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Direttiva 2009/18

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per le inchieste di sicurezza sugli sinistri e incidenti marittimi, imponendo agli Stati membri di predisporre organi inquirenti indipendenti, procedure di cooperazione e obblighi di notifica, raccolta dati e pubblicazione dei rapporti. L'obiettivo è prevenire il ripetersi di eventi analoghi, migliorando la sicurezza marittima e riducendo l'inquinamento causato dalle navi. La direttiva non mira ad accertare responsabilità o colpe, che restano estranee alle inchieste di sicurezza. Essa prevede inoltre la cooperazione con altri Stati membri e con paesi terzi, l'uso della banca dati EMCIP e il recepimento nazionale entro il 17 giugno 2011.

Principi fondamentali e procedure comuni per le inchieste tecniche sugli incidenti nel trasporto marittimo, finalizzate a migliorare la sicurezza e prevenire l'inquinamento causato dalle navi.

Ambito di applicazione

Si applica ai sinistri e incidenti marittimi che coinvolgono navi battenti bandiera di uno Stato membro, che avvengono nel mare territoriale o nelle acque interne degli Stati membri (come definiti dall'UNCLOS), oppure che incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri. Restano esclusi i casi che interessano soltanto navi da guerra o altre navi di Stato usate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, navi senza propulsione meccanica, navi di legno di costruzione primitiva e imbarcazioni da diporto non commerciali (salvo quelle con equipaggio e più di 12 passeggeri a fini commerciali), navi della navigazione interna nelle acque interne, navi da pesca inferiori a 15 metri e unità fisse di perforazione. La disciplina vincola gli Stati membri quanto al risultato e richiede recepimento entro il 17 giugno 2011.

Direttiva 2009/18/CE sulle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

La direttiva istituisce un quadro comune per le inchieste di sicurezza sui sinistri e sugli incidenti marittimi, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza marittima e prevenire l'inquinamento causato dalle navi. Essa si inserisce nel solco degli obblighi internazionali derivanti dall'UNCLOS e dagli strumenti IMO, valorizzando un approccio tecnico-preventivo distinto dalle indagini su responsabilità e colpe.

Finalità e impostazione generale

L'articolo 1 chiarisce che la disciplina mira a ridurre il rischio di futuri sinistri marittimi attraverso due leve principali: l'efficienza delle inchieste di sicurezza e la produzione di rapporti accurati, tempestivi e orientati a misure correttive. Le inchieste disciplinate dalla direttiva hanno natura esclusivamente preventiva e tecnica; gli Stati membri devono comunque evitare che l'eventuale emersione di profili di colpa impedisca l'accertamento completo delle cause.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 applica la direttiva ai sinistri e incidenti marittimi che coinvolgono navi battenti bandiera di uno Stato membro, che avvengono nel mare territoriale o nelle acque interne degli Stati membri, oppure che incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri. Sono espressamente escluse categorie di naviglio e infrastrutture, tra cui navi da guerra, navi di Stato per servizi governativi non commerciali, alcune imbarcazioni da diporto, navi della navigazione interna, pescherecci sotto i 15 metri e unità fisse di perforazione.

Definizioni e rinvii agli strumenti internazionali

L'articolo 3 rinvia al codice IMO per le definizioni di sinistro marittimo, sinistro molto grave, incidente marittimo, inchiesta di sicurezza, Stato che dirige l'inchiesta e Stato titolare di interessi rilevanti. La direttiva utilizza inoltre la definizione aggiornata di sinistro grave della circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del 18 dicembre 2008, richiama le linee guida IMO sul giusto trattamento dei marittimi e precisa la nozione di VDR secondo le risoluzioni IMO pertinenti. È altresì qualificata la nozione di raccomandazione in materia di sicurezza, che può provenire dall'organo inquirente o dalla Commissione sulla base di analisi aggregate.

Organizzazione delle inchieste e indipendenza

L'articolo 4 richiede che ciascuno Stato membro definisca nel proprio ordinamento lo status giuridico dell'inchiesta di sicurezza in modo da garantirne rapidità ed efficacia. Le inchieste devono restare indipendenti da procedimenti penali o da altre indagini dirette ad accertare responsabilità, e non possono essere precluse, sospese o ritardate da tali procedimenti. Gli Stati membri devono inoltre predisporre regole che consentano cooperazione, assistenza reciproca e coordinamento tra organi inquirenti.

Obbligo di indagine e criteri di avvio

L'articolo 5 impone l'inchiesta obbligatoria per ogni sinistro marittimo molto grave che coinvolga una nave battente bandiera nazionale, che si verifichi nelle acque territoriali o interne dello Stato membro, oppure che incida su un suo interesse rilevante. Per i sinistri gravi l'organo inquirente compie una prima valutazione per decidere se aprire l'inchiesta; per gli altri sinistri o incidenti decide caso per caso. Nella valutazione devono essere considerati la gravità dell'evento, il tipo di nave o carico e la probabilità che l'inchiesta consenta di prevenire eventi futuri. L'inchiesta deve essere avviata quanto prima e comunque entro due mesi.

