Cassazione Civile, Ordinanza n. 40474/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della prescritta procura speciale. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due medici avevano convenuto lo Stato chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto a percepire una adeguata remunerazione per gli anni di frequenza di corsi di specializzazione svolti in epoca anteriore al 1991, con condanna al pagamento di una somma predeterminata per ciascun anno di corso; in subordine, avevano chiesto il risarcimento del danno da tardiva e/o mancata attuazione della direttiva comunitaria richiamata nel ricorso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti proponevano tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio un difetto preliminare di ammissibilità del ricorso: la procura richiamata era una procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, quindi non idonea a integrare la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione, anche se formulata per ogni stato e grado del giudizio.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale al difensore; la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 275/1991
era richiamato dai ricorrenti come base della domanda di pagamento della remunerazione per i corsi di specializzazione, ma la Corte non ha esaminato il merito.
direttiva comunitaria 76/82
era invocata in via subordinata quale fonte della pretesa risarcitoria da mancata o tardiva attuazione, ma la Corte non è entrata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale, cioè riferita specificamente al ricorso per cassazione e rilasciata in relazione a una sentenza già esistente e determinata.
- La procura conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche se formulata per ogni stato e grado del processo, non è idonea a soddisfare il requisito della specialità richiesto per il ricorso per cassazione.
- Il difetto della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dalla legge.
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