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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11661 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEF, IRPEG e IVA, nonché la cartella esattoriale e l'accertamento per omesse ritenute. La controversia riguardava tre fatture emesse da società ritenute fornitrici apparenti, con operazioni soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione contestava inoltre la violazione delle regole sull'allegazione degli atti istruttori, la valutazione della prova dell'inesistenza delle operazioni e l'esclusione della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, limitando questi ultimi alla materia IVA; ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rigettato il quinto e il settimo. Ha ritenuto non sussistente la nullità degli avvisi per mancata allegazione degli atti richiamati, poiché il processo verbale di constatazione e gli atti istruttori erano già stati notificati al contribuente. In materia IVA, ha affermato che, una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi sull'inesistenza soggettiva delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare di non sapere e di non poter sapere di partecipare a una frode; il pagamento delle fatture e la ricezione della merce non sono sufficienti. Quanto alle imposte dirette, la consapevolezza della frode non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi, ma il contribuente deve comunque provare effettività, certezza, determinabilità e inerenza dei costi. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)

    deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso

    L'obbligo di allegazione non opera in modo meramente formalistico per gli atti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza, ad esempio perché precedentemente notificati.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette; la motivazione può richiamare atti istruttori già conosciuti dal contribuente, senza necessità di una nuova allegazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 21, comma 7, 26, comma 3, 51 e 54

    In presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA è escluso se il contribuente non dimostra di essere estraneo, incolpevolmente, alla frode. L'Amministrazione può provare la fittizietà anche mediante presunzioni; successivamente grava sul contribuente la prova dell'effettiva operazione e della propria buona fede.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    L'onere della prova è ripartito tra Amministrazione e contribuente: l'Ufficio deve fornire elementi idonei, anche presuntivi, mentre il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione o alla deduzione.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 75

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivi, certi, determinati o determinabili e inerenti all'attività d'impresa. La mera contestazione di una fattura soggettivamente inesistente non esclude automaticamente la deducibilità del costo realmente sostenuto.

  • Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16/2012, art. 8, convertito dalla Legge n. 44/2012

    non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo

    La disciplina, applicabile retroattivamente se più favorevole, non rende automaticamente indeducibili i costi di operazioni soggettivamente inesistenti quando i beni siano stati realmente acquistati e utilizzati nell'attività d'impresa; resta necessario verificare i requisiti ordinari di certezza, effettività, inerenza e determinabilità.

  • D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2 e 8

    Le disposizioni penali in materia di dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti rilevano nel quadro della disciplina sull'indeducibilità, ma non determinano automaticamente, sul piano fiscale, l'indeducibilità di ogni costo documentato da fatture soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso non comporta automaticamente la nullità dell'atto se il contribuente ne aveva già avuto conoscenza legale e integrale.
  • Per l'IVA, quando l'Amministrazione dimostra con elementi concreti o presuntivi che il soggetto indicato in fattura non era il reale fornitore, il contribuente deve provare la propria buona fede e di non aver potuto conoscere la frode.
  • Il semplice pagamento della fattura e la ricezione della merce non dimostrano, da soli, né la regolarità soggettiva del fornitore né il diritto alla detrazione dell'IVA.
  • Ai fini delle imposte dirette, un'operazione soggettivamente inesistente non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo: occorre verificare se il costo sia stato realmente sostenuto, sia certo, determinabile e inerente all'attività.
  • In caso di contestazione fiscale, è essenziale conservare documentazione sulla selezione e sull'affidabilità del fornitore, sulla provenienza della merce, sulla congruità dell'operazione e sui controlli effettuati, così da poter dimostrare la buona fede e l'effettività dei costi.

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