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direttiva

Direttiva 2009/15

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifusa stabilisce il quadro giuridico entro cui gli Stati membri possono autorizzare organismi riconosciuti a svolgere ispezioni, visite di controllo e attività di certificazione delle navi per conto delle amministrazioni marittime. Mira a garantire un livello uniforme di sicurezza e tutela ambientale, assicurando al contempo la libera prestazione dei servizi nel mercato interno. La disciplina detta regole su autorizzazione, rapporto funzionale, controlli periodici, sospensione o revoca dell’autorizzazione, obblighi di informazione e alcuni profili di responsabilità finanziaria. Il recepimento delle disposizioni sostanzialmente nuove doveva avvenire entro il 17 giugno 2011.

Disposizioni comuni per l’autorizzazione, il controllo e la responsabilità degli organismi riconosciuti che svolgono ispezioni e certificazioni delle navi, con obblighi di vigilanza per le amministrazioni marittime.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nei rapporti con gli organismi preposti all’ispezione, al controllo e alla certificazione delle navi che operano per conto delle amministrazioni nazionali al fine di conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell’inquinamento marino. Riguarda in particolare le navi rientranti nell’ambito delle convenzioni SOLAS 74, linea di carico 1966 e MARPOL 1973, nonché le attività delegate relative ai certificati statutari, ai certificati di esenzione e, in un caso specifico, al certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico. Restano escluse dalla direttiva la certificazione di apparecchiature navali specifiche; la disciplina non si estende alla parte sostanziale dei requisiti tecnici degli organismi, che è invece trattata dal regolamento (CE) n. 391/2009.

Disposizioni comuni per gli organismi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi

La direttiva 2009/15/CE, in quanto atto di rifusione, riordina il quadro europeo relativo ai rapporti tra Stati membri e organismi riconosciuti incaricati di ispezioni, visite di controllo e certificazione delle navi. L’intervento si colloca nel più ampio sistema delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell’inquinamento marino, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme delle regole e, al contempo, la libera prestazione dei servizi nel settore.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dalla necessità di rifondere la direttiva 94/57/CE, più volte modificata, e di collocarne in un testo coordinato la disciplina applicabile agli organismi riconosciuti. I considerando evidenziano due esigenze centrali: da un lato, garantire che le navi non conformi siano efficacemente controllate e, se necessario, escluse dal traffico marittimo; dall’altro, preservare standard elevati di sicurezza e tutela ambientale attraverso organismi tecnicamente competenti, indipendenti e sottoposti a vigilanza effettiva da parte delle amministrazioni nazionali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri quando essi si rapportano con organismi incaricati, in tutto o in parte, di svolgere ispezioni, controlli e certificazioni relativi alle navi battenti la loro bandiera. Il perimetro materiale è definito dalle convenzioni internazionali richiamate all’articolo 2, lettera d), ossia SOLAS 74, la convenzione sulla linea di carico del 1966 e MARPOL 1973, con i relativi protocolli, emendamenti e codici vincolanti aggiornati. La disciplina riguarda anche i certificati statutari e di esenzione, nonché, in modo specifico, il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico. È invece esclusa la certificazione di apparecchiature navali specifiche.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene definizioni funzionali all’applicazione uniforme della direttiva. Particolare rilievo assumono le nozioni di organismo riconosciuto, autorizzazione, norme e procedure, certificato di classe e certificato di sicurezza radio per navi da carico. La definizione di "organismo" è ampia e comprende il soggetto giuridico, le sue controllate e gli altri soggetti sotto il suo controllo che svolgano compiti rientranti nella direttiva.

Obblighi degli Stati membri e delega delle funzioni

Gli Stati membri restano responsabili, in quanto Stati di bandiera, dell’attuazione delle convenzioni internazionali e devono assicurare che le rispettive amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle norme su ispezioni, controlli e certificazione. Se decidono di delegare tali compiti, possono farlo solo a organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009. Il primo rilascio del certificato di esenzione resta però subordinato all’approvazione dell’amministrazione competente.

Per il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, la direttiva consente l’affidamento a un ente privato riconosciuto con competenze adeguate e personale qualificato. La certificazione di apparecchiature navali specifiche non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 3.

Autorizzazione, limitazioni e reciprocità

Gli Stati membri non devono, in linea di massima, rifiutare l’autorizzazione a un organismo riconosciuto. È tuttavia ammessa una limitazione del numero degli organismi autorizzati se basata su esigenze oggettive e trasparenti. La direttiva contempla inoltre la possibilità di richiedere reciprocità per gli organismi riconosciuti stabiliti in paesi terzi, sia su iniziativa dello Stato membro sia, più in generale, a livello della Comunità.

