Sentenza n. 466/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 493/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha dedotto né dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza era stata notificata al Ministero il 28 ottobre 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 28 agosto 2025.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato e che l’inottemperanza dell’Amministrazione perdurava. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore del ricorrente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di sostituirsi all’Amministrazione e di porre in essere, entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, compresa l’attivazione della carta elettronica anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale; nel caso concreto tale condizione risultava rispettata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016
Disciplina il buono spesa la cui generazione deve essere consentita in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario accerta un diritto nei confronti di una pubblica amministrazione e impone a quest’ultima un’attività esecutiva, il giudice amministrativo può essere adito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., anche per ottenere l’attuazione concreta del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione convenuta deve dimostrare l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale dimostrazione, la persistente inerzia giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato prima dell’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale quando il titolo esecutivo comporta un obbligo di pagamento di somme di denaro.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, può adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’Amministrazione, nei limiti e in funzione del comando giudiziale.
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