Cassazione Penale, Sentenza n. 27741/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Molinaro impugna la sentenza del 21/02/2024 della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Biella del 17/11/2021 che lo condannava per rapina impropria aggravata, lesioni e danneggiamento. Il ricorrente deduce che i motivi di appello erano specifici, segnalando in particolare la censura sulla eccessività della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Inoltre osserva che la motivazione della Corte d'appello è viziata: essa fa riferimento a una presunta "sentenza del Tribunale di Aosta" e alla mancata considerazione di una sanzione amministrativa, elementi che non riguardano la sentenza effettivamente impugnata (Tribunale di Biella) e che non risultano nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Ritiene che la censura sia fondata perché la Corte di appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità riferendosi a una diversa sentenza e a fatti (sanzione amministrativa, Tribunale di Aosta) non corrispondenti a quanto effettivamente impugnato. Tale motivazione è contraddittoria e rende indecifrabili le ragioni del convincimento della Corte d'appello. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Norme richiamate
Principi generali in tema di specificità dell'impugnazione
La Corte richiama il principio che l'appello deve contenere censure specifiche e riferite ai punti concreti della decisione impugnata; tuttavia la Cassazione annulla perché la Corte di appello ha motivato in modo contraddittorio e attestando fatti estranei al provvedimento impugnato, rendendo la declaratoria di inammissibilità non sostenibile
Massime di principio
- L'appello deve indicare censure concrete e collegarle chiaramente ai punti della sentenza impugnata; vaghezza o genericità possono giustificare l'inammissibilità, ma la Corte di merito deve motivare con precisione tale decisione
- Se la motivazione della Corte d'appello contiene errori materiali o riferimenti a sentenze/fatti diversi da quelli del caso, ciò costituisce vizio rilevante e può determinare l'annullamento in Cassazione
- La contraddittorietà o l'indecifrabilità della motivazione della decisione di merito sono causa di annullamento e rinvio per nuovo giudizio
- Il giudice d'appello, nel dichiarare inammissibile un appello, deve valutare il contenuto effettivo dell'atto di impugnazione e non basare la decisione su riferimenti estranei o confusi
- In casi simili converrà documentare con precisione nel ricorso i punti della sentenza di primo grado contestati (es. riconoscimento o negazione di circostanze attenuanti, valutazione della pena) e segnalare immediatamente eventuali errori materiali nella motivazione della Corte d'appello
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