L.R. Veneto 30/2009
Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto il fondo regionale per la non autosufficienza, definendone destinatari, finalità, prestazioni finanziabili, criteri di riparto, dotazione e controlli. Le prestazioni sono erogate tramite progetto individualizzato UVMD e gestione delle ULSS. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto; abroga varie disposizioni precedenti.
Fondo regionale veneto per la non autosufficienza
Fondo regionale veneto per la non autosufficienza
La legge della Regione del Veneto istituisce e disciplina il Fondo regionale per la non autosufficienza, con l’obiettivo di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema integrato di assistenza sociale e socio-sanitaria e di tutela anche per le famiglie che le assistono. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio veneto e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Ambito di applicazione e principi generali
Il Fondo è concepito come strumento regionale di protezione sociale e socio-sanitaria, che ricomprende anche il precedente fondo per la non autosufficienza già previsto dalla normativa finanziaria regionale. Il sistema garantisce universalità di accesso e diritto di scelta delle prestazioni, nei limiti della programmazione regionale socio-sanitaria.
Destinatari e accertamento della non autosufficienza
Sono destinatari le persone non autosufficienti, cioè coloro che possono curare la propria persona e mantenere una normale vita di relazione solo con l’aiuto determinante di altri, nonché le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali continuativi. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce:
- i criteri per l’individuazione e l’accertamento della non autosufficienza, anche secondo i principi ICF dell’OMS;
- le procedure di valutazione del bisogno assistenziale nel progetto individualizzato approvato dall’UVMD;
- requisiti e modalità di accesso alle prestazioni;
- lo schema-tipo dell’accordo tra ULSS, fruitori delle prestazioni ed ente locale. Il parere consiliare va reso entro 30 giorni; decorso il termine, la Giunta può prescinderne. In prima applicazione, il provvedimento attuativo doveva essere approvato entro 120 giorni dall’entrata in vigore.
Progetto individualizzato e libertà di scelta
Le prestazioni sono erogate sulla base del progetto individualizzato approvato dall’Unità valutativa multidimensionale distrettuale (UVMD) dell’ULSS competente. La persona interessata sceglie liberamente le prestazioni a carico del Fondo, mediante accordo sottoscritto secondo lo schema-tipo regionale.
Finalità del Fondo
Il Fondo è finalizzato a:
- potenziare la rete dei servizi e garantire prestazioni assistenziali;
- erogare contributi economici commisurati alla gravità del bisogno;
- assicurare l’accesso a centri residenziali e semiresidenziali autorizzati;
- sviluppare iniziative di solidarietà, anche con soggetti pubblici e privati, per favorire il mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente.
Prestazioni finanziabili
Il Fondo finanzia prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari, secondo il DPCM 14 febbraio 2001 e tenendo conto delle prestazioni aggiuntive regionali. Restano escluse le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta in applicazione del DPCM 29 novembre 2001 sui LEA. Sono ricompresi, tra gli altri:
- interventi e contributi economici domiciliari, anche in forma di assegno di cura;
- assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria;
- prestazioni semiresidenziali per programmi riabilitativi a favore di disabili;
- prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali per non autosufficienti;
- prestazioni residenziali per disabili fisici, psichici, intellettivi e sensoriali;
- prestazioni residenziali per persone non autosufficienti;
- telesoccorso e telecontrollo;
- prestazioni di natura previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per chi assiste persone non autosufficienti.
Riparto, gestione e ruolo delle ULSS
Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale ripartisce il Fondo previo parere della commissione consiliare, sulla base di indicatori demografici, socio-economici, epidemiologici e della dotazione di servizi. Nella predisposizione dei criteri consulta i soggetti maggiormente rappresentativi degli interessi delle persone non autosufficienti e acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, che si intende favorevole se non reso entro 30 giorni. Le risorse sono assegnate con vincolo di destinazione alle ULSS territorialmente competenti e gestite con contabilità separata. L’accesso al Fondo e la gestione esecutiva spettano alle ULSS, tenendo conto della programmazione approvata dalla conferenza dei sindaci.
Misura delle prestazioni e compartecipazione
La Giunta regionale definisce annualmente l’importo massimo mensile a carico del Fondo, previo parere della commissione consiliare, reso entro 30 giorni. Le prestazioni finanziate sono integrative e non sostitutive delle prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario. Sono previsti criteri specifici per la determinazione della misura e della compartecipazione:
- l’indennità di accompagnamento è considerata ai fini del progetto individualizzato;
- non è prevista compartecipazione alla spesa per le prestazioni semiresidenziali nei centri diurni a favore dei disabili;
- per le prestazioni residenziali l’importo massimo è ridotto in misura pari alle pensioni percepite, salvo il mantenimento di una quota non inferiore al 25% del trattamento minimo INPS;
- per le prestazioni residenziali e per la quota di spesa non coperta dai LEA, la Giunta adotta un atto di indirizzo sui criteri di compartecipazione per garantire uniformità sul territorio regionale;
- per prestazioni miste, l’importo è proporzionato alla tipologia degli interventi;
- le prestazioni già erogate direttamente da amministrazioni locali e ULSS rientrano nel Fondo e il relativo costo si detrae dall’importo massimo erogabile;
- in caso di ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni, le prestazioni a carico del Fondo si riducono proporzionalmente dal 31° giorno.
Dotazione finanziaria
Il Fondo è alimentato da:
- stanziamenti del bilancio regionale destinati al Fondo per la non autosufficienza;
- assegnazioni statali per interventi sociali e socio-sanitari;
- contributi degli enti locali, compresa la quota per le prestazioni sociali di loro titolarità;
- risorse e contributi di soggetti pubblici o privati, anche tramite lasciti e donazioni;
- interessi attivi e proventi della gestione del Fondo;
- quota del gettito dell’addizionale regionale IRPEF, da determinarsi annualmente con legge finanziaria regionale, oltre a ulteriori entrate eventualmente previste da leggi regionali successive.
Monitoraggio, verifiche e controlli
La Giunta regionale definisce le modalità di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni, della gestione dei finanziamenti pubblici e dei risultati ottenuti.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate o restano abrogate diverse disposizioni precedenti in materia di Fondo per la non autosufficienza, domiciliarietà e telesoccorso, nonché il comma 4 dell’articolo 3 della legge finanziaria regionale 2008, in quanto sostituito dalla nuova disciplina.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 gen 2010L.R. Veneto 10/2010
- Legge · 22 gen 2010L.R. Veneto 9/2010
- Legge · 22 gen 2010L.R. Veneto 8/2010
- Legge · 22 gen 2010L.R. Veneto 7/2010
- Legge · 22 gen 2010L.R. Veneto 6/2010
- Legge · 22 gen 2010L.R. Veneto 5/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →