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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21691/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito tutti i ricorsi connessi e, preso atto del deposito dell’istanza di definizione agevolata della controversia pendente ex L. n. 197/2022, ha dichiarato l’estinzione di tutti i giudizi. Ha inoltre precisato che le spese dei giudizi estinti restano a carico di chi le ha anticipate e che non vi è luogo alla condanna al raddoppio del contributo unificato per effetto dell’adesione alla definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da controlli bancari eseguiti nei confronti di una società di persone attiva nella costruzione e vendita di immobili per gli anni d’imposta 2003 e 2004, all’esito dei quali l’Amministrazione finanziaria emise avvisi di accertamento nei confronti della società e, per trasparenza, dei singoli soci. La CTR aveva accolto gli appelli della società e dei soci, ritenendo superata la presunzione sulle movimentazioni bancarie perché i beneficiari erano stati indicati e gli assegni risultavano contabilizzati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso le decisioni di appello, deducendo: (i) la nullità delle sentenze per violazione del litisconsorzio necessario nei giudizi relativi ai soci e alla società; (ii) la violazione delle norme sulle indagini finanziarie e dell’onere della prova, sostenendo che le giustificazioni fornite fossero mere affermazioni non idonee a vincere la presunzione legale relativa; in uno dei gruppi di ricorsi ha inoltre dedotto la nullità della motivazione per apparenza e la violazione del giudicato, censurando il mero richiamo alle sentenze rese nei confronti della società, non ancora passate in giudicato. I contribuenti hanno eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso. Nel frattempo tutte le parti hanno depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197/2022, con produzione della documentazione richiesta e dei versamenti effettuati.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa delle indagini finanziarie e della presunzione sulle movimentazioni bancarie, oggetto di censura da parte dell'Agenzia.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma sulle indagini finanziarie in materia IVA, invocata nel ricorso dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come base per l’imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci.

  • artt. 14 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    Invocati per sostenere la nullità delle decisioni per violazione del litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare l’utilizzo di sentenze non ancora passate in giudicato come presupposto della decisione.

  • art. 274 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per disporre la riunione dei ricorsi connessi.

  • art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022

    Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte ne applica la disciplina dichiarando l’estinzione dei giudizi per adesione.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    Richiamati per l’onere di deposito della domanda e del pagamento e per la conseguenza dell’estinzione del processo.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022

    Richiamati in tema di diniego della definizione e dei rimedi impugnatori, non rilevando qui perché la definizione è stata domandata e documentata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti di una controversia tributaria pendente depositano rituale istanza di definizione agevolata con la documentazione e i versamenti richiesti dalla legge speciale, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • In presenza di giudizi connessi riguardanti la medesima vicenda sostanziale e processuale, la Corte può disporre la riunione dei ricorsi per esigenze di economia processuale e unitarietà della decisione.
  • Nei giudizi relativi ad accertamenti fondati su indagini finanziarie, la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie può essere superata solo con idonea prova contraria, non con mere affermazioni difensive.
  • Nel processo tributario relativo a società di persone e ai soci, la questione del litisconsorzio necessario va scrutinata in relazione all’unitarietà dell’accertamento e all’effetto riflesso tra accertamento societario e imputazione per trasparenza ai soci.
  • L’adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie comporta l’estinzione del giudizio e rende irrilevanti le censure di merito o processuali proposte nel ricorso, salvo i rimedi previsti dalla disciplina speciale in caso di eventuale diniego.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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