Cassazione Penale, Sentenza n. 10546/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena applicando la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. La pena è stata rideterminata in quattro mesi di reclusione e in 333,00 euro di multa
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva erroneamente omesso di applicare la diminuzione obbligatoria di un terzo della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato, contestando quindi l'erronea applicazione della norma nella determinazione del trattamento sanzionatorio
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato come motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione o erronea applicazione di norme di diritto; qui usato per censurare l'errata applicazione dell'art. 442
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che, nel rito abbreviato e in caso di condanna per delitto, la pena determinata deve essere diminuita nella misura di un terzo; la Corte ha ritenuto che tale diminuzione fosse obbligatoria e non effettuata dalla Corte d'appello
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere, quando la riduzione è determinata in misura fissa dalla legge, di annullare senza rinvio e rideterminare il trattamento sanzionatorio; qui è stata utilizzata per ricalcolare direttamente la pena
Massime di principio
- Se il giudizio si è svolto con il rito abbreviato e la legge prevede una diminuzione fissa (es. un terzo) della pena per il delitto, tale riduzione deve essere applicata obbligatoriamente nella determinazione del trattamento sanzionatorio
- L'omissione da parte del giudice di merito di applicare una diminuzione di pena prevista dalla legge configura errore di diritto impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
- Quando la variazione sanzionatoria è determinata per legge in misura fissa, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., evitando il rinvio alla corte territoriale
- La diminuzione per rito abbreviato si applica al complesso del trattamento sanzionatorio: riguarda sia la pena detentiva che le sanzioni pecuniarie correlate alla condanna
- In sede di rideterminazione si devono operare i calcoli aritmetici previsti dalla legge; eventuali arrotondamenti o determinazioni dell'importo della multa seguono la prassi giurisdizionale e le regole di computo adottate dal giudice che ridetermina
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