L.R. Veneto 9/2010
Istituzione del servizio civile degli anziani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto istituisce il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni per attività socialmente utili e di cittadinanza attiva. Definisce destinatari, ambiti operativi, modalità contrattuali e assicurative, prevede una conferenza annuale di programmazione e un contributo regionale solo per il primo triennio di applicazione (2010-2012), con efficacia collegata al bilancio 2010-2012.
Istituzione del servizio civile degli anziani nel Veneto
Istituzione del servizio civile degli anziani
La legge regionale disciplina, nel territorio del Veneto, un servizio civile rivolto agli anziani come esperienza di cittadinanza attiva e come strumento per ampliare i servizi alle persone. Il provvedimento è pensato per valorizzare persone anziane in attività socialmente utili presso pubbliche amministrazioni, con una forte impronta promozionale e organizzativa.
Destinatari e finalità
La Regione promuove l’impiego degli anziani in attività di utilità sociale al fine di potenziare e ampliare i servizi resi alla collettività. Ai fini della legge sono considerati anziani coloro che:
- hanno compiuto 60 anni;
- sono titolari di pensione oppure non svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo, né soggette ad equiparazione secondo la normativa vigente.
Ambiti di attività ammessi
Il servizio civile degli anziani può essere svolto in una pluralità di ambiti sociali, culturali, educativi e di supporto al territorio. Tra le attività indicate rientrano, in particolare:
- trasporto con mezzi pubblici per l’accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra scuola e lavoro;
- sorveglianza nelle scuole, nei momenti di movimento degli studenti, nelle mense, biblioteche scolastiche e sugli scuolabus;
- vigilanza durante mostre e manifestazioni giovanili;
- animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo, palestre, impianti sportivi, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- conduzione di terreni pubblici o di uso pubblico con proventi destinati ad usi sociali;
- iniziative per far conoscere e perpetuare le tradizioni dell’artigianato locale;
- assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, persone con disabilità e altre categorie a rischio di emarginazione;
- assistenza culturale e sociale in ospedali e carceri, soprattutto minorili;
- attività di prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
- interventi ecologici stagionali o straordinari sul territorio, nei litorali e nelle zone boschive;
- campagne e progetti di solidarietà sociale.
Modalità di affidamento e rapporto giuridico
L’affidamento avviene tramite contratto di diritto privato e non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. La disciplina deve coordinarsi con le iniziative finalizzate a favorire l’occupazione giovanile o l’impiego di categorie protette, secondo la normativa vigente. Il contratto deve prevedere almeno:
- la scansione delle prestazioni per moduli temporali;
- la possibilità per l’anziano di partecipare solo ad alcuni moduli;
- il compenso per l’attività svolta;
- la facoltà di recesso dell’anziano con congruo preavviso.
Pubblicità, criteri di selezione e coperture assicurative
Le pubbliche amministrazioni che impiegano anziani nel servizio civile devono stipulare a loro favore una polizza assicurativa contro gli infortuni e contro la responsabilità civile verso terzi. L’affidamento deve avvenire sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune in cui è richiesta l’attività.
Programmazione regionale e confronto annuale
La Giunta regionale convoca ogni anno, entro il mese di novembre, una conferenza programmatica e di valutazione con le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate. La sede serve a esaminare le esperienze svolte nell’anno e a definire le iniziative programmatiche per l’anno successivo.
Sostegno economico regionale
La Regione autorizza, a carico del proprio bilancio, un contributo agli enti promotori nel primo triennio di applicazione della legge, per sviluppare iniziative e progetti di attività socialmente utili per gli anziani. Gli oneri previsti sono pari a 500.000 euro per ciascun esercizio del triennio 2010-2012, con copertura finanziaria tramite prelievo dal fondo speciale per le spese correnti e contestuale incremento del fondo regionale destinato al servizio civile volontario.
Decorrenza ed efficacia
La legge acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e per il pluriennale 2010-2012. Il contributo regionale è espressamente limitato al primo triennio di applicazione, quindi alla fase 2010-2012.
Rilevanza attuale
Si tratta di una disciplina fortemente legata alla fase di avvio e al triennio 2010-2012, con misure economiche e programmatiche riferite a quel periodo. Per questo, pur essendo una legge formalmente descrittiva di un modello organizzativo, la sua utilità pratica appare oggi limitata e sostanzialmente superata.
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