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Sentenza

Sentenza n. 45/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: a) quanto al ricorso introduttivo: – del D.A./Istr. n. 1242 del 26.06.2025 dell’intimato Assessorato, con il quale, in dichiarata «esecuzione Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 818 dell’11.4.25.» è stato disposto che «E’ confermata a decorrere dall’a.s. 2025/2026, all’esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell’ambito del presente Decreto, l’operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l’I.C. “Barbera” di Caccamo»; – di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; nonché per conseguire l’attuazione ex art. 112 e ss., c.p.a. della succitata sentenza n. 818/2025 di questa Sezione b) quanti ai primi motivi aggiunti: – del provvedimento n. 9808 del 20.5.2025 dell’intimato Ministero e dei relativi allegati, nella parte in cui è stato assegnato all’IC “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito un organico di diritto del personale docente, senza tenere conto degli alunni frequentanti i plessi siti nel Comune di Sciara, invece computati ai fini dell’assegnazione dell’organico di diritto del personale docente all’I.C. “Barbera” di Caccamo, denominato anche “Mons. V. Aglialoro” nelle tabelle allegate al citato provvedimento; – ove occorra e per quanto di ragione, delle richieste di organico formulate e attestate dai Dirigenti delle due Istituzioni scolastiche sopra indicate relativamente al fabbisogno di sezioni/classi e di risorse di sostegno, richiamate nelle premesse del sopra citato provvedimento; – ove occorra e per quanto di ragione, degli atti adottati dall’Amministrazione scolastica con i quali sono stati attribuiti ai plessi scolastici siti nel Comune di Sciara, a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nuovi codici meccanografici diversi da quelli ad essi attribuiti per l’a.s. 2024/2025, ossia “Infanzia” (PAAA825024). “Primaria” (PAEE82503A), “Secondaria di I grado” (PAMM825039); – ove occorra e per quanto di ragione, degli atti adottati dall’Amministrazione scolastica con i quali, in funzione dell’avvio dell’a.s. 2025/2026, sono stati inseriti nel sistema informatico S.I.D.I. e successivamente validati e consolidati il numero degli alunni, delle classi e dei plessi afferenti, rispettivamente, all’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito e all’I.C. “Barbera” di Caccamo; – del provvedimento n. 12467 del 24.6.2025 adottato dal Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII - Ambito territoriale di Palermo e del relativo allegato, nella parte in cui è stato assegnato all’IC “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito un organico di diritto del personale A.T.A. senza tenere conto dei plessi siti nel Comune di Sciara e dei relativi alunni che, invece, sono stati computati ai fini dell’assegnazione dell’organico di diritto del personale A.T.A. all’I.C. “Barbera” di Caccamo; – ove occorra e per quanto di ragione, degli atti con i quali i Dirigenti delle due Istituzioni scolastiche sopra indicate hanno rappresentato le esigenze di organico dei rispettivi Istituti, richiamati nelle premesse del sopra citato provvedimento; – di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai suddetti atti e provvedimenti e/o comunque adottato in violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Palermo, sez. II, n. 818/2025, ancorché sopra non espressamente indicato; nonché per conseguire l’attuazione ex artt. 112, ss., c.p.a. della ripetuta sentenza n. 818/2025 di questa Sezione; c) quanto ai secondi motivi aggiunti: – del D.A. n. 1671 del 7.8.2025 dell’intimato Assessorato, con il quale è stato disposto che «E’ confermata a decorre dall’a.s. 2025/2026, all’esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell’ambito del presente Decreto, oltre che, in uno, nel Verbale della Conferenza Regionale del 6.8.25, l’operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24 e del D.A. n. 1242 del 26.6.25, consistente nella unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l’I.C. “Barbera” di Caccamo»; – ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 4411/Gab del 30.7.25 con la quale è stata convocata la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica per il giorno 6.8.2025, richiamata nel D.A. n. 1671 del 7.8.2025; – della decisione assunta dalla Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica nella seduta del 6.8.2025 e del relativo verbale, richiamato nel D.A. n. 1671 del 7.8.2025; – ove occorra e per quanto di ragione, del D.A. n. 5229 del 23.9.2019 con il quale è stata istituita la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica; – di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai suddetti atti e provvedimenti e/o comunque adottato in violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Palermo, sez. II, n. 818/2025, ancorché sopra non espressamente indicato; nonché per conseguire l’attuazione ex artt. 112, ss., c.p.a. della ripetuta sentenza n. 818/2025 di questa Sezione; d) quanto ai terzi motivi aggiunti di cui alla memoria del 9 settembre 2025: - degli atti già impugnati con i precedenti ricorsi; - delle note nn. 43389 dell’1.9.2025 dell’USR Sicilia Direzione Generale e n. 44022 del 3.9.2022 dell’USR Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo.

