Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3741/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per improcedibilità nei confronti di Manuela Mascali, imputata di furto di energia elettrica (art. 624 c.p.) con l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento e della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 (cose destinate a pubblico servizio). Il Tribunale aveva ritenuto che, in mancanza di querela entro il termine stabilito dall'art. 85 d.lgs. 150/2022 (per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma), l'azione penale fosse soggetta a procedibilità a querela e dunque improcedibile; la contestazione suppletiva dell'aggravante effettuata dal P.M. in udienza (ai sensi dell'art. 517 c.p.p.) dopo il decorso del termine era stata considerata tardiva e inefficace a far sorgere l'obbligo del giudice di esaminare la circostanza, con conseguente declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del Procuratore. Ha confermato che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio ha natura valutativa e non può ritenersi contestata semplicemente con il riferimento all'oggetto sottratto (energia elettrica): occorreva una espressa qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio o formulazioni equivalenti nell'imputazione originaria. Inoltre la Corte ha ritenuto inefficace la contestazione suppletiva operata dal P.M. dopo il decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022; richiamando i principi delle Sezioni Unite (Domingo) ha stabilito che, una volta sopravvenuta la causa di improcedibilità (o la mancanza della condizione di procedibilità) e decorso il termine per la querela, la contestazione suppletiva non può evitare l'immediata declaratoria di improcedibilità. Di conseguenza la sentenza di primo grado è stata confermata e l'azione penale dichiarata improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; la modifica normativa (d.lgs. 150/2022) ha inciso sul regime di procedibilità di talune ipotesi di furto portandone la punibilità, in certi casi, a querela della persona offesa.

  • art. 625 cod. pen.

    Prevede le circostanze aggravanti del furto, fra cui il n.7 (cose destinate a pubblico servizio): la Corte ha ritenuto che tale aggravante abbia contenuto valutativo e quindi richieda una contestazione esplicita per essere considerata già contestata in fatto.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (art. 2, lett. i. e art. 85)

    Ha modificato l'art. 624 c.p. introducendo il regime di procedibilità a querela per molte fattispecie di furto; l'art. 85 disciplina il termine transitorio per la proposizione della querela per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma: la mancata querela nel termine determina improcedibilità.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Consente la contestazione suppletiva di nuove circostanze aggravanti in dibattimento senza autorizzazione del giudice; la Corte ha precisato però che tale contestazione è inefficace a far venir meno una causa di improcedibilità se viene formulata dopo il decorso del termine rilevante (es. termine per la querela)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità o altre cause estintive/improcedibilità; la Corte ha richiamato tale obbligo quale preclusivo di ulteriori accertamenti quando sussiste l'ostacolo di procedibilità.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola la correlazione fra imputazione e sentenza: il giudice può dare definizione giuridica diversa al fatto ma non è tenuto a restituire gli atti al P.M. in presenza di circostanze aggravanti non contestate; la Corte ha riaffermato la distinzione fra fatto e circostanze.

  • art. 345 cod. proc. pen.

    Prevede il riavvio dell'azione penale in caso di sopravvenuta condizione di procedibilità: la Corte ha richiamato che tale regime è circoscritto al caso di effettivo sopravvenire della condizione, non alla semplice integrazione successiva di elementi già oggetto di precedente pronuncia.

Massime di principio

  • Quando l'aggravante ha carattere valutativo (es. 'destinazione a pubblico servizio') non basta il mero riferimento all'oggetto materiale sottratto (es. energia elettrica): la contestazione deve rendere esplicita la qualificazione del bene per garantire il diritto di difesa.
  • Se per il fatto contestato la legge richiede la querela e il termine transitorio per presentarla è decorso senza querela (art. 85 d.lgs. 150/2022), l'azione penale è improcedibile e la contestazione suppletiva successiva non può sanare l'omissione.
  • La contestazione suppletiva prevista dall'art. 517 c.p.p. resta uno strumento esercitabile dal P.M., ma la sua efficacia è condizionata al rispetto delle regole di procedibilità e dei termini: non può essere utilizzata per eludere una causa di improcedibilità già perfezionatasi.
  • La distinzione fra fatto e circostanze è rilevante: circostanze costituite da elementi materiali immediatamente percepibili possono essere contestate 'in fatto' senza formule normative, mentre circostanze che richiedono verifiche giuridiche o valutazioni non possono.
  • Il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a dichiarare immediatamente l'esistenza di cause di non punibilità o di improcedibilità quando emerga la loro sussistenza, senza attendere o esaminare contestazioni suppletive tardive.
  • Per l'azione pubblica: il P.M. che intenda rendere procedibile un reato attraverso l'aggravante che incide sulla procedibilità deve inserirla tempestivamente nell'imputazione originaria o procedere prima che scada il termine rilevante; in alternativa occorre ottenere la querela nei termini previsti.
  • In pratica difensiva: verificare sempre la formulazione originaria del capo di imputazione per capire se l'aggravante è stata esplicitamente contestata; se manca e la procedibilità dipende da essa, proporre immediata eccezione di improcedibilità richiamando art. 85 d.lgs. 150/2022 e art. 129 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.