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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2245

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2245 della Commissione, del 13 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE di settore. I valori sono determinati in base ai dati giornalieri e aggiornati con frequenza quotidiana feriale, secondo il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, limitatamente alle origini/paesi terzi indicati. I valori sono utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non introduce un regime generale per tutti gli ortofrutticoli, ma solo per le merci espressamente elencate e per le relative origini; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2245 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli freschi. Si inserisce nel sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE dell'OCM agricola e opera sulla base dei criteri di calcolo giornalieri fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il meccanismo dei valori forfettari per le importazioni dai paesi terzi. I considerando precisano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento non introduce una disciplina generale per l'intero settore ortofrutticolo, ma si limita ai prodotti e ai periodi richiamati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011. In concreto, l'allegato del regolamento elenca specifici codici NC e, per ciascuno, i valori applicabili in relazione a determinati paesi terzi o, in via residuale, al codice "ZZ" corrispondente ad "altre origini".

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per singole combinazioni di codice NC e origine. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, codici relativi a pomodori, cetrioli, zucchine, agrumi, uve e mele/pere, con valori differenti a seconda del paese terzo di provenienza. I codici paese riportati comprendono, tra gli altri, MA, TN, TR, IL, JM, ZA, US e CN.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione della natura giornaliera del calcolo e dell'esigenza di applicazione immediata. Il testo dichiara espressamente la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori forfettari all'importazione servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Determinazione dei valori per codice NC e origine

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che fissa per ciascun codice NC e per ciascun codice paese terzo il corrispondente valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. Sono inclusi, tra gli altri, prodotti classificati nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in base all'origine.

Codice "ZZ" e altre origini

L'allegato utilizza il codice "ZZ" per indicare le "altre origini" rispetto ai paesi specificamente elencati. Tale codice consente di applicare un valore forfettario residuale quando l'origine non coincide con quelle singolarmente indicate.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroimportazioniortofrutticoli

Testo integrale

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