Regolamento (UE) 2016/2235
Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato XVII del REACH introducendo una restrizione specifica per il bisfenolo A nella carta termica. La misura risponde al rischio per la salute dei lavoratori, in particolare dei cassieri, e mira anche a rafforzare la protezione dei consumatori. È previsto un termine di applicazione differito al 2 gennaio 2020 per consentire l’adeguamento dell’industria.
Modifica dell'allegato XVII del regolamento REACH per vietare l’immissione sul mercato di bisfenolo A nella carta termica oltre lo 0,02 % in peso.
Ambito di applicazione
Si applica a livello dell’Unione europea, con efficacia diretta negli Stati membri, ai soggetti della catena di approvvigionamento che immettono sul mercato carta termica contenente bisfenolo A (BPA). La restrizione riguarda la carta termica per ricevute e prodotti analoghi e opera con riferimento alla concentrazione di BPA nella carta, pari o superiore allo 0,02 % in peso. Non disciplina l’uso generale del BPA in altri impieghi, ma solo l’immissione sul mercato nella specifica matrice della carta termica; l’applicazione della misura è differita al 2 gennaio 2020.
Divieto di BPA nella carta termica
Il regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione modifica il regolamento REACH inserendo nell’allegato XVII una restrizione mirata al bisfenolo A (BPA) nella carta termica. La misura nasce dalla procedura di restrizione avviata dalla Francia e si fonda sui pareri dell’ECHA, che hanno evidenziato un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori esposti, in particolare i cassieri, nonché un’esigenza di rafforzare la protezione dei consumatori.
Ambito e contenuto della restrizione
La nuova voce 66 dell’allegato XVII vieta l’immissione sul mercato di BPA nella carta termica in concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso. La restrizione riguarda quindi la specifica applicazione del BPA nella carta termica utilizzata, ad esempio, per ricevute e documenti stampati a caldo. Sono riportati i riferimenti identificativi della sostanza: numero CAS 80-05-7 e numero CE 201-245-8.
Base scientifica e valutazione del rischio
Nei considerando la Commissione richiama l’analisi del pericolo svolta dalla Francia e il successivo esame del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC). Il RAC, tenendo conto anche di dati aggiornati dell’EFSA e di informazioni di biomonitoraggio, ha confermato il rischio per i lavoratori e ritenuto che la restrizione proposta fosse la misura più appropriata a livello di Unione. Il SEAC ha riconosciuto l’adeguatezza della misura per la tutela dei lavoratori e ne ha evidenziato gli effetti distributivi e di accessibilità, pur rilevando criticità nel rapporto costi/benefici.
Differimento dell’applicazione
La Commissione precisa che la restrizione è tecnicamente applicabile, in quanto esistono metodi di prova per misurare il contenuto di BPA nella carta termica. Tuttavia, per consentire l’adeguamento dell’industria, l’efficacia operativa della misura è differita: il divieto si applica dopo il 2 gennaio 2020, con un periodo transitorio di 36 mesi ritenuto ragionevole e sufficiente.
Rischio di sostituzione con BPS
Un passaggio rilevante dei considerando riguarda il possibile effetto sostituzione con il bisfenolo S (BPS), indicato come sostituto probabile del BPA. Poiché il BPS non è stato ancora valutato nel contesto della carta termica, il regolamento segnala l’opportunità di monitorarne l’uso per evitare che il rischio sanitario venga semplicemente trasferito a una sostanza analoga. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche è invitata a raccogliere ulteriori informazioni e a trasmetterle alla Commissione.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVII REACH
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 della nuova voce relativa al bisfenolo A, rendendo la restrizione parte integrante del sistema REACH sulle sostanze soggette a limitazione.
Divieto di immissione sul mercato nella carta termica
La nuova voce 66 vieta l’immissione sul mercato di bisfenolo A nella carta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso. La restrizione è identificata tramite il numero CAS 80-05-7 e il numero CE 201-245-8.
Decorrenza applicativa differita
La restrizione si applica dopo il 2 gennaio 2020. Il differimento di 36 mesi dalla pubblicazione è motivato dall’esigenza di consentire all’industria di conformarsi alla nuova disciplina.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto scientifico e finalità di tutela
I considerando richiamano la procedura avviata dalla Francia ai sensi degli articoli 69-73 del REACH, i pareri del RAC e del SEAC e la conclusione della Commissione circa l’esistenza di un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori che manipolano carta termica contenente BPA. La misura è ritenuta adeguata a livello di Unione e idonea anche a migliorare la protezione dei consumatori.
Osservazioni sul possibile sostituto BPS
Il regolamento segnala che il bisfenolo S (BPS) potrebbe essere il principale sostituto del BPA nella carta termica e che potrebbe avere un profilo tossicologico simile. L’Agenzia è invitata a monitorarne l’impiego e a trasmettere ulteriori informazioni alla Commissione per valutare l’eventuale necessità di una futura restrizione specifica.
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