Rapporto funzionale, controlli e responsabilità

Il rapporto tra amministrazione e organismo delegato deve essere formalizzato in un accordo scritto o atto equivalente, non discriminatorio, che definisca i compiti e le funzioni trasferite. Tale accordo deve includere le regole della risoluzione IMO A.739(18) e soprattutto un regime di responsabilità finanziaria. In sintesi:

  • in caso di dolo o colpa grave dell’organismo, l’amministrazione ha diritto al rimborso delle somme versate ai terzi danneggiati;
  • in caso di negligenza o imprudenza dell’organismo che provochi lesioni personali o morte, l’organismo è tenuto a indennizzare l’amministrazione, con possibile tetto massimo non inferiore a 4 milioni di EUR;
  • per i danni materiali derivanti da negligenza o imprudenza, il massimale eventualmente previsto non può essere inferiore a 2 milioni di EUR.

L’accordo deve inoltre prevedere controlli periodici dell’amministrazione o di un ente imparziale esterno, la possibilità di ispezioni approfondite a campione delle navi e l’obbligo dell’organismo di comunicare informazioni essenziali sulla propria flotta classificata e sulle variazioni della classe.

Vigilanza, sospensione e revoca dell’autorizzazione

Gli Stati membri devono verificare che gli organismi autorizzati svolgano efficacemente le funzioni delegate e con soddisfazione dell’amministrazione competente. Il controllo deve avvenire almeno ogni due anni e i risultati vanno trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Se uno Stato membro ritiene che un organismo non sia più idoneo a svolgere i compiti affidati, può sospendere o revocare l’autorizzazione, anche in deroga ai criteri minimi del regolamento (CE) n. 391/2009. In tal caso deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, indicando i motivi della decisione.

Obblighi in qualità di Stato di approdo

Quando agiscono come Stati di approdo, gli Stati membri devono segnalare alla Commissione e agli altri Stati membri i casi in cui un organismo riconosciuto abbia rilasciato certificati statutari validi a navi non conformi, oppure quando emergano difetti relativi a elementi coperti da un certificato di classe valido. L’obbligo informativo opera solo nei casi di grave minaccia per la sicurezza o l’ambiente, o quando il comportamento dell’organismo sia particolarmente negligente. L’organismo interessato deve essere informato già all’ispezione iniziale per consentire immediato follow-up.

Standard tecnici ed equivalenza

La direttiva affida agli Stati membri l’obbligo di garantire che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, costruite, equipaggiate e mantenute conformemente alle norme e procedure fissate da un organismo riconosciuto. Tuttavia, uno Stato membro può adottare norme proprie ritenute equivalenti, purché le notifichi immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri secondo la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE e purché non vi siano obiezioni e l’equivalenza sia confermata. Gli Stati membri devono inoltre cooperare con gli organismi riconosciuti nello sviluppo delle loro norme e consultarli per assicurare un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

Aggiornamento tecnico e ruolo della Commissione

La direttiva prevede meccanismi di adattamento tecnico alle modifiche delle convenzioni internazionali, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni richiamate. La Commissione è assistita dal COSS e può proporre modifiche della direttiva senza estenderne l’ambito, incluso l’aggiornamento degli importi dei massimali di responsabilità. È inoltre previsto che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, sulle modalità di ratifica dei nuovi strumenti o protocolli internazionali e sulla loro applicazione uniforme negli Stati membri.

La Commissione deve informare ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi di attuazione della direttiva negli Stati membri.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

Il termine di recepimento è fissato al 17 giugno 2011. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie e fornire un riferimento alla direttiva nei testi nazionali; devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore. La direttiva 94/57/CE è abrogata con effetto dal 17 giugno 2009, fatti salvi i termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato I, parte B. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Finalità e oggetto

L’articolo 1 definisce l’obiettivo della direttiva: stabilire le misure che gli Stati membri devono adottare nel rapporto con gli organismi incaricati di ispezione, controllo e certificazione delle navi, per dare attuazione alle convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell’inquinamento, perseguendo anche la libera prestazione dei servizi. La direttiva riguarda inoltre lo sviluppo e l’applicazione dei requisiti di sicurezza per scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo delle navi rientranti nell’ambito delle convenzioni internazionali.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 chiarisce nozioni chiave: "nave" è quella rientrante nelle convenzioni internazionali; "nave battente bandiera di uno Stato membro" è la nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di tale Stato; "ispezioni e controlli" sono quelli obbligatori in base alle convenzioni internazionali; "convenzioni internazionali" sono SOLAS 74, linea di carico 1966 e MARPOL 1973 con relativi protocolli, emendamenti e codici vincolanti aggiornati. Sono poi definiti organismo, controllo, organismo riconosciuto, autorizzazione, certificato statutario, norme e procedure, certificato di classe e certificato di sicurezza radio per navi da carico.

Obblighi degli Stati membri e delega agli organismi riconosciuti

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che le autorità competenti applichino adeguatamente le convenzioni internazionali, in particolare quanto a ispezioni, controlli, rilascio di certificati statutari e certificati di esenzione. Se uno Stato membro decide di autorizzare o incaricare organismi per tali funzioni sulle navi battenti la propria bandiera, può farlo solo nei confronti di organismi riconosciuti. Il primo rilascio del certificato di esenzione resta comunque soggetto all’approvazione dell’amministrazione competente. Il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a un ente privato riconosciuto con competenze adeguate e personale qualificato. È esclusa la certificazione di apparecchiature navali specifiche.