Notifica degli eventi

L'articolo 6 impone agli Stati membri di prevedere, nel loro ordinamento, che le autorità competenti e/o i soggetti interessati informino immediatamente l'organo inquirente di ogni sinistro o incidente rientrante nella direttiva. Si tratta di un obbligo di organizzazione interna funzionale a garantire tempestività nell'apertura delle inchieste.

Direzione unica dell'inchiesta, partecipazione e casi eccezionali

L'articolo 7 afferma il principio di una sola inchiesta per evento, condotta da uno Stato membro o da uno Stato che dirige l'inchiesta con la partecipazione degli altri Stati titolari di interessi rilevanti. Quando sono coinvolti più Stati membri, questi devono accordarsi rapidamente sullo Stato incaricato di dirigere l'inchiesta e concordare le procedure investigative. Gli altri Stati hanno accesso a prove e testimoni nella stessa misura dello Stato che conduce l'inchiesta e possono far valere la propria opinione. Inchieste parallele sono consentite solo in casi eccezionali e devono essere motivate e comunicate alla Commissione. Per traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri, la direttiva prevede una regola speciale di avvio dell'inchiesta in funzione del luogo dell'evento o dell'ultimo Stato membro attraversato.

Organi inquirenti, poteri istruttori e accesso alle prove

L'articolo 8 esige organi inquirenti permanenti, imparziali e indipendenti sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dotati di personale qualificato e di poteri istruttori ampi. L'organo deve poter accedere ai luoghi del sinistro, alle navi, ai relitti e ai carichi; raccogliere e analizzare prove; ottenere i dati dei VDR; esaminare testimoni senza interferenze; ottenere verbali di ispezione e informazioni da Stato di bandiera, armatori e società di classificazione; chiedere assistenza alle autorità competenti e ai servizi coinvolti. È altresì previsto che l'organo disponga di risorse sufficienti e che il suo personale goda di garanzie di indipendenza. Gli Stati membri senza sbocco sul mare, se privi di navi battenti bandiera nazionale, devono designare un punto di contatto indipendente.

Riservatezza, protezione dei dati e uso delle testimonianze

L'articolo 9 tutela la riservatezza delle prove testimoniali, dei documenti che identificano i testimoni e delle informazioni sensibili o sanitarie relative ai soggetti coinvolti, vietandone l'uso per fini diversi dall'inchiesta salvo prevalente interesse pubblico alla divulgazione. La norma richiama espressamente la direttiva 95/46/CE, che resta impregiudicata.

Cooperazione permanente tra Stati membri e ruolo della Commissione

L'articolo 10 istituisce un sistema di cooperazione permanente tra gli organi inquirenti, in stretta collaborazione con la Commissione. Il sistema deve consentire condivisione di mezzi tecnici, scambio di conoscenze, cooperazione su singoli compiti, raccolta e utilizzo comune dei dati, elaborazione di principi comuni per il monitoraggio delle raccomandazioni e per l'aggiornamento dei metodi di indagine, nonché formazione degli inquirenti e cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Le regole procedurali e organizzative di tale sistema sono affidate alla disciplina di comitologia prevista dalla direttiva.

Costi e cooperazione con paesi terzi

L'articolo 11 stabilisce che, quando l'inchiesta coinvolge due o più Stati membri, le attività sono gratuite; se si richiede assistenza a uno Stato membro non coinvolto, le parti devono accordarsi sul rimborso delle spese sostenute. L'articolo 12 disciplina la cooperazione con i paesi terzi titolari di interessi rilevanti, prevedendo la massima collaborazione possibile, la partecipazione all'inchiesta previo accordo reciproco e la possibilità di non avviare un'inchiesta parallela se quella condotta dal paese terzo è conforme al codice IMO.

Protezione delle prove, rapporti e raccomandazioni

L'articolo 13 impone a soggetti interessati e operatori di preservare dati e strumenti di prova, comprese carte nautiche, registrazioni elettroniche e magnetiche, video, informazioni VDR e ogni altro elemento utile, evitando cancellazioni, alterazioni o interferenze. L'articolo 14 prevede la pubblicazione di rapporti di inchiesta secondo il modello dell'allegato I, con possibilità di rapporto semplificato nei casi meno gravi. Il rapporto finale dovrebbe essere pubblicato entro dodici mesi dal sinistro; se ciò non è possibile, deve essere pubblicato un rapporto provvisorio entro lo stesso termine. Una copia del rapporto va trasmessa alla Commissione.

