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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 8276 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Notificazione e procedimento - Eccezione di nullità -Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Definitività

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità degli atti presupposti alla riscossione coattiva, in particolare del preavviso di fermo, eccependone la nullità dopo che la cartella di pagamento non era stata tempestivamente impugnata. La questione riguardava la possibilità di far valere successivamente vizi relativi ad atti precedenti regolarmente notificati.

La decisione

L'eccezione è stata ritenuta tardiva. Nel rito tributario non si applicano le regole del diritto amministrativo che consentono, in determinate condizioni, di dedurre successivamente l'illegittimità derivata degli atti presupposti. Se la cartella o l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato entro il termine previsto, esso diventa definitivo e i relativi vizi non possono essere fatti valere per la prima volta contro un successivo atto della riscossione, come il preavviso di fermo.

Norme richiamate

  • Art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    La disposizione impone di impugnare tempestivamente l'atto tributario notificato. La mancata impugnazione entro il termine comporta la definitività dell'atto e preclude la possibilità di contestarne successivamente i vizi mediante l'impugnazione di un atto consequenziale.

  • Decreto legislativo n. 546/1992, rito tributario

    Nel processo tributario non trovano applicazione automatica le regole proprie del processo amministrativo in materia di impugnazione degli atti presupposti. I vizi dell'atto presupposto devono essere dedotti tempestivamente, purché la notificazione sia regolare.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento o un altro atto tributario è regolarmente notificato, deve essere impugnato entro il termine di legge; in caso contrario diventa definitivo.
  • Non è normalmente possibile attendere un successivo atto di riscossione, come un preavviso di fermo, per contestare per la prima volta i vizi della cartella o di altri atti presupposti.
  • La regolare notificazione dell'atto presupposto è decisiva: se la notifica è inesistente o nulla, può essere possibile contestare la mancata conoscenza dell'atto; se invece è valida, opera la decadenza dall'impugnazione tardiva.
  • In una situazione analoga occorre distinguere tra vizi propri dell'atto successivo, che possono essere contestati con l'impugnazione di quest'ultimo, e vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, che non possono essere riesaminati.

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