Direttiva 2009/21
Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a garantire che gli Stati membri adempiano in modo efficace e coerente agli obblighi derivanti dalla loro qualità di Stati di bandiera. A tal fine impone controlli preliminari prima della concessione della bandiera, collaborazione tra amministrazioni, gestione delle navi fermate, disponibilità di informazioni, audit periodici e un sistema di gestione della qualità. La disciplina è costruita come obbligo di risultato lasciando agli Stati membri ampia discrezionalità sulle misure organizzative e procedurali, entro i termini di recepimento fissati al 17 giugno 2011.
Disciplina il rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, al fine di rafforzare sicurezza marittima e prevenzione dell’inquinamento.
Ambito di applicazione
Si applica all’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, con riferimento alle navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito delle pertinenti convenzioni IMO e per le quali è richiesto un certificato. Restano impregiudicate la normativa marittima comunitaria elencata all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 e la direttiva 1999/63/CE sull’orario di lavoro della gente di mare.
Direttiva 2009/21/CE sul rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
La direttiva 2009/21/CE interviene nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento, con l’obiettivo di rafforzare l’effettività degli obblighi degli Stati membri quando agiscono come Stati di bandiera. I considerando collegano la disciplina alle convenzioni internazionali IMO, all’UNCLOS e, per il lavoro marittimo, alla convenzione OIL del 2006, evidenziando l’esigenza di parità di condizioni, trasparenza e controllo delle prestazioni amministrative.
Obiettivi e logica della disciplina
L’atto non armonizza in modo esaustivo tutte le regole tecniche di sicurezza, ma impone agli Stati membri un risultato: assicurare una gestione più rigorosa e coerente delle proprie responsabilità di bandiera. In questa prospettiva, la direttiva richiede controlli preliminari, collaborazione tra amministrazioni, disponibilità di informazioni, audit periodici e sistemi di qualità, lasciando agli Stati margini significativi sulla scelta di forme, procedure e strumenti organizzativi.
Ambito di applicazione e rapporti con altri atti
La direttiva si applica all’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera. Il campo materiale riguarda le navi che rientrano nell’ambito delle pertinenti convenzioni IMO e per le quali sia richiesto un certificato.
Restano espressamente impregiudicate:
- la normativa marittima comunitaria elencata all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002;
- la direttiva 1999/63/CE sull’accordo relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare.
Definizioni chiave
L’articolo 3 chiarisce alcuni concetti essenziali per l’applicazione della direttiva:
- "nave": nave o imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, soggetta alle convenzioni IMO pertinenti e a certificazione;
- "amministrazione": autorità competenti dello Stato membro di bandiera;
- "organismo riconosciuto": organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
- "certificati": certificati previsti dalla legge e connessi alle convenzioni IMO;
- "audit IMO": audit svolto secondo la risoluzione A.974(24) dell’IMO del 1° dicembre 2005.
Obblighi degli Stati membri come Stati di bandiera
La parte centrale della direttiva è costituita dagli obblighi di vigilanza e controllo che gravano sull’amministrazione dello Stato di bandiera.
Prima di autorizzare l’esercizio della nave, lo Stato membro deve adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme internazionali applicabili e verificare i precedenti di sicurezza della nave con ogni mezzo ragionevole. Se necessario, deve consultare il precedente Stato di bandiera per accertare eventuali anomalie o problemi di sicurezza rimasti irrisolti.
Se un altro Stato di bandiera chiede informazioni su una nave che in precedenza batteva bandiera di quello Stato membro, quest’ultimo deve fornire tempestivamente i dettagli relativi alle anomalie irrisolte e ogni ulteriore informazione pertinente alla sicurezza.
Gestione delle navi sottoposte a fermo
Quando l’amministrazione viene informata che una nave battente la propria bandiera è stata fermata da uno Stato di approdo, deve sovrintendere, secondo le procedure da essa stabilite, affinché la nave sia resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO. La direttiva lascia quindi allo Stato membro la definizione delle procedure operative, ma gli impone il risultato di assicurare la conformità della nave.
Trasparenza informativa e monitoraggio
Per favorire il controllo del rispetto degli obblighi di bandiera, l’articolo 6 impone la pronta accessibilità di una serie minima di informazioni sulle navi battenti bandiera dello Stato membro. Devono essere disponibili almeno:
- i dati identificativi della nave, quali nome e numero IMO;
- le date delle visite di controllo, incluse quelle addizionali e supplementari, e degli audit;
- l’identificazione degli organismi riconosciuti coinvolti nella certificazione e classificazione;
- l’identificazione dell’autorità che ha effettuato ispezioni ai fini del controllo da parte dello Stato di approdo e le relative date;
- l’esito delle ispezioni PSC, con indicazione di deficienze e fermi;
- le informazioni sui sinistri marittimi;
- l’identificazione delle navi cessate di battere bandiera dello Stato membro negli ultimi dodici mesi.
Audit dell’IMO e sistema di qualità
L’articolo 7 introduce un obbligo di sottoporre le amministrazioni ad audit IMO almeno ogni sette anni, subordinatamente a una risposta positiva dell’IMO a una tempestiva richiesta dello Stato membro interessato. I risultati dell’audit devono essere pubblicati nel rispetto della normativa nazionale sulla riservatezza.
