L.R. Veneto 8/2010
Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto promuove prevenzione, informazione, formazione, assistenza e ricerca contro mobbing e stress psico-sociale sul lavoro. Istituisce un Osservatorio regionale, sportelli di ascolto presso le ULSS e centri di riferimento nei capoluoghi di provincia, con monitoraggio annuale e oneri previsti solo per il triennio 2010-2012. Le disposizioni decorrono dal bilancio 2010-2012.
Prevenzione e contrasto del mobbing e tutela della salute psico-sociale nei luoghi di lavoro
Prevenzione e contrasto del mobbing e tutela della salute psico-sociale nei luoghi di lavoro
La legge disciplina, per la Regione del Veneto, un insieme di misure di prevenzione, sostegno e monitoraggio dei fenomeni di mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale connessi all’attività lavorativa. L’obiettivo è tutelare la dignità e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, nel rispetto della normativa statale e dell’ordinamento comunitario.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce la dignità umana e il diritto all’integrità psico-fisica nei luoghi di lavoro. Promuove azioni volte a:
- prevenire il disagio lavorativo;
- contrastare l’insorgenza e la diffusione di mobbing e stress psico-sociale;
- disincentivare comportamenti discriminatori, vessatori, degradanti o umilianti;
- promuovere corretti stili di vita.
Le iniziative sono attuate anche in collaborazione con le parti sociali, l’Osservatorio regionale e le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Formazione, informazione e ricerca
La Giunta regionale, anche tramite le ULSS, approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psico-sociale, rivolti prioritariamente a:
- medici di medicina generale;
- operatori SPISAL e dei servizi di salute mentale delle ULSS;
- operatori degli sportelli di assistenza e ascolto;
- componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing.
La Regione promuove inoltre:
- campagne pubblicitarie e informative;
- studi e ricerche anche tramite ULSS e Osservatorio;
- strumenti permanenti di documentazione e informazione;
- ove consentito, corsi post-laurea nelle discipline oggetto della legge.
Osservatorio regionale sul mobbing e sul disagio lavorativo
È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro. Ne fanno parte rappresentanti istituzionali, delle parti sociali, professionisti della salute e un avvocato con specifica esperienza.
I componenti esterni sono nominati dalla Giunta in deroga alla disciplina regionale generale sulle nomine e restano in carica cinque anni. La Giunta definisce le modalità di funzionamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’Osservatorio:
- formula proposte alla Giunta;
- svolge attività di consulenza e raccordo con enti pubblici, associazioni, enti privati e ULSS;
- si collega con organismi analoghi, compreso l’Osservatorio nazionale;
- monitora il fenomeno e promuove studi, campagne, protocolli d’intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza.
Sportelli di assistenza e ascolto
Le aziende ULSS istituiscono sportelli di assistenza e ascolto, anche a livello di singolo distretto, con funzioni di:
- informazione sui diritti dei lavoratori e sugli strumenti di tutela;
- orientamento verso le strutture di supporto presenti in Regione.
Centri di riferimento per il benessere organizzativo
Ogni ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro. Il centro:
- accerta lo stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore e indica il percorso terapeutico;
- suggerisce misure di tutela per i datori di lavoro nei casi di disagio lavorativo;
- supporta gli SPISAL nelle verifiche sui rischi psico-sociali ai sensi della normativa statale sulla sicurezza.
Presso ciascun centro opera un collegio multidisciplinare con almeno un medico del lavoro, due psicologi con competenze specifiche, uno psichiatra e uno psicoterapeuta.
Monitoraggio, relazione annuale e spesa
A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti. La relazione deve includere il resoconto delle azioni svolte, in particolare quelle su formazione, informazione, sportelli e centri di riferimento, oltre all’elenco delle iniziative e delle relative spese.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Gli oneri dell’attuazione sono quantificati in 700.000 euro per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, con copertura a carico di specifiche risorse di bilancio sanitarie e del lavoro. Le disposizioni acquistano efficacia dalla legge regionale di bilancio 2010-2012, quindi la disciplina operativa è collegata a quel quadro finanziario triennale.
Deprecazione dell’atto
L’atto non è da considerarsi deprecato: è una legge regionale ancora utile come quadro di riferimento per la prevenzione del mobbing e la tutela psico-sociale nei luoghi di lavoro nel Veneto.
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