Autorizzazione degli organismi e limiti quantitativi

L’articolo 4 prevede che gli Stati membri, in linea generale, non rifiutino di autorizzare un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni delegate, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9. Possono tuttavia limitare il numero degli organismi autorizzati per esigenze oggettive e trasparenti. Per organismi riconosciuti stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione alla reciprocità; la Comunità può altresì richiedere reciprocità al paese terzo in cui l’organismo ha sede.

Rapporto funzionale, accordo scritto e responsabilità finanziaria

L’articolo 5 richiede un rapporto funzionale tra amministrazione competente e organismo autorizzato, disciplinato da un accordo scritto formale e non discriminatorio o atto equivalente. L’accordo deve includere le prescrizioni della risoluzione IMO A.739(18) e prevedere, tra l’altro, regole di responsabilità finanziaria: diritto dell’amministrazione a indennizzo per perdite, danni, lesioni o morte causati da dolo o colpa grave dell’organismo, nonché per lesioni o morte o per danni materiali derivanti da negligenza o imprudenza, con possibilità di limitazione dell’importo massimo, ma non sotto 4 milioni di EUR per lesioni o morte e sotto 2 milioni di EUR per danni materiali. L’accordo deve inoltre prevedere controlli periodici, ispezioni a campione approfondite delle navi e obblighi di comunicazione sulle informazioni essenziali della flotta classificata e su modifiche, sospensioni e ritiri di classe. Può essere richiesta una rappresentanza locale, eventualmente con personalità giuridica nello Stato membro.

Comitologia e adattamento tecnico

L’articolo 6 istituisce il supporto del comitato COSS per l’adozione delle misure di esecuzione. Nei casi di riferimento alla procedura di regolamentazione si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi; nei casi di procedura di regolamentazione con controllo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della stessa decisione. L’articolo 7 consente di modificare la direttiva, senza estenderne l’ambito, per adeguarla alle successive modifiche delle convenzioni internazionali richiamate e per aggiornare gli importi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), mediante procedura di regolamentazione con controllo.

Sospensione o revoca dell’autorizzazione

L’articolo 8 consente allo Stato membro, in deroga ai criteri minimi del regolamento (CE) n. 391/2009, di sospendere o revocare l’autorizzazione se ritiene che l’organismo non possa più essere autorizzato a svolgere i compiti delegati. In tal caso deve informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indicando i motivi della decisione.

Controllo periodico degli organismi riconosciuti

L’articolo 9 impone agli Stati membri di verificare che gli organismi riconosciuti che agiscono per loro conto svolgano efficacemente le funzioni delegate e con soddisfazione dell’amministrazione competente. Il controllo deve essere effettuato almeno ogni due anni; entro il 31 marzo dell’anno successivo deve essere trasmessa agli altri Stati membri e alla Commissione una relazione sui risultati.

Obblighi di informazione in qualità di Stato di approdo

L’articolo 10 impone agli Stati membri, quando agiscono come Stati di approdo, di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i casi in cui siano stati rilevati certificati statutari validi rilasciati da organismi riconosciuti per navi non conformi, oppure difetti di navi con certificato di classe valido relativi a elementi coperti dal certificato. L’informazione è dovuta solo per navi che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza o l’ambiente, o in caso di comportamento particolarmente negligente dell’organismo riconosciuto. L’organismo deve essere informato già al momento dell’ispezione iniziale per consentire misure immediate di follow-up.

Norme tecniche e cooperazione con gli organismi

L’articolo 11 impone agli Stati membri di garantire che le navi battenti la loro bandiera siano progettate, costruite, equipaggiate e mantenute conformemente alle norme e procedure fissate da un organismo riconosciuto per scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo. Uno Stato membro può usare norme ritenute equivalenti, ma deve notificarle immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri secondo la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE; in assenza di obiezioni e previa verifica di equivalenza, tali norme possono essere accettate. Gli Stati membri devono cooperare con gli organismi riconosciuti nello sviluppo delle loro norme e consultarli per un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.

Relazione della Commissione

L’articolo 12 prevede che la Commissione informi ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi compiuti nell’attuazione della direttiva negli Stati membri.

Termine di recepimento

L’articolo 13 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 17 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; devono inoltre indicare che i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla nuova direttiva. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Abrogazione della direttiva 94/57/CE e effetti

L’articolo 14 abroga la direttiva 94/57/CE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato I, parte A, con effetto dal 17 giugno 2009, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento delle direttive indicate nell’allegato I, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di corrispondenza dell’allegato II.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 15 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 16 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza marittimaprevenzione dell'inquinamento marinotrasporto marittimodiritto dei servizicooperazione amministrativa

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