Raccomandazioni di sicurezza e allarme preventivo

L'articolo 15 richiede che le raccomandazioni di sicurezza siano prese in considerazione dai destinatari e, se del caso, seguite adeguatamente nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale; tali raccomandazioni non possono essere utilizzate per attribuire responsabilità o colpe. L'articolo 16 introduce un meccanismo di allarme preventivo: quando l'organo inquirente ritiene necessari interventi urgenti a livello UE per prevenire ulteriori sinistri, informa immediatamente la Commissione, che può diffondere una comunicazione d'allarme alle autorità nazionali, all'industria marittima e agli altri soggetti interessati.

Banca dati EMCIP e gestione dei dati sugli eventi

L'articolo 17 istituisce la piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (EMCIP), banca dati elettronica per l'archiviazione e l'analisi dei dati relativi a sinistri e incidenti. Gli Stati membri devono comunicare le informazioni sulle autorità abilitate ad accedere alla banca dati e trasmettere, secondo il modello dell'allegato II, le informazioni sugli eventi e i dati derivanti dalle inchieste di sicurezza. La Commissione e gli Stati membri devono sviluppare lo schema della banca dati e il metodo di notifica dei dati.

Giusto trattamento dei marittimi

L'articolo 18 impone agli Stati membri di tenere in considerazione, secondo il proprio diritto nazionale, le linee guida IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo nelle acque sotto la loro giurisdizione. La norma riflette la particolare tutela riconosciuta ai marittimi e l'esigenza di condurre le inchieste in modo equo e rapido.

Comitato, modifiche tecniche e aggiornamenti

L'articolo 19 affida alla Commissione l'assistenza del COSS e disciplina le procedure di comitologia applicabili. L'articolo 20 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare definizioni, riferimenti agli atti UE e agli strumenti IMO, oltre agli allegati, al fine di adeguare la direttiva agli sviluppi normativi e tecnici; tali modifiche, se non essenziali, seguono la procedura di regolamentazione con controllo.

Misure complementari, sanzioni, recepimento ed efficacia

L'articolo 21 consente agli Stati membri di adottare misure complementari sulla sicurezza marittima, purché non siano incompatibili con la direttiva e non ne compromettano gli obiettivi. L'articolo 22 impone di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento. L'articolo 25 fissa il termine di trasposizione al 17 giugno 2011 e richiede che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali. L'articolo 26 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l'articolo 27 indica gli Stati membri come destinatari.

Allegati: contenuto dei rapporti e dati per EMCIP

L'allegato I dettaglia la struttura del rapporto di inchiesta: prefazione con richiamo all'assenza di presunzioni di colpa, sintesi dei fatti, dati oggettivi sulla nave, sul viaggio e sul sinistro, descrizione cronologica, analisi delle cause e dei fattori concorrenti, conclusioni, raccomandazioni di sicurezza e appendici. L'allegato II elenca i dati da trasmettere nella banca dati EMCIP, includendo informazioni sul ruolo degli Stati membri, sulla nave, sul sinistro, sulle vittime, sui danni e sulla motivazione del mancato avvio dell'inchiesta, se del caso.

Disposizioni principali

Obiettivo e natura delle inchieste

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a migliorare la sicurezza marittima e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi, agevolando inchieste efficienti e rapporti tempestivi con proposte di interventi correttivi. Le inchieste non servono a determinare responsabilità o colpe, ma gli Stati membri devono evitare che la possibile emersione di responsabilità impedisca di accertare integralmente le cause.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L'articolo 2 estende la direttiva ai sinistri e incidenti marittimi legati a navi di Stati membri, eventi in mare territoriale e acque interne degli Stati membri, e casi che incidono su altri interessi rilevanti degli Stati membri. Sono escluse specifiche categorie di navi e unità, tra cui navi da guerra, navi di Stato per servizi non commerciali, alcune imbarcazioni da diporto, navi della navigazione interna, pescherecci sotto i 15 metri e unità fisse di perforazione.

Definizioni operative

L'articolo 3 rinvia al codice IMO per le definizioni di sinistro marittimo, sinistro molto grave, incidente marittimo, inchiesta di sicurezza, Stato che dirige l'inchiesta e Stato titolare di interessi rilevanti. Definisce inoltre il sinistro grave secondo la circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del 18 dicembre 2008, i VDR secondo le risoluzioni IMO richiamate, le linee guida IMO sul giusto trattamento dei marittimi e la nozione di raccomandazione in materia di sicurezza.

Organizzazione dell'inchiesta e indipendenza

L'articolo 4 impone agli Stati membri di configurare giuridicamente l'inchiesta di sicurezza in modo che sia rapida ed efficiente, indipendente da indagini penali o altre indagini sulla responsabilità e non ritardata da esse. È richiesto anche un quadro di cooperazione tra organi inquirenti e con eventuali autorità giudiziarie.

