Regolamento (UE) 2016/2236
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce, per il modulo ad hoc 2018 dell’indagine UE sulle forze di lavoro, le specifiche tecniche necessarie alla rilevazione dei dati sulla conciliazione tra vita familiare e professionale. L’allegato stabilisce i sottomoduli, i codici, i filtri e la struttura delle variabili da trasmettere alla Commissione, oltre alla scadenza del 31 marzo 2019. La finalità è migliorare il monitoraggio delle difficoltà di conciliazione, delle misure di cura dei figli e dei familiari non autosufficienti, nonché degli effetti sulla partecipazione e sull’organizzazione del lavoro.
Specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale nell’ambito dell’indagine UE sulle forze di lavoro.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi al modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale, predisposto nell’ambito dell’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98. Riguarda le modalità tecniche di raccolta e trasmissione delle informazioni, inclusi filtri, codici, colonne per fattori di ponderazione facoltativi e termine di invio dei risultati; non disciplina direttamente diritti o obblighi sostanziali dei lavoratori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Specifiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione completa il quadro statistico dell’indagine UE sulle forze di lavoro, specificando come deve essere realizzato il modulo ad hoc 2018 dedicato alla conciliazione tra vita familiare e professionale. La finalità, richiamata nei considerando, è quella di migliorare il monitoraggio delle difficoltà di conciliazione e la qualità dei dati raccolti, in un contesto di politiche europee sul congedo di maternità, sul congedo parentale e sull’assistenza all’infanzia.
Base giuridica e contesto
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, in particolare sull’articolo 7 bis, paragrafo 5. Si colloca nel sistema dei moduli ad hoc già programmati dal regolamento (UE) n. 318/2013 e successivamente modificati dal regolamento delegato (UE) n. 1397/2014, che aveva già individuato i settori informativi specialistici da includere nel modulo 2018.
Oggetto della disciplina
L’articolo 1 rinvia all’allegato per tre elementi essenziali:
- le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018;
- i filtri e i codici da utilizzare nella trasmissione dei dati;
- il termine di trasmissione dei risultati alla Commissione.
La disciplina non introduce diritti sostanziali, ma uniforma le modalità di rilevazione statistica negli Stati membri, assicurando comparabilità dei dati a livello UE.
Struttura del modulo e contenuti rilevati
L’allegato organizza il modulo in tre sottomoduli, ciascuno composto da variabili codificate e soggette a filtri di popolazione.
1. Responsabilità di cura
Il primo sottomodulo riguarda la presenza di responsabilità di cura nei confronti:
- dei figli propri o del partner sotto i 15 anni;
- dei familiari non autosufficienti di 15 anni e più.
La variabile principale distingue tra cura svolta solo per i figli, solo per i familiari non autosufficienti, oppure per entrambe le categorie; distingue inoltre tra cura prestata nell’ambito familiare o fuori dall’ambito familiare. Viene poi rilevato l’uso di servizi professionali di assistenza all’infanzia, per alcuni o per tutti i figli, e i motivi della mancata o parziale fruizione dei servizi, tra cui:
- servizi non accessibili o assenti;
- costi;
- qualità o tipologia del servizio;
- altri ostacoli legati ai servizi;
- assistenza organizzata autonomamente o con il partner;
- supporto informale;
- sufficienza dei servizi già utilizzati;
- autosufficienza dei figli;
- altri motivi personali.
2. Flessibilità nell’organizzazione del lavoro
Il secondo sottomodulo misura la possibilità concreta di conciliazione nel lavoro principale. Le variabili riguardano:
- la flessibilità nell’orario di inizio e fine giornata per esigenze di cura;
- la possibilità di organizzare intere giornate di assenza dal lavoro per l’assistenza;
- il principale ostacolo alla conciliazione incontrato sul posto di lavoro.
Tra gli ostacoli sono espressamente indicati:
- orario di lavoro lungo;
- programma di lavoro difficile o imprevedibile;
- elevata distanza tra casa e lavoro;
- lavoro impegnativo o usurante;
- mancanza di sostegno da parte del datore di lavoro e dei colleghi;
- altri ostacoli.
