Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/11/2018 n. 7968 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica a mezzo pec - Inesistenza o Nullità - Rimessione al giudice di primo grado.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio tributario. La PEC era stata utilizzata al di fuori dell’ambito territoriale o temporale in cui tale modalità era ammessa: in Toscana e Umbria dal 1° dicembre 2015 e nelle altre regioni dal 1° gennaio 2016, in forza dell’art. 16-bis del D.Lgs. 156/2015 e della relativa disciplina attuativa. Il problema consisteva nello stabilire se tale irregolarità determinasse l’inesistenza o la nullità della notifica e quali conseguenze processuali ne derivassero.

La decisione

La notificazione effettuata tramite PEC fuori dai casi consentiti non è stata qualificata come inesistente, salvo ipotesi radicali di totale mancanza dell’atto o di assenza degli elementi essenziali per riconoscerlo, ma come affetta da nullità. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, in particolare mediante la costituzione in giudizio della parte intimata. Se la parte resistente non si costituisce, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., assegnando un termine perentorio. Qualora il vizio riguardi il giudizio di primo grado, deve essere disposta la trasmissione degli atti al giudice di prime cure per ripristinare il contraddittorio.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis, D.Lgs. 156/2015

    le notificazioni tra le parti e i depositi presso le competenti Commissioni Tributarie possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dei successivi decreti di attuazione

    La notifica telematica nel processo tributario è ammessa soltanto nei territori e nei periodi temporali previsti dalla disciplina normativa e dai relativi decreti attuativi.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità degli atti processuali non può essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Pertanto, la costituzione della parte destinataria può sanare la nullità della notificazione.

  • Art. 291 c.p.c.

    Quando la notificazione dell’atto introduttivo è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice deve ordinarne la rinnovazione entro un termine perentorio.

  • Art. 59, D.Lgs. 546/1992

    Se il vizio della notificazione riguarda il giudizio di primo grado e impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice d’appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • L’utilizzo della PEC nel processo tributario è valido solo se la modalità era normativamente attiva nel territorio e alla data della notificazione.
  • Una notifica telematica effettuata fuori dai presupposti di legge tende a configurare una nullità, non automaticamente un’inesistenza, salvo mancanza assoluta dell’atto o dei suoi elementi essenziali.
  • La costituzione in giudizio della parte destinataria normalmente sana la nullità perché dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica.
  • Se il destinatario non si costituisce, il giudice deve consentire la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio, invece di definire immediatamente la causa nel merito.
  • Quando la nullità compromette il contraddittorio nel primo grado, la conseguenza è la rimessione degli atti al giudice di primo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.