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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33601/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato di furto aggravato (sottrazione di nove radiatori in ghisa dall'abitazione occupata dalla suocera) e per simulazione di reato (denuncia falsa di furto a ignoti). L'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per: insufficienza della prova (nessun testimone vide l'asportazione); travisamento e omissione di valutazione delle deposizioni, in particolare della teste Mognol; possibilità che porte/finestre fossero state lasciate aperte o che più persone avessero accesso all'immobile; errata attribuzione della disponibilità di un "Ape Car" e dell'attività di commercio del ferro al ricorrente; mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove). Inoltre censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato, confermando la valutazione di merito. Ha ritenuto che la condanna potesse fondarsi su prova indiziaria purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti (doppia conforme tra primo e secondo grado). Gli elementi considerati decisivi sono stati: la richiesta di dilazione per la restituzione delle chiavi finalizzata a una tinteggiatura mai eseguita; la disponibilità del mazzo di chiavi nel nucleo familiare; l'assenza di segni di effrazione con porte trovate chiuse; la disponibilità di un "Ape Car" e l'attività nel commercio di materiale ferroso, idonee al trasporto e alla vendita della refurtiva. La mancata valutazione puntuale della testimony di Mognol è stata ritenuta non decisiva e dunque non idonea a ribaltare il convincimento probatorio. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha rilevato un errore formale dei giudici di appello nel richiamare precedenti inesistenti, ma ha confermato che l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente a giustificare le attenuanti generiche; la pena (sottostante al minimo per la simulazione di reato) è ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al reato di furto; la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base di indizi gravemente convergenti circa l'asportazione dei radiatori.

  • art. 367 cod. pen.

    Articolo richiamato nel ricorso in relazione alla simulazione di reato (come normativa contestata); la sentenza di merito ha ritenuto provata la simulazione mediante la denuncia falsa a ignoti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per la regola sulla valutazione della prova indiziaria; la Corte ha confermato che la condanna può fondarsi su indizi purché siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha ritenuto che i presidi indiziari fossero sufficienti e quindi non applicabile l'assoluzione contemplata dall'articolo.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente con riferimento all'utilizzabilità di informazioni rese da terzi non escussi: la Corte ha ritenuto utilizzabili le informazioni rese da vicini (per l'Ape Car) anche se i vicini non furono escussi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulle censure in cassazione per vizio di motivazione e omissione; la Corte ha stabilito che l'omessa valutazione della testimonianza invocata non era decisiva e dunque il motivo è inammissibile.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione complessiva per irrogare una pena al livello minimo edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per spese processuali e determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata alla parte ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di formulazione dei motivi di ricorso (esposizione sintetica): il ricorso è stato impostato nei limiti richiesti.

Massime di principio

  • La prova fondata su elementi indiziari è ammissibile se gli indizi sono "gravi, precisi e concordanti"; non è necessaria la prova diretta di un testimone o la percezione diretta dell'atto.
  • Quando sentenze di primo e secondo grado sono coerenti ("doppia conforme"), la Cassazione svolge un sindacato più limitato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
  • L'omissione di valutazione di una testimonianza rileva in cassazione solo se quella omissione è decisiva e idonea a ribaltare il convincimento probatorio; censure generiche sull'omessa motivazione sono inammissibili.
  • Informazioni raccolte da terzi non escussi possono essere utilizzate in giudizio se risultano da atti e non vi è richiesta di escussione ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; la loro diversa valutazione dai giudici di merito è riservata.
  • L'incensuratezza dell'imputato non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis: il giudice richiede elementi positivi in favore dell'imputato.
  • La quantificazione della pena al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente dettagliata, purché il testo della sentenza nel suo complesso consenta di desumere i criteri adottati.

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