3. Interruzioni di carriera e congedo parentale
Il terzo sottomodulo esamina l’impatto della cura sulla carriera lavorativa. Le variabili rilevano:
- l’interruzione del lavoro per almeno un mese per assistere i figli propri o del partner;
- la durata complessiva di tali interruzioni, classificata da fino a 6 mesi a più di 5 anni;
- la fruizione del congedo parentale e/o dei congedi di maternità o paternità nell’ambito dell’interruzione;
- l’eventuale interruzione o riduzione dell’orario di lavoro per la cura di familiari non autosufficienti.
Filtri, codici e aspetti tecnici di trasmissione
L’allegato stabilisce che i filtri e i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati sono quelli definiti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008. Prevede inoltre colonne specifiche per eventuali fattori di ponderazione facoltativi in caso di sottocampionamento o mancata risposta:
- colonne 223-226 per numeri interi;
- colonne 227-228 per decimali.
Termine di invio dei dati
Il termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione è fissato al 31 marzo 2019. Si tratta di un elemento centrale dell’assetto tecnico del modulo, in quanto garantisce la tempestiva raccolta e armonizzazione dei dati statistici a livello europeo.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e contenuto tecnico del modulo ad hoc 2018
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la definizione delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale, dei filtri e dei codici da utilizzare, nonché del termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi alla Commissione.
Base normativa e finalità statistica
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 577/98, in particolare dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, e si inserisce nel sistema dei moduli ad hoc dell’indagine per campione sulle forze di lavoro. I considerando richiamano il contesto delle politiche UE sulla conciliazione vita-lavoro e l’esigenza di monitorare difficoltà, progressi e dati più accurati.
Struttura del modulo: sottomoduli e variabili
L’allegato articola il modulo in tre sottomoduli: responsabilità di cura; flessibilità nell’organizzazione del lavoro; interruzioni di carriera e congedo parentale. Per ciascuna variabile sono indicati nome/colonna, codice, descrizione e filtro di popolazione (ad esempio per età 18-64 anni, situazione lavorativa o presenza di responsabilità di cura).
Responsabilità di cura e uso di servizi per l’infanzia
Il sottomodulo 1 rileva l’esistenza e la tipologia delle responsabilità di cura per figli propri o del partner sotto i 15 anni e per familiari non autosufficienti di 15 anni e più, distinguendo tra cura svolta dentro o fuori l’ambito familiare. Include anche la fruizione di servizi professionali di assistenza all’infanzia e i motivi della mancata fruizione, come costi, assenza o inaccessibilità dei servizi, qualità del servizio, ostacoli organizzativi o motivi personali.
Flessibilità del lavoro e ostacoli alla conciliazione
Il sottomodulo 2 misura la possibilità di variare l’orario di inizio e fine della giornata lavorativa, la possibilità di organizzare giornate intere di assenza per cura, e il principale ostacolo alla conciliazione sul posto di lavoro. Tra gli ostacoli sono considerati orario lungo, orari imprevedibili, distanza casa-lavoro, lavoro usurante, mancanza di sostegno di datore di lavoro e colleghi, oltre ad altri ostacoli.
Interruzioni di carriera e congedi familiari
Il sottomodulo 3 rileva se il lavoratore abbia interrotto la carriera per almeno un mese per curare figli, la durata complessiva di tali interruzioni, l’eventuale fruizione di congedo parentale e/o di maternità/paternità e le interruzioni o riduzioni dell’orario di lavoro per la cura di familiari non autosufficienti.
Termini tecnici di trasmissione e fattori di ponderazione
L’allegato stabilisce che i risultati devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 marzo 2019. I filtri e i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati sono quelli definiti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008. Sono inoltre previste colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi in caso di sottocampionamento o mancata risposta (colonne 223-226 per numeri interi e 227-228 per decimali).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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