Direttiva 2009/23
Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sostituendo la direttiva 90/384/CEE, al fine di eliminare ostacoli agli scambi e garantire un livello uniforme di tutela del pubblico e degli utilizzatori. Stabilisce requisiti essenziali metrologici e di costruzione per gli strumenti destinati ad applicazioni sensibili, prevede procedure alternative di valutazione della conformità, disciplina la designazione e la sorveglianza degli organismi notificati e regola la marcatura CE di conformità e il simbolo restrittivo d’uso. Gli Stati membri devono recepire e applicare le misure necessarie, senza ostacolare la commercializzazione degli strumenti conformi.
Armonizzazione delle regole UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, con requisiti essenziali, procedure di valutazione della conformità e marcatura CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione, in particolare quando sono destinati alle applicazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (transazioni commerciali, pedaggi/tariffe/tasse/premi/ammende/remunerazioni/indennità/canoni, applicazioni legislative o perizie giudiziarie, prassi medica, farmacia e laboratori medici/farmaceutici, vendita diretta al pubblico e confezione di imballaggi prefabbricati). Per le altre applicazioni rientranti nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano solo alcune regole di marcatura e iscrizione. La direttiva vincola gli Stati membri a impedire l’immissione sul mercato e/o in servizio di strumenti non conformi e a riconoscere quelli conformi, lasciando loro la scelta delle modalità di attuazione. Sono escluse dai requisiti essenziali, se non utilizzate per le applicazioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le apparecchiature/dispositivi collegati o contenuti nello strumento che non incidono sul corretto funzionamento della pesatura.
Direttiva 2009/23/CE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
La direttiva codifica e razionalizza la disciplina UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sostituendo la direttiva 90/384/CEE. L’obiettivo è duplice: garantire un adeguato livello di tutela del pubblico e degli utilizzatori e rimuovere gli ostacoli agli scambi derivanti da discipline nazionali divergenti.
Obiettivi e logica regolatoria
La direttiva si fonda sulla nuova strategia di armonizzazione tecnica e sulla marcatura CE di conformità. L’impianto normativo si basa su requisiti essenziali metrologici e di prestazione, lasciando ai fabbricanti e agli Stati membri la possibilità di avvalersi di norme armonizzate e di procedure di valutazione della conformità definite a livello UE. Le norme armonizzate hanno natura non imperativa, ma la loro osservanza genera una presunzione di conformità.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Rilevano in particolare le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a):
- transazioni commerciali;
- calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o canoni analoghi;
- applicazione di disposizioni legislative o regolamentari e perizie giudiziarie;
- pesatura di pazienti in ambito medico;
- preparazione di medicine su prescrizione e analisi in laboratori medici e farmaceutici;
- determinazione del prezzo nella vendita diretta al pubblico e confezione di imballaggi prefabbricati.
Le altre applicazioni rientrano nella lettera b) dell’articolo 1 e sono trattate in modo meno incisivo, soprattutto quanto a marcatura e iscrizioni. Restano fuori dai requisiti essenziali i dispositivi non impiegati per le applicazioni sensibili, anche se contenuti o collegati allo strumento, purché non incidano sul corretto funzionamento della pesatura.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce tre concetti centrali:
- "strumento per pesare": strumento di misura che determina la massa mediante la gravità;
- "strumento per pesare a funzionamento non automatico": strumento che richiede l’intervento di un operatore durante la pesatura;
- "norma armonizzata": specificazione tecnica adottata da CEN, CENELEC o ETSI su mandato della Commissione e secondo la procedura della direttiva 98/34/CE.
Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché sul mercato siano immessi solo strumenti conformi alla direttiva e, per le applicazioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), possano essere messi in servizio solo strumenti conformi e recanti la marcatura CE. Parallelamente, non possono ostacolare la libera circolazione degli strumenti conformi.
Requisiti essenziali e allegato I
Gli strumenti destinati alle applicazioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono rispettare i requisiti essenziali dell’allegato I. Tali requisiti coprono sia gli aspetti metrologici sia quelli di progettazione e costruzione. L’allegato disciplina, tra l’altro:
- le unità di massa ammesse, con riferimento alla direttiva 80/181/CEE e con l’aggiunta dell’oncia troy per i metalli preziosi e del carato metrico per le pietre preziose;
- le classi di precisione I, II, III e IIII, con i relativi valori minimi e massimi di portata e numero di divisioni di verifica;
- gli errori massimi tollerabili in fase di valutazione della conformità e in servizio;
- la sensibilità, la ripetibilità, la riproducibilità e la stabilità rispetto a posizione del carico, inclinazione, temperatura, alimentazione elettrica, umidità e permanenza sotto carico;
- i requisiti di progettazione elettronica, protezione contro anomalie e uso fraudolento;
- le regole sull’indicazione, stampa, azzeramento, tara e prefissazione della tara;
- i requisiti specifici per gli strumenti destinati alla vendita diretta al pubblico, compresi quelli con calcolatore di prezzo e quelli a stampa di prezzo su etichetta.