La stessa disposizione prevede una clausola di cessazione: l’articolo 7 non si applica oltre il 17 giugno 2017, oppure prima se la Commissione accerta, secondo la procedura di regolamentazione, l’entrata in vigore di un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell’IMO.
L’articolo 8 completa il quadro con un requisito di governance amministrativa. Entro il 17 giugno 2012, ciascuno Stato membro deve sviluppare, attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità per le parti operative dell’amministrazione in quanto Stato di bandiera, con certificazione conforme alle norme di qualità internazionali applicabili.
Inoltre, gli Stati membri inseriti nella lista nera o per due anni consecutivi nella lista grigia del più recente rapporto annuale del MOU di Parigi devono presentare alla Commissione, entro quattro mesi dalla pubblicazione del rapporto, una relazione sui risultati in quanto Stati di bandiera. Tale relazione deve individuare e analizzare le principali ragioni della non conformità che ha portato ai fermi e alle deficienze rilevanti.
Relazioni della Commissione e controllo a livello UE
La Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva con cadenza quinquennale, a partire dal 17 giugno 2012. La relazione deve includere una valutazione dei risultati degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.
Attuazione, entrata in vigore e destinatari
Il termine di recepimento è fissato al 17 giugno 2011. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Essi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo della direttiva
L’articolo 1 stabilisce due finalità: assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera e migliorare la sicurezza nonché prevenire l’inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.
Ambito soggettivo e coordinamento con altri atti UE
L’articolo 2 limita l’applicazione all’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera. L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che la direttiva non incide sulla normativa marittima comunitaria richiamata dal regolamento (CE) n. 2099/2002 e sulla direttiva 1999/63/CE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, "nave" come una nave o imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro rientrante nelle pertinenti convenzioni IMO e soggetta a certificazione, "amministrazione" come le autorità competenti dello Stato di bandiera, "organismo riconosciuto" ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, "certificati" come quelli previsti dalla legge in relazione alle convenzioni IMO e "audit IMO" come l’audit conforme alla risoluzione A.974(24) dell’IMO del 1° dicembre 2005.
Controlli prima della concessione della bandiera e cooperazione tra Stati
L’articolo 4 impone allo Stato membro, prima di consentire l’esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, di adottare le misure necessarie per assicurare la conformità alle norme e regolamentazioni internazionali applicabili, verificando in particolare i precedenti di sicurezza con ogni mezzo ragionevole e consultando, se necessario, il precedente Stato di bandiera sulle anomalie irrisolte. Su richiesta di un altro Stato di bandiera, lo Stato membro deve inoltre fornire tempestivamente i dettagli sulle anomalie irrisolte e ogni altra informazione pertinente alla sicurezza.
Gestione delle navi fermate all’estero
L’articolo 5 prevede che, se l’amministrazione è informata del fermo di una nave battente la propria bandiera da parte di uno Stato di approdo, essa debba sovrintendere, secondo le proprie procedure, affinché la nave sia resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO.
Informazioni da rendere prontamente accessibili
L’articolo 6 richiede agli Stati membri di garantire l’accessibilità tempestiva di almeno: dati identificativi della nave; date delle visite di controllo, comprese eventuali visite addizionali o supplementari, e degli audit; identificazione degli organismi riconosciuti coinvolti nella certificazione e classificazione; identificazione dell’autorità che ha effettuato ispezioni PSC e date delle ispezioni; esiti delle ispezioni di controllo dello Stato di approdo (deficienze sì/no, fermi sì/no); informazioni sui sinistri marittimi; identificazione delle navi cessate dalla bandiera dello Stato membro negli ultimi dodici mesi.
Audit periodici dello Stato di bandiera
L’articolo 7 dispone che le amministrazioni siano sottoposte ad un audit IMO almeno ogni sette anni, subordinatamente a una risposta positiva dell’IMO a una tempestiva richiesta dello Stato membro interessato. I risultati dell’audit devono essere pubblicati in conformità della legislazione nazionale sulla riservatezza. La disposizione cessa di avere vigore al più tardi il 17 giugno 2017, o prima se entra in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell’IMO, secondo decisione della Commissione adottata con la procedura di regolamentazione.
Sistema di gestione della qualità e relazioni speciali
L’articolo 8, paragrafo 1, impone entro il 17 giugno 2012 lo sviluppo, l’attuazione e il mantenimento di un sistema di gestione della qualità per le parti operative dell’amministrazione in quanto Stato di bandiera, con certificazione secondo norme di qualità internazionali applicabili. Il paragrafo 2 richiede agli Stati membri inseriti nella lista nera o, per due anni consecutivi, nella lista grigia del rapporto annuale più recente del MOU di Parigi, di presentare alla Commissione entro quattro mesi dalla pubblicazione del rapporto una relazione sui risultati in quanto Stati di bandiera, con analisi delle ragioni principali della non conformità che ha condotto a fermi e deficienze.
Relazioni della Commissione
L’articolo 9 prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, con cadenza quinquennale e per la prima volta il 17 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della direttiva, comprensiva di una valutazione dei risultati degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.
Procedura di comitato
L’articolo 10 prevede l’assistenza del comitato COSS e rinvia, per l’esercizio delle competenze di esecuzione, agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, fissato a due mesi.
Recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 11 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 17 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 12 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 13 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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