Direttiva 2009/20
Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce un obbligo uniforme di assicurazione per gli armatori in relazione ai crediti marittimi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime e favorire condizioni di concorrenza leale nel trasporto marittimo. Prevede requisiti minimi di copertura, controlli nei porti, certificazione a bordo e misure di reazione in caso di mancata esibizione del certificato. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1 gennaio 2012 e prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Obbligo per gli armatori di disporre di un’assicurazione per i crediti marittimi e di esibire il relativo certificato a bordo delle navi
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate. Impone obblighi agli armatori delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e, per le navi battenti bandiera di un paese terzo, quando entrano in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro; gli Stati membri possono inoltre, conformemente al diritto internazionale, imporre il rispetto dell’obbligo anche nelle acque territoriali. Sono escluse le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie e le altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali. Restano salve le discipline previste dagli strumenti richiamati nell’allegato e vigenti nello Stato membro interessato.
Assicurazione degli armatori per i crediti marittimi
La direttiva mira a rafforzare la sicurezza economica nel trasporto marittimo imponendo agli armatori un obbligo di assicurazione per i crediti marittimi. La disciplina si inserisce nella politica comune dei trasporti marittimi e, secondo i considerando, risponde all’esigenza di responsabilizzare gli operatori, proteggere meglio le vittime e contrastare le navi non conformi.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro delle misure dell’Unione volte a innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile. I considerando richiamano, tra l’altro, la dichiarazione degli Stati membri del 9 ottobre 2008 sull’importanza dell’applicazione del protocollo del 1996 della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, nonché la prassi internazionale incoraggiata dall’IMO in materia di adeguata assicurazione degli armatori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate. Gli obblighi concernono:
- gli armatori di navi battenti bandiera di uno Stato membro;
- gli armatori di navi battenti bandiera di un paese terzo quando tali navi entrano in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.
Non si applica:
- alle navi da guerra;
- alle navi da guerra ausiliarie;
- alle altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali.
Resta salvo quanto previsto dagli strumenti vigenti nello Stato membro interessato elencati nell’allegato.
Definizioni rilevanti
Ai fini della direttiva:
- per "armatore" si intende il proprietario registrato della nave marittima o qualsiasi altra persona, come il noleggiatore a scafo nudo, responsabile della conduzione della nave;
- per "assicurazione" si intende un concetto ampio, comprensivo di assicurazione con o senza franchigie, forme di P&I, altre forme effettive di assicurazione, autoassicurazione comprovata e garanzie finanziarie analoghe;
- la "convenzione del 1996" è il testo consolidato della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificato dal protocollo del 1996.
Obbligo di copertura assicurativa
Gli Stati membri devono imporre agli armatori delle navi battenti la propria bandiera di stipulare un’assicurazione che copra le navi. Devono inoltre imporre la copertura assicurativa alle navi battenti bandiera di un altro paese quando entrano in un porto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro, con la precisazione che gli Stati possono, nel rispetto del diritto internazionale, estendere tale obbligo anche alle acque territoriali.
La copertura deve riguardare i crediti marittimi nei limiti della convenzione del 1996. Per ciascuna nave e per evento, l’importo assicurato deve corrispondere all’importo massimo applicabile per la limitazione della responsabilità previsto da tale convenzione.
Certificato di assicurazione e controlli
L’esistenza dell’assicurazione deve essere comprovata da uno o più certificati rilasciati dal fornitore dell’assicurazione e tenuti a bordo della nave. I certificati devono indicare:
- nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
- nome e luogo della sede principale dell’armatore;
- tipo e durata dell’assicurazione;
- nome e sede principale del fornitore dell’assicurazione e, se del caso, il luogo in cui l’assicurazione è stata stipulata.
Se il certificato non è redatto in inglese, francese o spagnolo, deve essere accompagnato da una traduzione in una di queste lingue.
Ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, effettuata conformemente alla direttiva 2009/16/CE, deve includere la verifica della presenza del certificato a bordo.