Giustizia amministrativa202501149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Provvedimenti regionali e ministeriali che hanno confermato la disaggregazione dei plessi scolastici di Sciara dall’I.C. di Montemaggiore Belsito e la loro aggregazione all’I.C. di Caccamo, nonché gli atti di assegnazione degli organici docente e ATA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha chiesto l’attuazione della precedente sentenza del TAR Sicilia n. 818/2025 e la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti successivi, deducendo violazione ed elusione del giudicato o, comunque, della sentenza immediatamente esecutiva. In subordine ha chiesto l’annullamento degli atti. Le censure hanno riguardato: l’erronea interpretazione della sentenza n. 818/2025, che secondo il Comune aveva accolto non solo il vizio motivazionale ma anche le doglianze sostanziali relative alla violazione dei criteri di salvaguardia dell’autonomia scolastica e delle aree interne; l’adozione tardiva degli atti di dimensionamento; la violazione della disciplina regionale e delle competenze delle conferenze provinciali e regionali; l’assenza o il mancato rinnovo dell’intesa con il Ministero; l’erronea qualificazione dell’operazione come mera razionalizzazione; l’erronea considerazione del Comune come montano, laddove risultava qualificato come parzialmente montano; la riduzione dell’istituto a 255 alunni; la violazione dei criteri di autovincolo previamente stabiliti dall’amministrazione; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e violazione della proporzionalità. Con i primi motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti di assegnazione degli organici docente e ATA, adottati senza computare presso l’I.C. di Montemaggiore Belsito gli alunni e i plessi di Sciara. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il successivo decreto regionale che, dopo la fase cautelare, aveva nuovamente confermato l’operazione facendo riferimento alla Conferenza regionale del 6 agosto 2025. I terzi motivi aggiunti, relativi ad ulteriori note amministrative, sono stati rinunciati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinti i terzi motivi aggiunti per rinuncia ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. Ha invece accolto il ricorso introduttivo e i primi e secondi motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all’erronea interpretazione della precedente sentenza n. 818/2025: tale pronuncia non aveva annullato il piano di dimensionamento per il solo difetto di motivazione, ma aveva riconosciuto anche la fondatezza delle doglianze concernenti la violazione del criterio di salvaguardia dell’autonomia scolastica e la contraddittorietà con l’esigenza di tutela delle aree interne regionali. L’amministrazione, pertanto, non poteva limitarsi a riproporre la medesima operazione con motivazione più articolata, né poteva adottare gli atti di distribuzione degli organici ignorando gli effetti della sentenza immediatamente esecutiva, la cui efficacia cautelare non era stata sospesa dal giudice d’appello. Il TAR ha inoltre ritenuto fondate le censure relative all’erronea qualificazione del Comune come montano, poiché la documentazione richiamata lo qualificava come parzialmente montano. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., non essendo la sentenza n. 818/2025 passata in giudicato ma essendo ancora pendente l’appello, il giudice ha dichiarato inefficaci, anziché nulli, tutti i provvedimenti impugnati. Non è stato nominato un commissario ad acta, poiché l’amministrazione aveva già ripristinato, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 500/2025, la dotazione organica e la piena funzionalità dell’I.C. di Montemaggiore Belsito nella precedente articolazione. Le spese sono state poste in solido a carico dell’Assessorato e del Ministero, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e contributo unificato; sono state compensate con gli istituti scolastici costituiti e dichiarate irripetibili nei confronti delle amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento della domanda di attuazione delle pronunce del giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la declaratoria di inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione della pronuncia esecutiva; nel caso concreto è stata dichiarata l’inefficacia, e non la nullità, poiché la sentenza presupposta non era passata in giudicato.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia ai terzi motivi aggiunti ha determinato l’estinzione parziale del giudizio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere, in subordine, la conversione della domanda di ottemperanza o nullità in domanda di annullamento.

  • art. 21 l. 59/1997

    Norma posta a fondamento della disciplina sull’autonomia scolastica e richiamata nelle censure relative ai criteri di dimensionamento.

  • art. 19, comma 5-quater, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Invocato per contestare l’adozione degli atti di dimensionamento oltre i termini previsti per l’anno scolastico 2025/2026.

  • art. 3 l.r. Sicilia n. 6/2000

    Richiamato quale fonte della disciplina regionale sul dimensionamento e sulle competenze delle conferenze di organizzazione della rete scolastica.

  • art. 6 d.P.R. 246/1985

    Richiamato in relazione alla disciplina delle competenze e del procedimento di organizzazione della rete scolastica.

  • art. 64, comma 4, d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008

    Richiamato nelle censure relative alla determinazione dell’organico scolastico.

  • art. 2 d.P.R. 81/2009

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione degli organici.

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 6/2000

    Richiamato in relazione alla disciplina regionale dell’organico scolastico.

  • art. 5 d.P.R. 233/1998

    Richiamato con riguardo ai criteri di dimensionamento e autonomia delle istituzioni scolastiche.

  • art. 118, comma 1, Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio di sussidiarietà verticale e alla competenza della conferenza provinciale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa ha annullato un atto non soltanto per difetto di motivazione, ma anche per la violazione di criteri sostanziali previamente fissati dall’amministrazione e per contraddittorietà rispetto a finalità pubbliche dichiarate, l’amministrazione non può eludere la pronuncia limitandosi a riproporre la medesima decisione con una motivazione più ampia.
  • Gli atti amministrativi adottati in esecuzione di una sentenza immediatamente esecutiva devono rispettarne gli effetti conformativi anche quando la sentenza non è ancora passata in giudicato e l’appello non ne abbia sospeso l’efficacia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la pronuncia presupposta è esecutiva ma non definitiva perché appellata, gli atti successivi adottati in violazione o elusione della sentenza possono essere dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., anziché nulli per violazione del giudicato.
  • L’amministrazione non può fondare una decisione di dimensionamento scolastico su una qualificazione territoriale erronea o non corrispondente ai dati ufficiali richiamati nel provvedimento, come l’assimilazione di un Comune parzialmente montano a un Comune totalmente montano.
  • Gli atti di distribuzione degli organici scolastici devono conformarsi agli effetti della pronuncia che ha annullato l’operazione di disaggregazione e aggregazione dei plessi; non possono computare gli alunni e i plessi secondo l’assetto organizzativo già annullato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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