Per la vendita diretta al pubblico, gli strumenti con portata massima non superiore a 100 kg devono fornire chiaramente al cliente tutte le informazioni essenziali sull’operazione di pesatura e, se indicano il prezzo, devono indicare correttamente il prezzo da pagare. Gli strumenti analoghi ma non conformi devono riportare la dicitura indelebile "da non usarsi per la vendita diretta al pubblico".
Norme armonizzate e presunzione di conformità
La conformità ai requisiti essenziali è presunta per gli strumenti conformi alle norme nazionali di recepimento delle norme armonizzate. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di attuazione.
Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti essenziali, la questione è sottoposta al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, che esprime un parere senza indugio. La Commissione decide quindi se ritirare o meno il riferimento della norma dalle pubblicazioni ufficiali.
Clausola di salvaguardia per strumenti non conformi
L’articolo 8 disciplina il caso in cui strumenti recanti la marcatura CE non risultino conformi, pur essendo installati e usati correttamente. Lo Stato membro interessato deve adottare misure per ritirare il prodotto dal mercato o vietarne o limitarne l’immissione in servizio e/o sul mercato, informando immediatamente la Commissione e motivando la misura. Le cause della non conformità possono essere:
- mancato rispetto dei requisiti essenziali;
- errata applicazione delle norme armonizzate;
- lacune delle norme armonizzate.
Se la misura è dovuta a lacune delle norme, la Commissione, dopo consultazione delle parti interessate, sottopone la questione al comitato entro due mesi se lo Stato membro intende mantenere la misura.
Valutazione della conformità: procedure disponibili
L’articolo 9 prevede che il fabbricante possa scegliere tra:
- esame CE del tipo seguito da dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produzione) oppure da verifica CE;
- verifica CE dell’unità.
L’esame CE del tipo non è obbligatorio per gli strumenti non elettronici e privi di dispositivo di misurazione del carico con molle di controbilanciamento. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure in una lingua accettata dall’organismo notificato.
Coordinamento con altre direttive recanti marcatura CE
Quando lo strumento è disciplinato anche da altre direttive che prevedono la marcatura CE, tale marcatura attesta la conformità alle direttive applicabili. Se una o più di tali direttive lasciano al fabbricante un margine di scelta nel periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive effettivamente applicate dal fabbricante, con obbligo di richiamarne i riferimenti nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione.
Organismi notificati
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati delle procedure di valutazione della conformità, i relativi compiti e i numeri di identificazione. La Commissione pubblica l’elenco degli organismi notificati e lo aggiorna.
Gli organismi devono rispettare i criteri minimi dell’allegato V, che richiedono in sintesi:
- personale, strumenti e apparecchiature adeguati;
- competenza tecnica e integrità professionale;
- indipendenza rispetto agli interessi del settore;
- segreto professionale;
- copertura assicurativa di responsabilità civile, salvo copertura statale.
Lo Stato membro deve revocare la designazione se l’organismo non soddisfa più i criteri e informare immediatamente Commissione e altri Stati membri.
Marcatura CE, contrassegno M e iscrizioni
L’articolo 11 stabilisce che sugli strumenti conformi devono figurare la marcatura CE e gli ulteriori dati dell’allegato IV, in modo visibile, leggibile e indelebile. Deve inoltre essere apposto un contrassegno quadrato verde con la lettera M nera. È vietata l’apposizione di marchi idonei a confondere il significato della marcatura CE.
Per gli altri strumenti non conformi alla procedura completa si applicano soltanto alcune iscrizioni minime, tra cui il marchio o nome del fabbricante e la portata massima.
L’articolo 13 impone il simbolo restrittivo d’uso quando uno strumento, per applicazioni sensibili, contiene o è collegato a dispositivi non sottoposti a valutazione di conformità: si tratta della lettera M nera su fondo rosso quadrato, sbarrata da due diagonali.
Obblighi successivi alla messa in commercio e tutela procedurale
Gli Stati membri devono adottare misure affinché gli strumenti con marcatura CE rimangano conformi nel tempo. Le decisioni che comportano limitazioni all’immissione in servizio devono essere motivate con precisione e notificate senza indugio all’interessato, che deve essere informato dei rimedi giurisdizionali e dei relativi termini.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 16 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore. L’articolo 17 abroga la direttiva 90/384/CEE, mantenendo salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive richiamate nell’allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.
L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non indica un nuovo termine autonomo di recepimento perché si tratta di una direttiva codificata; restano però rilevanti i termini storici indicati nell’allegato VII per le direttive abrogate e modificate.