Mancanza del certificato, espulsione e divieto di accesso ai porti
Se il certificato non è a bordo, e senza pregiudizio per le misure di fermo previste dalla direttiva 2009/16/CE per ragioni di sicurezza, l’autorità competente può adottare un ordine di espulsione nei confronti della nave. Tale ordine deve essere notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
In seguito all’ordine di espulsione, ciascuno Stato membro deve rifiutare l’accesso della nave ai propri porti fino a quando l’armatore notifichi il certificato di assicurazione.
Sanzioni
Gli Stati membri devono predisporre un sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva e prendere tutte le misure necessarie per assicurarne l’effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Obbligo di recepimento e tempistica
La direttiva impone il recepimento entro il 1 gennaio 2012. Gli Stati membri devono mettere in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione.
Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Relazione della Commissione e vigenza
La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva ogni tre anni; la prima entro il 1 gennaio 2015. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva disciplina taluni aspetti degli obblighi degli armatori in materia di assicurazione per i crediti marittimi (articolo 1). Dai considerando emerge la finalità di innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile, rafforzare la protezione delle vittime, eliminare le navi non conformi e ripristinare la concorrenza tra gli operatori.
Ambito di applicazione e esclusioni
Si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate (articolo 2, paragrafo 1). Non si applica alle navi da guerra, alle navi ausiliarie da guerra e alle altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali (articolo 2, paragrafo 2). Fa inoltre salve le discipline fissate dagli strumenti vigenti nello Stato membro elencati in allegato (articolo 2, paragrafo 3).
Definizioni chiave
Definisce "armatore" il proprietario registrato della nave o altra persona, come il noleggiatore a scafo nudo, responsabile della conduzione della nave. Definisce "assicurazione" in senso ampio, includendo assicurazioni con o senza franchigie, forme di protection & indemnity, altre forme effettive di assicurazione, autoassicurazione comprovata e garanzie finanziarie analoghe. Definisce inoltre la "convenzione del 1996" come il testo consolidato della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificato dal protocollo del 1996 (articolo 3).
Obbligo di assicurazione per i crediti marittimi
Gli Stati membri devono imporre che gli armatori delle navi battenti la loro bandiera stipulino un’assicurazione che copra tali navi (articolo 4, paragrafo 1). Devono inoltre imporre agli armatori di navi battenti bandiera di un altro paese di essere coperti da assicurazione quando tali navi entrano in un porto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro; resta salvo il potere di imporre tale obbligo anche nelle acque territoriali in conformità al diritto internazionale (articolo 4, paragrafo 2).
Copertura minima e massimale assicurativo
L’assicurazione deve coprire i crediti marittimi fatte salve le limitazioni previste dalla convenzione del 1996. L’importo dell’assicurazione per ciascuna nave e per evento deve corrispondere all’importo massimo applicabile per la limitazione della responsabilità ai sensi della convenzione del 1996 (articolo 4, paragrafo 3).
Controlli, ordine di espulsione e rifiuto di accesso ai porti
Ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, effettuata conformemente alla direttiva 2009/16/CE, deve includere la verifica della presenza a bordo del certificato di assicurazione (articolo 5, paragrafo 1). Se il certificato non è a bordo, e fatto salvo il regime di fermo previsto dalla direttiva 2009/16/CE per ragioni di sicurezza, l’autorità competente può emettere un ordine di espulsione, notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera. In conseguenza di tale ordine, gli altri Stati membri devono rifiutare l’accesso della nave ai propri porti fino alla notifica del certificato da parte dell’armatore (articolo 5, paragrafo 2).
Certificato di assicurazione
L’esistenza dell’assicurazione è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal fornitore dell’assicurazione e tenuti a bordo della nave (articolo 6, paragrafo 1). I certificati devono indicare nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione; nome e sede principale dell’armatore; tipo e durata dell’assicurazione; nome e sede principale del fornitore e, se del caso, il luogo in cui l’assicurazione è stata stipulata (articolo 6, paragrafo 2). Se il certificato non è redatto in inglese, francese o spagnolo, deve contenere una traduzione in una di tali lingue (articolo 6, paragrafo 3).
Sanzioni nazionali
Gli Stati membri devono stabilire il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (articolo 7).
Relazione della Commissione
La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva ogni tre anni, con la prima relazione entro il 1 gennaio 2015 (articolo 8).
Recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1 gennaio 2012 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato (articolo 9).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri (articoli 10 e 11).
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