Regolamento (UE) 2016/2230
Regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo alla Repubblica democratica del Congo, coordinandolo con la decisione (PESC) 2016/2231. Introduce un elenco autonomo dell’Unione (allegato I bis) per soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di ostacolo a una soluzione pacifica del processo elettorale, e rafforza le regole sul congelamento dei beni e sulle deroghe. La disciplina si applica immediatamente e impone obblighi di informazione e cooperazione a soggetti privati e autorità nazionali.
Modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 introducendo e aggiornando misure restrittive dell’UE nei confronti di persone, entità e organismi coinvolti nella violazione dell’embargo sulle armi e in gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti negli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, con effetti vincolanti per operatori economici, istituti finanziari e autorità competenti degli Stati membri. Le misure riguardano fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dai soggetti elencati, nonché la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a loro favore. Le nuove designazioni autonome dell’UE sono inserite nell’allegato I bis; restano rilevanti le designazioni del Consiglio di sicurezza ONU o del comitato delle sanzioni per l’allegato I. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, già fondato sul regolamento (CE) n. 1183/2005 e collegato alla decisione 2010/788/PESC. L’intervento è adottato in attuazione della decisione (PESC) 2016/2231 e mira ad assicurare un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Finalità e contesto
Il considerando evidenzia che il regolamento 1183/2005 attua la decisione PESC e prevede misure nei confronti di persone che violano l’embargo sulle armi, incluso il congelamento dei beni. La nuova disciplina introduce criteri per elenchi autonomi dell’Unione e rende necessario un adeguamento del regolamento per garantire efficacia e uniformità delle misure.
Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità
L’articolo 2, come sostituito, stabilisce il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi iscritti negli allegati I e I bis. La formula include anche i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. È inoltre vietato mettere tali fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio dei soggetti designati.
Allegato I bis: designazioni autonome dell’Unione
Il nuovo articolo 2 ter disciplina l’allegato I bis, che contiene persone, entità e organismi designati dal Consiglio per tre categorie di condotte:
- ostacolo a una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromissione dello stato di diritto;
- pianificazione, direzione o commissione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC;
- associazione con i soggetti che rientrano nelle due categorie precedenti.
L’allegato deve riportare i motivi della designazione e, ove disponibili, le informazioni identificative necessarie, con indicazioni specifiche per persone fisiche e per entità.
Deroghe per esigenze di base, spese straordinarie e gestione ordinaria
L’articolo 3 disciplina le deroghe al congelamento. Le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati per soddisfare esigenze di base, incluse spese per alimenti, locazioni o ipoteche, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze. La stessa norma consente deroghe per onorari e spese legali ragionevoli e per diritti o spese connessi alla normale gestione o custodia dei fondi congelati.
Per le persone, entità e organismi dell’allegato I, l’autorizzazione richiede la notifica al comitato delle sanzioni e l’assenza di obiezioni entro quattro giorni lavorativi. Per spese straordinarie, se la misura riguarda soggetti dell’allegato I serve l’approvazione del comitato delle sanzioni; se riguarda soggetti dell’allegato I bis, lo Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione i motivi della deroga almeno due settimane prima dell’autorizzazione. Le autorizzazioni concesse per soggetti dell’allegato I bis devono inoltre essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione.
Vincoli preesistenti, decisioni giudiziarie e crediti
L’articolo 4 consente, in deroga al divieto generale, lo sblocco di fondi soggetti a vincoli o decisioni giudiziarie/arbitrali preesistenti, alle condizioni indicate dalla norma. Per i soggetti dell’allegato I bis sono rilevanti vincoli giudiziari, amministrativi o arbitrali sorti anteriormente al 18 aprile 2005, oppure decisioni arbitrali anteriori all’inserimento nell’elenco, o decisioni giudiziarie/amministrative emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato.
Lo sblocco è ammesso solo se i fondi sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti o riconosciuti validi da tali vincoli o sentenze, entro i limiti delle norme applicabili sui diritti dei creditori. Il vincolo o la sentenza non deve andare a favore di soggetti elencati e il suo riconoscimento non deve essere contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Per i soggetti dell’allegato I, il vincolo o la sentenza deve essere notificato al comitato delle sanzioni.
Deroga umanitaria
Il nuovo articolo 4 ter introduce una deroga specifica per ragioni umanitarie per i soggetti dell’allegato I bis. Le autorità competenti possono autorizzare il rilascio o la messa a disposizione di fondi congelati quando ciò sia necessario per scopi umanitari, tra cui assistenza, facilitazione di aiuti, forniture mediche e alimenti, trasferimento di operatori umanitari con relativa assistenza, oppure evacuazione dalla RDC.
Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane.
Accredito sui conti congelati e ruolo degli intermediari finanziari
L’articolo 5, come riscritto, chiarisce che il divieto di messa a disposizione non impedisce l’accredito sui conti congelati di interessi, altri profitti o pagamenti derivanti da rapporti o obblighi sorti prima dell’assoggettamento al regolamento, nonché di pagamenti dovuti in base a decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali relative ai soggetti dell’allegato I bis. Tali importi restano però congelati.
