di diritto nuovi o fatti nuovi rilevanti e specifici per il caso.
- La qualificazione della disponibilità di un bene come riconducibile a profitti illeciti può fondarsi su un compendio indiziario e su accertamenti di polizia giudiziaria; il giudice del merito ha un ampio margine di valutazione che in Cassazione è sindacabile solo per motivi di diritto o per manifesta illogicità.
- Errori formali nel richiamo normativo (es. riferimento errato a norme processuali) non determinano automaticamente l'annullamento se il giudizio di merito è supportato da motivazione solida e non viziata.
- Chi intende ottenere la revisione di un provvedimento ablativo dovrebbe concentrarsi su elementi nuovi e concreti (nuove prove documentali, fatti sopravvenuti, pronunce vincolanti che enuncino principio di diritto innovativo) e non sulla mera riformulazione di contestazioni già esaminate.
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