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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 00377/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR per la Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR per la Sicilia e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguarda la cessazione dal servizio militare e la perdita della retribuzione in relazione all'incompatibilità tra l'uso di sostanze stupefacenti e la permanenza nel servizio militare. Il CGARS ha valutato le censure d'appello in sede cautelare, ritenendole non assistite da un grado di fondatezza sufficiente, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a una sommaria delibazione, le censure d'appello non presentassero una probabilità adeguata di accoglimento, considerato il consolidato orientamento sull'incompatibilità tra uso di sostanze stupefacenti e permanenza nel servizio militare. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile: la perdita della retribuzione e la cessazione dal servizio integrano un danno patrimoniale suscettibile di integrale ristoro in caso di eventuale accoglimento dell'appello. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello e costituisce il fondamento processuale dell'istanza di sospensione esaminata dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari e all'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone sia una prognosi favorevole, anche sommaria, sull'accoglimento del gravame, sia la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza.
  • La perdita della retribuzione e la cessazione dal servizio, in quanto pregiudizi patrimoniali integralmente reintegrabili mediante il ristoro economico eventualmente conseguibile all'esito favorevole del giudizio, non integrano di per sé il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
  • In materia di permanenza nel servizio militare, l'incompatibilità tra uso di sostanze stupefacenti e prosecuzione del rapporto costituisce, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal giudice, un elemento idoneo a escludere una prognosi cautelare favorevole, salva la verifica complessiva delle specifiche censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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