Disposizioni principali
Oggetto e categorie di utilizzo
L’articolo 1 delimita l’ambito della direttiva agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e distingue le applicazioni sensibili di cui alla lettera a) dalle altre applicazioni di cui alla lettera b). Per le applicazioni della lettera a) sono rilevanti sei categorie: transazioni commerciali; calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o canoni analoghi; applicazione di disposizioni legislative o regolamentari e perizie giudiziarie; uso medico per la pesatura di pazienti; preparazione di medicine su prescrizione e analisi in laboratori medici e farmaceutici; determinazione del prezzo per la vendita diretta al pubblico e confezione di imballaggi prefabbricati.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce "strumento per pesare", "strumento per pesare a funzionamento non automatico" e "norma armonizzata". La nozione di norma armonizzata rinvia a specifiche tecniche adottate da CEN, CENELEC o ETSI su mandato della Commissione e conformemente alla direttiva 98/34/CE.
Obbligo di immissione sul mercato e messa in servizio solo per strumenti conformi
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché possano essere immessi sul mercato e, per gli impieghi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), messi in servizio solo gli strumenti conformi alla direttiva e muniti della marcatura CE prevista dall’articolo 11.
Requisiti essenziali
L’articolo 4 rinvia ai requisiti essenziali dell’allegato I per gli strumenti destinati alle applicazioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a). I dispositivi eventualmente contenuti o collegati allo strumento ma non utilizzati per tali applicazioni non sono sottoposti a questi requisiti essenziali.
Libera circolazione e presunzione di conformità
L’articolo 5 vieta agli Stati membri di ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti conformi. L’articolo 6 introduce la presunzione di conformità per gli strumenti conformi alle norme nazionali di attuazione di norme armonizzate; la Commissione pubblica i riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali di recepimento.
Clausola di salvaguardia e norme armonizzate non conformi
L’articolo 7 disciplina la procedura quando una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti essenziali: la questione viene sottoposta al comitato di cui alla direttiva 98/34/CE, che esprime un parere senza indugio; la Commissione decide poi se ritirare o meno i riferimenti della norma dalle pubblicazioni ufficiali.
Misure contro strumenti non conformi e marcatura CE indebitamente apposta
L’articolo 8 stabilisce la procedura di salvaguardia per strumenti recanti la marcatura CE ma non conformi: lo Stato membro prende misure per ritirarli dal mercato o vietarne/limitarne l’immissione in servizio o sul mercato e informa immediatamente la Commissione motivando la decisione. La non conformità può derivare da mancato rispetto dei requisiti essenziali, errata applicazione delle norme armonizzate o lacune delle stesse. Se la misura deriva da lacune delle norme, la Commissione sottopone la questione al comitato entro due mesi se lo Stato intende mantenerla. Se uno strumento non conforme reca la marcatura CE, lo Stato prende anche misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura.
Procedure di valutazione della conformità
L’articolo 9 prevede, a scelta del richiedente, tre vie di conformità: esame CE del tipo seguito da dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produzione) oppure da verifica CE; oppure verifica CE dell’unità. L’esame CE del tipo non è obbligatorio per gli strumenti senza dispositivi elettronici e senza dispositivo di misurazione del carico con molle di controbilanciamento. Sono previsti anche obblighi linguistici per documenti e corrispondenza e il coordinamento con altre direttive recanti la marcatura CE.
Organismi notificati
L’articolo 10 impone la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi designati, con indicazione dei compiti e del numero identificativo. Gli Stati membri applicano i criteri minimi dell’allegato V; gli organismi che rispettano le norme armonizzate si presumono conformi a tali criteri. È prevista la revoca della designazione se l’organismo non soddisfa più i requisiti.
Marcatura CE, contrassegno M e iscrizioni
L’articolo 11 stabilisce che la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato IV devono essere apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sugli strumenti conformi; per gli altri strumenti si applicano solo le iscrizioni dell’allegato IV, punto 2. È vietato apporre marchi idonei a confondere i terzi sul significato della marcatura CE. L’articolo 13 prevede il simbolo restrittivo d’uso per dispositivi non sottoposti a valutazione di conformità.
Mantenimento della conformità e motivazione delle decisioni
L’articolo 14 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché gli strumenti con marcatura CE rimangano conformi alle prescrizioni della direttiva. L’articolo 15 richiede che ogni decisione restrittiva sia motivata in modo preciso e notificata senza indugio alla parte interessata, insieme all’informazione sui ricorsi giurisdizionali disponibili e sui relativi termini.
Recepimento, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 16 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore. L’articolo 17 abroga la direttiva 90/384/CEE, salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato VII, parte B, e dispone che i rinvii alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva. L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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