È inoltre consentito agli enti finanziari o creditizi di accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso conti intestati ai soggetti sanzionati, purché anch’essi siano congelati. Gli istituti devono informare senza indugio le autorità competenti di queste transazioni.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 6 rafforza gli obblighi di collaborazione. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni utili per il rispetto del regolamento, inclusi i dati relativi ai conti e agli importi congelati ai sensi dell’articolo 2. Le informazioni devono essere trasmesse, direttamente o tramite le autorità competenti, alla Commissione. I medesimi soggetti devono inoltre cooperare con le autorità nelle verifiche.
Designazione, comunicazione e riesame degli elenchi
L’articolo 9 disciplina il meccanismo di inserimento e aggiornamento degli elenchi. Se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano un soggetto, il Consiglio lo inserisce nell’allegato I. Il Consiglio elabora e modifica invece direttamente l’allegato I bis. Le decisioni devono essere comunicate ai diretti interessati, se noto l’indirizzo, oppure mediante pubblicazione di un avviso, e devono indicare i motivi della designazione.
Gli interessati possono presentare osservazioni; in caso di nuove osservazioni o di nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e informa il soggetto interessato. Se il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni depennano un soggetto o modificano i dati identificativi, il Consiglio aggiorna l’allegato I. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Allegato con le prime designazioni autonome
L’allegato inserito dopo l’allegato I contiene l’“allegato I bis” con la lista iniziale di persone fisiche designate il 12 dicembre 2016. Tra i nominativi figurano, tra gli altri, Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Celestin Kanyama, John Numbi, Roger Kibelisa e Delphin Kaimbi, con indicazione degli alias, dei dati identificativi essenziali e dei motivi della designazione, tutti collegati a repressione violenta, uso sproporzionato della forza, intimidazione dell’opposizione o ostacolo a elezioni libere e pacifiche nella RDC.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con necessità di immediata conformazione da parte degli operatori economici e delle autorità competenti.
Disposizioni principali
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti negli allegati I e I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. È inoltre vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a favore dei soggetti elencati.
Criteri di designazione dell’allegato I bis
L’allegato I bis comprende soggetti designati dal Consiglio che ostacolano una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante violenza, repressione o incitamento alla violenza, o che compromettono lo stato di diritto; che pianificano, dirigono o compiono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella RDC; oppure che sono associati a tali soggetti. L’allegato deve indicare i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, elementi identificativi.
Deroghe per esigenze di base, onorari legali e gestione dei conti
Le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, tra cui alimenti, locazioni o ipoteche, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze, nonché per onorari e spese legali ragionevoli e per i costi di normale gestione o custodia dei fondi congelati. Per i soggetti dell’allegato I è previsto l’obbligo di notifica al comitato delle sanzioni e l’assenza di obiezioni entro quattro giorni lavorativi.
Deroghe per spese straordinarie
Possono essere autorizzati lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per spese straordinarie. Se la misura riguarda soggetti dell’allegato I, serve la notifica al comitato delle sanzioni e la sua approvazione. Se riguarda soggetti dell’allegato I bis, lo Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima, i motivi della deroga.
Tutela dei crediti e vincoli preesistenti
È possibile autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche soggetti a vincoli giudiziari, amministrativi o arbitrali o a decisioni giudiziarie/arbitrali emesse prima del 18 aprile 2005 per i soggetti dell’allegato I bis, oppure a decisioni anteriori all’inserimento nell’elenco o esecutive nello Stato membro interessato. I fondi devono essere usati solo per soddisfare crediti garantiti o riconosciuti validi e il riconoscimento del vincolo o della sentenza non deve essere contrario all’ordine pubblico. Restano escluse le ipotesi in cui il vincolo o la sentenza vadano a favore di soggetti sanzionati.
Deroga umanitaria
Per i soggetti dell’allegato I bis le autorità competenti possono autorizzare il rilascio o la messa a disposizione di fondi per scopi umanitari, inclusa la prestazione o agevolazione di assistenza, forniture mediche e alimenti, il trasferimento di operatori umanitari con relativa assistenza, oppure l’evacuazione dalla RDC. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane.
Accredito di interessi, profitti e pagamenti sui conti congelati
Il versamento sui conti congelati di interessi, altri profitti o pagamenti dovuti in base a contratti o decisioni anteriori, nonché di pagamenti dovuti a soggetti dell’allegato I bis in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, è ammesso purché tali importi restino congelati. Gli enti finanziari o creditizi possono inoltre accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, a condizione che anch’essi siano congelati, e devono informare senza indugio le autorità competenti.
Obblighi di cooperazione e informazione
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni atte a facilitare il rispetto del regolamento, compresi i dati sui conti e sugli importi congelati, e collaborare con le autorità nelle verifiche. Le informazioni possono essere trasmesse anche alla Commissione.
Procedura di inserimento e riesame degli elenchi
Se il Consiglio di sicurezza ONU o il comitato delle sanzioni designano un soggetto, il Consiglio lo inserisce nell’allegato I. Il Consiglio predispone e modifica autonomamente l’allegato I bis. Le decisioni, con i motivi dell’inserimento, devono essere comunicate direttamente o mediante avviso, con possibilità di osservazioni; in caso di nuove osservazioni o prove sostanziali il Consiglio riesamina la decisione. Se ONU o comitato depennano o modificano dati identificativi, il Consiglio aggiorna l’allegato I. La Commissione può modificare l’allegato II in base alle informazioni degli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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