Regolamento (UE) 2016/2246
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2246 della Commissione, del 13 dicembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2016 al 30 novembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come trattare le domande di titoli di importazione presentate nel periodo 20-30 novembre 2016. Per alcuni contingenti viene fissato un coefficiente di attribuzione, in quanto le richieste superano i quantitativi disponibili; per altri, i quantitativi non domandati vengono aggiunti al sottoperiodo successivo. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa i coefficienti di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore latte e prodotti lattiero-caseari e ripartisce i quantitativi non richiesti tra i successivi sottoperiodi di contingente tariffario.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2016 al 30 novembre 2016 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Riguarda gli operatori che presentano domande per i contingenti indicati nell’allegato, con effetti diversi a seconda del contingente: in alcuni casi è stabilito un coefficiente di attribuzione, in altri i quantitativi non richiesti sono trasferiti al sottoperiodo successivo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione.
Coefficiente di attribuzione e riallocazione di contingenti tariffari nel settore latte e lattiero-caseari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2246 della Commissione interviene sulla gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001. La misura è adottata perché, per alcune linee contingentarie, le domande presentate nel periodo 20-30 novembre 2016 per il sottoperiodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017 risultano superiori ai quantitativi disponibili, mentre per altre risultano inferiori.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è fondato sull’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I considerando richiamano inoltre il regolamento (CE) n. 1301/2006, per il metodo di calcolo del coefficiente di attribuzione, e il regolamento (CE) n. 2535/2001, che aveva aperto i contingenti tariffari annuali nel settore interessato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Gli effetti riguardano i contingenti tariffari elencati nell’allegato, distinguendo tra:
- contingenti per i quali occorre ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti tramite coefficiente di attribuzione;
- contingenti per i quali i quantitativi non richiesti devono essere trasferiti al sottoperiodo successivo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.
Coefficiente di attribuzione
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che ai quantitativi oggetto delle domande si applichi il coefficiente di attribuzione riportato nell’allegato. Nell’allegato, per il contingente 09.4155, relativo a prodotti originari della Svizzera, il coefficiente è pari al 91,400000%. Per altri contingenti elencati nell’allegato, la colonna del coefficiente riporta il simbolo '—', indicativo dell’assenza di attribuzione percentuale riportata nel testo fornito.
Quantitativi non richiesti e loro trasferimento
L’articolo 1, paragrafo 2, prevede che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande siano aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017. Nell’allegato risultano, tra gli altri, quantitativi non richiesti riferiti a prodotti originari della Norvegia, della Nuova Zelanda e dell’Ucraina, con valori specifici espressi in chilogrammi.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza nell’ultimo considerando, richiamando la necessità di garantirne l’efficacia immediata. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Serve a dare attuazione alla gestione dei contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001.
Coefficiente di attribuzione delle domande
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Per il contingente 09.4155 relativo a prodotti originari della Svizzera è fissato un coefficiente del 91,400000%. Per alcuni altri contingenti dell’allegato il coefficiente è indicato come non applicabile ('—').
Riporto dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, secondo quanto indicato nell’allegato. Tra i quantitativi riportati figurano, tra gli altri, 2 686 440 kg per prodotti originari della Norvegia, 7 000 000 kg, 4 000 000 kg, 16 806 000 kg e 20 540 500 kg per prodotti originari della Nuova Zelanda, nonché 4 177 000 kg e 800 000 kg per prodotti originari dell’Ucraina.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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