Sentenza n. 2771/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1824/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro, oltre interessi legali, mediante accredito sulla carta elettronica del docente del bonus di 500 euro per ciascun anno scolastico 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, nonché di 2.017,25 euro, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse negli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, ha domandato l’ordine di conformarsi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e le spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine per provvedere, ha ordinato al Ministero di pagare le somme dovute secondo le modalità stabilite nel titolo esecutivo entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi; il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione dettagliata. Ha respinto la domanda di penalità di mora, poiché il titolo esecutivo già riconosce interessi sulle somme dovute. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 900 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto nei limiti di seguito specificati, per l’effetto
Il TAR esercita la tutela di ottemperanza dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e predisponendo, in caso di persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
Il TAR considera integrati i presupposti per l’ottemperanza, rilevando la rituale notificazione del titolo al Ministero, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto per provvedere.
art. 114, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 104/2010
va rigettata la domanda di condanna ex art. 114, c. 4, lett. e) d.lgs. n. 104/2010, in ragione del fatto che le somme dovute producono interessi come indicato nel titolo esecutivo azionato;
Nel caso concreto il TAR respinge la richiesta di penalità di mora perché il titolo esecutivo già prevede interessi sulle somme dovute.
Massime di principio
- Quando il titolo giudiziale è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto per provvedere, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione, fissare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere respinta quando, nel caso concreto, il titolo esecutivo già riconosce interessi sulle somme dovute.
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