Cassazione Civile, Ordinanza n. 25822/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un comune aveva emesso un'ingiunzione di pagamento nei confronti della società concessionaria di aree demaniali, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti rinvenuti nelle aree in concessione. La società aveva opposto l'ingiunzione deducendo che l'importo richiesto comprendeva anche costi relativi a rifiuti diversi da quelli indicati nelle ordinanze sindacali richiamate dall'ente, in particolare materiali e detriti riconducibili a rifiuti speciali da demolizione. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il comune ha articolato due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 2 del r.d. n. 639/1910 per avere il giudice di merito ritenuto certo e liquido il credito nonostante l'asserita mancanza di corrispondenza tra la quantità e la qualità dei rifiuti indicati nelle ordinanze e quelli effettivamente smaltiti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, osservando che, per le ingiunzioni di pagamento, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile e che, nella fattispecie, l'azione del comune non poteva estendersi oltre l'oggetto puntualmente descritto nelle ordinanze sindacali quanto a tipo, quantità e aree di rinvenimento dei rifiuti. Poiché il comune aveva incluso nello smaltimento anche rifiuti diversi da quelli contemplati dalle ordinanze, la pretesa non risultava giustificata nei termini azionati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del comune alle spese del giudizio di legittimità e con richiamo ai presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento il credito azionato deve essere certo, liquido ed esigibile; la pretesa non può eccedere l'oggetto specificamente individuato nei provvedimenti presupposti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i requisiti dell'ingiunzione di pagamento.
art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
È richiamato nel passaggio relativo alla giurisdizione delle controversie concernenti l'opposizione a cartella per sanzione amministrativa in tema di rifiuti, quale precedente delle Sezioni Unite sul collegamento della tutela al verificarsi dei presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'ingiunzione di pagamento presuppone un credito assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; se la pretesa pubblica comprende importi relativi a prestazioni o attività non ricomprese nei provvedimenti presupposti, l'azione non è fondata nei termini richiesti.
- Quando la pretesa dell'amministrazione si fonda su ordinanze o atti amministrativi che descrivono in modo puntuale quantità, qualità e localizzazione dei rifiuti da rimuovere, il recupero delle spese è limitato a quanto effettivamente ricompreso in tali atti, senza possibilità di estensione a rifiuti diversi.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione non può condurre all'accoglimento del ricorso se la decisione impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il credito posto a base dell'ingiunzione deve coincidere con il contenuto degli atti amministrativi presupposti.
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