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Sentenza

Sentenza n. 1846/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto che ha negato la dipendenza da causa di servizio della cardiopatia ischemica post-infartuale e la concessione dell’equo indennizzo, nonché il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’assistente capo della Polizia penitenziaria, colto da infarto miocardico il 16 febbraio 2021 mentre prestava servizio e sottoposto ad angioplastica e stent, aveva presentato il 14 luglio 2021 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della cardiopatia ischemica post-infartuale e di equo indennizzo. Il Comitato di verifica aveva escluso il nesso con il servizio, rilevando la multifattorialità della patologia, la presenza di fattori extralavorativi (ipertensione, tabagismo, sovrappeso e dislipidemia) e l’assenza di mansioni o stress eccedenti gli ordinari compiti d’istituto; il Ministero aveva recepito tale parere con decreto notificato il 24 gennaio 2023. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità, sostenendo che il Comitato non avesse considerato il forte stress derivante dallo svolgimento continuativo, per carenza di personale, di funzioni di coordinamento della sorveglianza generale, vigilanza armata e responsabilità di reparto, ritenute proprie di qualifiche superiori. Ha inoltre sostenuto che ipertensione e dislipidemia fossero anch’esse riconducibili al servizio, pur non avendone chiesto in precedenza l’accertamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, per il riconoscimento della causa di servizio, l’interessato dovesse allegare e documentare episodi o condizioni di servizio specifici, eccezionali e particolarmente gravosi, ulteriori rispetto agli ordinari compiti, idonei a incidere causalmente o concausalmente sulla patologia; non sono sufficienti i disagi, le fatiche o lo stress genericamente connaturati all’attività. Nel caso concreto il parere del Comitato non presentava macroscopici vizi di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento o inattendibilità metodologica, limite oltre il quale può estendersi il sindacato giurisdizionale in materia. La valutazione secondo cui le mansioni non eccedevano gli ordinari compiti era coerente con la disciplina del personale penitenziario: il preposto può essere scelto anche tra qualifiche inferiori a ispettori e sovrintendenti e agli assistenti capo con almeno otto anni di servizio possono essere affidati compiti di coordinamento e maggiore responsabilità. Inoltre, la funzione di preposto alla sorveglianza generale risultava svolta solo sporadicamente e il ricorrente non aveva documentato specifici episodi eccezionali, limitandosi a riferimenti generici a eventi critici frequenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 37 e 39 d.P.R. 82/1999

    per un verso, che il “preposto” (alla vigilanza armata come ai reparti) è (solo) di regola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti (artt. 37 e 39 del d.P.R. n. 82/1999, recante il “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”), potendo, dunque, essere scelto anche tra gli appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori;

    La disciplina consente di affidare l’incarico di preposto anche ad appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori a quelle di ispettore e sovrintendente; ciò concorre a giustificare che le funzioni indicate dal ricorrente non fossero, di per sé, mansioni esorbitanti.

  • art. 4, commi 2 e 4, d.lgs. 443/1992

    per altro verso, che agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto e che, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica (quale l’odierno ricorrente) possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, essendo in tali casi ad essi è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di “coordinatore”, che determina preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica (art. 4, co. 2 e 4, del d.lgs. n. 443/1992, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria”);

    Agli assistenti capo con almeno otto anni di effettivo servizio possono essere assegnati compiti di coordinamento e maggiore responsabilità senza che ciò comporti, per questa sola ragione, un’esorbitanza dai compiti ordinari della qualifica.

Massime di principio

  • Per riconoscere la dipendenza di una patologia da causa di servizio, il dipendente deve allegare e documentare specifici episodi o condizioni di servizio eccezionali e particolarmente gravosi, ulteriori rispetto all’ordinario espletamento delle mansioni, idonei a costituire causa o concausa medico-legale efficiente e determinante dell’insorgenza o dell’evoluzione significativa della malattia. Disagi, fatiche e stress generici, ordinariamente connessi alla prestazione, non sono sufficienti.
  • La predisposizione individuale o la natura endogena e multifattoriale di una patologia non escludono in assoluto il riconoscimento della causa di servizio; occorre tuttavia dimostrare che specifiche modalità eccezionali del servizio abbiano assunto, nel singolo caso, un ruolo causale o concausale efficiente e determinante.
  • Nelle controversie sul riconoscimento della causa di servizio, il sindacato giurisdizionale sul parere tecnico del Comitato di verifica non sostituisce la valutazione amministrativa e si arresta in assenza di macroscopici vizi di motivazione, illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedimentali o inattendibilità metodologica.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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