Sentenza n. 14911/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento e la declaratoria della violazione ed errata applicazione del regio decreto n. 941/1926, legge n. 231/2003, legge n. 68/2004, legge n. 208/2004, legge n. 39/2005, legge n. 157/2005, legge n. 51/2006, legge n. 247/2006, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; e la condanna del Ministero della Difesa al riconoscimento ed alla corresponsione, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 in relazione alla partecipazione alle indicate missioni internazionali oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva e diniego implicito del riconoscimento e della corresponsione dell'indennità di missione per la partecipazione a missioni internazionali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli undici ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della violazione e dell'errata applicazione della disciplina relativa all'indennità di missione prevista dal regio decreto n. 941/1926 e dalle ulteriori disposizioni legislative richiamate, nonché la condanna del Ministero della Difesa al riconoscimento e al pagamento dell'indennità, oltre interessi, rivalutazione e maggiorazioni di legge. Hanno dedotto di aver partecipato a specifiche missioni internazionali e di avere ricevuto un trattamento economico diverso e deteriore rispetto a colleghi appartenenti ad altre nazioni impiegati nelle medesime operazioni, prospettando disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza e degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo per genericità e per la mancata indicazione della sede di servizio di ciascun ricorrente, elemento necessario per verificare la competenza territoriale del TAR e l'omogeneità delle posizioni azionate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso collettivo inammissibile, senza esaminare le censure di merito relative al diritto all'indennità. Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando, oltre all'assenza di conflitti anche potenziali tra le posizioni dei ricorrenti, sussistano identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, degli atti contestati e dei motivi dedotti. Nel caso concreto, l'atto si limitava ad affermare genericamente che i militari prestavano servizio presso reparti aventi sede in tutta Italia, senza indicare la sede di servizio di ciascuno e senza che tale dato potesse essere ricavato dalla documentazione prodotta. Tale omissione impediva di individuare compiutamente la posizione individuale di ciascun ricorrente, di verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e, soprattutto, di accertare la competenza territoriale del TAR. Trattandosi di controversia non impugnatoria, avente a oggetto l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di servizio, non era applicabile il criterio ordinario della sede dell'autorità emanante, bensì il criterio speciale dell'art. 13, comma 2, c.p.a., fondato sulla sede di servizio del dipendente. L'inammissibilità ha riguardato il ricorso nel suo complesso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in parti uguali e liquidate complessivamente in euro 3.305,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Prevede il criterio ordinario di competenza territoriale collegato alla sede dell'autorità emanante; il criterio non è stato ritenuto applicabile a una controversia non impugnatoria avente a oggetto diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di servizio.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Stabilisce, per le controversie relative al rapporto di pubblico impiego, la competenza territoriale in base alla sede di servizio del dipendente. La mancata indicazione della sede di servizio di ciascun ricorrente ha impedito al TAR di verificare la propria competenza.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Non consente di fondare la competenza sulla sede dell'autorità emanante quando la controversia, pur richiamando atti normativi o generali presupposti, non ha natura impugnatoria ma mira all'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla denunciata disparità di trattamento e alla violazione del principio di uguaglianza; la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al trattamento economico; la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'azione amministrativa; la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
R.D. 3 giugno 1926, n. 941
Disciplina l'indennità di missione richiesta dai ricorrenti; il TAR non ha esaminato nel merito la spettanza dell'indennità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo collettivo è ammissibile solo se le posizioni dei ricorrenti sono omogenee e identiche sotto il profilo sostanziale e processuale, non sussistono conflitti anche potenziali tra gli interessi azionati, le domande hanno il medesimo oggetto e gli atti o comportamenti contestati sono identici e censurati con i medesimi motivi.
- Chi propone un ricorso collettivo deve allegare, per ciascun ricorrente, tutti gli elementi essenziali a individuare la singola posizione sostanziale e processuale, non potendo limitarsi a indicazioni generiche riferite al gruppo complessivamente considerato.
- Nelle controversie non impugnatorie aventi a oggetto l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la competenza territoriale si determina secondo il criterio speciale della sede di servizio del dipendente previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., e non secondo la sede dell'autorità emanante.
- La mancata indicazione della sede di servizio di ciascun dipendente ricorrente impedisce di verificare la competenza territoriale del giudice e, quando il ricorso è proposto in forma collettiva, integra anche una carenza di omogeneità e determinatezza delle posizioni individuali, comportando l'inammissibilità del ricorso nel suo complesso.
- L'attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non esonera i ricorrenti dall'onere di allegare specificamente i fatti costitutivi della domanda e gli elementi necessari a consentire al giudice l'accertamento concreto della pretesa.
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