Regolamento (UE) 2016/2237
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2237 della Commissione, del 12 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/2237 fissa i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede l'aggiornamento quotidiano di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine di provenienza da paesi terzi. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. L'ambito territoriale è quello degli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno di essi; l'applicazione è limitata al giorno di pubblicazione, con effetti immediati, e riguarda i valori forfettari fissati per ciascun giorno feriale secondo i dati giornalieri disponibili.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2237 della Commissione costituisce un atto tecnico di aggiornamento dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati le modalità di applicazione della normativa di base. Il sistema dei valori forfettari all'importazione discende dai criteri previsti in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ed è funzionale alla determinazione del prezzo di entrata per i prodotti importati da paesi terzi.
Ambito di applicazione materiale
L'allegato del regolamento contiene i valori espressi in EUR/100 kg per specifici prodotti identificati dal codice NC. Tra i prodotti interessati figurano, in particolare, alcuni ortaggi e frutti freschi classificati con i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati valori distinti a seconda del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Meccanismo di aggiornamento
Il considerando evidenzia che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento in esame non introduce un criterio nuovo, ma applica il meccanismo di fissazione periodica previsto dalla disciplina settoriale, traducendolo in valori concreti validi per il periodo di riferimento.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento serve a fissare, per i prodotti indicati, i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata.
Criterio di determinazione dei valori
I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari per prodotto e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per ciascun codice NC e per specifiche origini di paesi terzi. Sono inclusi, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TN, TR, ZA, IL, JM, US, CN) e per il codice generico ZZ ('altre origini').
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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