Regolamento (UE) 2016/2285
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2017 e il 2018 le possibilità di pesca per una serie di stock di acque profonde, fissando TAC e ripartizioni per Stato membro nell’allegato. La logica di fondo è fortemente precauzionale, alla luce dei pareri scientifici che descrivono molti stock come sovrasfruttati o in cattivo stato, con conseguenti riduzioni dei limiti e divieti mirati. Sono inoltre introdotte regole specifiche su catture accessorie, comunicazione dei dati e divieto totale per il pesce specchio atlantico, nonché una modifica retroattiva del regolamento (UE) 2016/72 per l’acciuga.
Fissazione per il 2017 e il 2018 dei TAC e dei contingenti per alcune specie di acque profonde pescate da pescherecci dell’Unione, con alcune misure di divieto e una modifica del regolamento (UE) 2016/72.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione, cioè alle navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nell’Unione, nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura. Riguarda specificamente gli stock ittici di alcune specie di acque profonde elencate nell’allegato, in varie zone CIEM, in alcune zone Copace e in una zona CGPM richiamata nelle note di allegato. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti: per alcuni stock è vietata la pesca diretta; in altri casi sono consentite solo catture accessorie entro limiti percentuali o quantitativi; alcune regole di ripartizione e di applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 sono escluse o derogate espressamente nell’allegato. La modifica dell’atto precedente (regolamento (UE) 2016/72) si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2016, mentre il resto del regolamento si applica dal 1° gennaio 2017.
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio: possibilità di pesca per alcuni stock di acque profonde per il 2017 e 2018
Il regolamento disciplina la fissazione annuale dei TAC e dei contingenti per determinate specie di acque profonde pescate da pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e in specifiche acque non dell’Unione. Il provvedimento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e risponde a un’impostazione prudenziale, motivata dai pareri scientifici del CIEM e dello CSTEP che descrivono molti stock profondi come sfruttati in modo insostenibile o comunque bisognosi di riduzione dello sforzo di pesca.
Finalità e contesto scientifico
I considerando richiamano l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e il regolamento (UE) n. 1380/2013, ricordando che il Consiglio deve fissare e ripartire le possibilità di pesca tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili. Viene ribadito che la fissazione dei TAC deve rispettare gli accordi e i principi internazionali, in particolare l’accordo ONU del 1995 sugli stock ittici e gli orientamenti FAO del 2008 sulla pesca d’altura, i quali impongono cautela in caso di incertezza scientifica.
Ambito oggettivo e territoriale
L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento nelle possibilità di pesca per il 2017 e il 2018. L’articolo 2 fornisce le definizioni rilevanti, tra cui peschereccio dell’Unione, acque dell’Unione, TAC, contingente e acque internazionali, oltre a richiamare le zone CIEM e Copace. Il regolamento si applica quindi a specie di acque profonde localizzate in specifiche sottozone CIEM e in talune zone Copace, come dettagliato nell’allegato.
TAC, ripartizione e disciplina dei contingenti
L’articolo 3 rinvia all’allegato per la determinazione dei TAC e la loro ripartizione tra Stati membri. L’articolo 4 chiarisce che tale ripartizione non incide su meccanismi ordinari di scambio, detrazione o riassegnazione delle quote previsti dalla normativa settoriale, né sugli sbarchi supplementari e sui quantitativi riportati disciplinati dal regolamento (CE) n. 847/96. Lo stesso articolo distingue il regime applicabile ai TAC precauzionali e a quelli analitici, salvo diversa previsione nell’allegato.
Divieti, catture accessorie e condizioni speciali
L’articolo 5 consente la conservazione a bordo o lo sbarco delle catture solo se effettuate da navi appartenenti a uno Stato membro che disponga ancora di contingente disponibile. L’articolo 6 introduce un divieto totale per il pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle aree indicate, vietandone pesca, conservazione a bordo, trasbordo e sbarco.
Per varie specie contenute nell’allegato, il legislatore prevede misure altamente restrittive: in più casi la pesca diretta è vietata e sono ammesse soltanto catture accessorie; per il granatiere berglax, le catture accessorie devono essere imputate al contingente del granatiere di roccia e non possono superare l’1 % del contingente; per alcuni stock sono fissati limiti massimi di pesca in particolari sottozone e note di imputazione specifica delle catture accessorie.