Obblighi di indagine, valutazione e avvio

L'articolo 5 impone un'inchiesta obbligatoria per ogni sinistro marittimo molto grave in tre ipotesi: coinvolgimento di una nave battente bandiera nazionale, evento nelle acque territoriali o interne dello Stato membro, o incidenza su un interesse rilevante dello Stato membro. Per i sinistri gravi è prevista una valutazione preliminare; per gli altri sinistri o incidenti la decisione di avviare l'inchiesta dipende dalla gravità, dal tipo di nave o carico e dalla capacità preventiva dei risultati. L'inchiesta deve iniziare il prima possibile e comunque entro due mesi.

Notifica degli eventi

L'articolo 6 richiede agli Stati membri di prevedere che autorità competenti e/o soggetti interessati comunichino immediatamente all'organo inquirente ogni sinistro o incidente rientrante nel campo di applicazione.

Direzione unica, partecipazione e casi paralleli

L'articolo 7 prevede, come regola generale, una sola inchiesta per ogni evento, condotta da uno Stato membro o da uno Stato che dirige l'inchiesta con la partecipazione degli altri Stati interessati. In presenza di più Stati membri, essi devono accordarsi rapidamente sullo Stato che dirige l'inchiesta; gli altri Stati hanno accesso a prove e testimoni in misura paritaria e diritto a far valere il proprio punto di vista. Inchieste parallele sono ammesse solo in casi eccezionali e vanno notificate alla Commissione. Per traghetti ro-ro e unità veloci da passeggeri, l'inchiesta è avviata dallo Stato membro nelle cui acque è avvenuto l'evento o, in subordine, dall'ultimo Stato membro attraversato.

Organi inquirenti indipendenti e poteri istruttori

L'articolo 8 richiede organi inquirenti permanenti, imparziali e indipendenti sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dotati di personale qualificato e di poteri investigativi ampi. Sono previsti accesso ai luoghi e ai relitti, acquisizione e analisi di prove e dati, compresi i VDR, interrogazione di testimoni, accesso a risultati di esami e richiesta di assistenza alle autorità coinvolte. Gli Stati membri senza sbocco sul mare senza navi battenti bandiera nazionale devono designare un punto di contatto indipendente.

Riservatezza e protezione dei dati

L'articolo 9 impone che prove testimoniali, documenti identificativi dei testimoni e informazioni sensibili o sanitarie non siano divulgati per finalità diverse dall'inchiesta, salvo prevalente interesse pubblico alla divulgazione. Il tutto resta fermo rispetto alla direttiva 95/46/CE.

Cooperazione permanente e banca dati EMCIP

L'articolo 10 istituisce un sistema di cooperazione permanente tra organi inquirenti, in stretta cooperazione con la Commissione, per condividere mezzi, competenze, informazioni, formazione, criteri comuni e norme di riservatezza. L'articolo 17 istituisce la banca dati elettronica europea EMCIP, alla quale gli Stati membri comunicano le informazioni sugli eventi e i dati risultanti dalle inchieste.

Costi e cooperazione con paesi terzi

L'articolo 11 stabilisce la gratuità delle attività quando l'inchiesta coinvolge due o più Stati membri, salvo rimborso delle spese se si chiede assistenza a uno Stato membro non coinvolto. L'articolo 12 disciplina la cooperazione con paesi terzi titolari di interessi rilevanti e consente, a determinate condizioni, di non condurre un'inchiesta parallela se quella del paese terzo è conforme al codice IMO.

Protezione delle prove e rapporti

L'articolo 13 impone ai soggetti interessati di salvaguardare informazioni, registrazioni e prove, impedendone cancellazione o alterazione. L'articolo 14 richiede la pubblicazione di rapporti conformi all'allegato I; per i casi più gravi si prevede in linea di principio il rapporto entro 12 mesi, altrimenti un rapporto provvisorio entro lo stesso termine. Il rapporto finale, semplificato o provvisorio, va trasmesso alla Commissione.

Raccomandazioni, allarmi preventivi e seguito

L'articolo 15 impone che le raccomandazioni di sicurezza siano prese in considerazione e seguite adeguatamente; tali raccomandazioni non attribuiscono responsabilità o colpe. L'articolo 16 prevede un meccanismo di allarme preventivo verso la Commissione quando siano necessarie misure urgenti a livello UE.

Giusto trattamento dei marittimi

L'articolo 18 impone agli Stati membri di considerare, secondo il diritto nazionale, le pertinenti linee guida IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo nelle acque sotto la loro giurisdizione.

Sanzioni, recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 22 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme nazionali di recepimento, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L'articolo 25 fissa il termine di recepimento al 17 giugno 2011 e richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva. L'articolo 26 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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