Squali di acque profonde e regime sperimentale
I considerando evidenziano che il CIEM raccomanda catture dirette pari a zero per gli squali di acque profonde, ma osserva anche che i limiti molto restrittivi possono indurre una dichiarazione erronea delle catture accessorie. Per questa ragione, il regolamento introduce per il 2017 e il 2018 una cattura accessoria autorizzata e restrittiva, a titolo sperimentale, per consentire sbarchi limitati di catture accessorie inevitabili nella pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero effettuata con palangari. Gli Stati membri interessati sono chiamati a sviluppare misure di gestione regionali e misure specifiche di raccolta dati sugli squali di acque profonde.
Trasmissione dei dati e codici stock
L’articolo 7 impone agli Stati membri di utilizzare i codici degli stock indicati nell’allegato nella trasmissione alla Commissione dei dati sugli sbarchi, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Modifica del regolamento (UE) 2016/72 sull’acciuga
L’articolo 8 interviene sul regolamento (UE) 2016/72, aggiornando il TAC dell’acciuga nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 a 15 000 tonnellate per il 2016. La ripartizione attribuisce 7 174 tonnellate alla Spagna e 7 826 tonnellate al Portogallo. La norma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2016 e, secondo i considerando, ciò non lede la certezza del diritto né il legittimo affidamento poiché comporta un incremento delle possibilità di pesca.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’unica retroattività espressamente prevista riguarda l’articolo 8, relativo alla modifica del regolamento (UE) 2016/72.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
L’articolo 1 fissa per il 2017 e il 2018 le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell’Unione per stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura. L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2017, salvo l’articolo 8 che si applica dal 1° gennaio 2016.
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce peschereccio dell’Unione, acque dell’Unione, TAC, contingente e acque internazionali. Richiama inoltre le definizioni delle zone CIEM e Copace ai fini della delimitazione geografica delle possibilità di pesca.
TAC, ripartizione e allegato tecnico
L’articolo 3 stabilisce che i TAC per le specie di acque profonde e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato. L’allegato distingue specie, zone, anni 2017-2018, quote per Stato membro e natura del TAC (precauzionale o analitico).
Regole generali di ripartizione e interazione con altri regimi
L’articolo 4 chiarisce che la ripartizione tra Stati membri non pregiudica gli scambi di quote ex articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le detrazioni e riassegnazioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, le riassegnazioni del regolamento (CE) n. 1006/2008, gli sbarchi supplementari e i quantitativi riportati ex regolamento (CE) n. 847/96, nonché le detrazioni di cui agli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il paragrafo 2 precisa l’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 ai TAC precauzionali e analitici, salvo diversa indicazione nell’allegato.
Condizioni per sbarco e detenzione delle catture
L’articolo 5 consente la conservazione a bordo o lo sbarco delle catture provenienti da stock con TAC solo se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Divieto totale sul pesce specchio atlantico
L’articolo 6 vieta ai pescherecci dell’Unione di pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, nonché di conservarlo a bordo, trasbordarlo o sbarcarlo.
Trasmissione dei dati di sbarco
L’articolo 7 impone agli Stati membri, per la comunicazione alla Commissione dei dati sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, di usare i codici degli stock indicati nell’allegato.
Modifica retroattiva del regolamento (UE) 2016/72 sull’acciuga
L’articolo 8 sostituisce nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2016/72 la voce relativa all’acciuga nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, fissando un TAC di Unione pari a 15 000 tonnellate per il 2016, ripartite in 7 174 tonnellate alla Spagna e 7 826 tonnellate al Portogallo. La disposizione si applica dal 1° gennaio 2016.
Regime speciale per gli stock di acque profonde nell’allegato
L’allegato contiene la disciplina sostanziale più rilevante: distingue specie e zone, ripartisce i TAC per Stato membro e prevede note restrittive. In particolare, per vari stock è vietata la pesca diretta e sono ammesse solo catture accessorie; per altri sono previsti limiti percentuali massimi di catture in determinate sottozone e regole di imputazione delle catture accessorie al contingente principale. L’allegato indica inoltre, per più stock, che non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 oppure che si tratta di TAC precauzionali/analitici.
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