Cassazione Civile, Sentenza n. 15009/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 103/5/2015 che aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva della Regione relativa all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2006. Il ricorso per cassazione si fondava su sei motivi tra cui: violazioni del combinato disposto degli artt. 36 (comma secondo, nn. 2,3 e 5) e 61 del d.lgs. 546/1992; nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 156 c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo; omesso esame di fatto decisivo sulla determinazione del canone; violazione di disposizioni sostanziali (legge 281/1970, l.r. 2/1971, l.r. 85/1995 e indirizzi ministeriali) anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost.; violazione e falsa applicazione di disposizioni del D.L. 400/1993 conv. con l. 494/1993.
La decisione
Il ricorrente ha depositato e notificato una rinuncia regolare e incondizionata al ricorso (atto notificato il 7 aprile 2011, accettato dalla controparte in data 11 aprile 2023). In conseguenza della rinuncia e della sua accettazione è stata dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate su conforme richiesta delle parti. È stato inoltre escluso l'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ritenendolo non applicabile in caso di rinuncia al ricorso in quanto misura sanzionatoria applicabile solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)
Predisposizione della decisione in camera di consiglio; la causa è stata decisa in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione.
art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (conv. l. 24 febbraio 2023, n. 14)
Proroga normativa che ha consentito la prosecuzione della trattazione secondo le norme di cui sopra.
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 2, 3, 4, 5)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso invocava più di questi motivi (vizi di legge e violazioni/omissioni motivazionali) ma non sono stati esaminati nel merito per effetto della rinuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia su taluni motivi di appello; la questione non è stata decisa nel merito perché il procedimento è stato estinto per rinuncia.
art. 156 c.p.c.
Richiamato per contestare un presunto contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata; non esaminato per effetto della rinuncia.
d.lgs. 546/1992, art. 36 (comma secondo, nn. 2,3,5) e art. 61
Richiamate come norme processuali rilevanti per l'impugnazione in sede tributaria; i motivi di cassazione erano formulati anche in relazione a tali disposizioni.
L. 281/1970; L.R. n. 2/1971; L.R. 85/1995
Normativa sostanziale che disciplina l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime: la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva della Regione sulla base di questo quadro normativo.
artt. 3, 23, 53 Cost.
Richiamati nel ricorso per profili di legittimità costituzionale (uguaglianza, libertà economica, capacità contributiva); non esaminati nel merito a causa della rinuncia.
D.L. 400/1993 (conv. con modifiche dalla L. 494/1993), artt. 1, 3 e 7
Richiamati dal ricorrente per presunte violazioni normative nella materia amministrativa/tributaria; non oggetto di decisione di merito per effetto della estinzione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente in alcuni casi. La Corte ha ritenuto che tale norma non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, confermando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175) secondo cui la misura è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Cass. Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Giurisprudenza richiamata per sostenere il principio che l'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia formale, regolare e notificata al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio e impedisce che le questioni di merito siano decise.
- In caso di estinzione per rinuncia il giudice può disporre la compensazione delle spese di giudizio, soprattutto se vi è concorde richiesta delle parti.
- L'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso; si applica invece ai casi tipici di soccombenza per rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
- Prima di procedere a rinuncia è opportuno valutare le conseguenze processuali (perdita della possibilità di decisione di merito) e l'opportunità di preservare questioni procedurali o di merito che potrebbero offrire tutela in futuro.
- La rinuncia deve essere chiara, incondizionata e regolarmente notificata; la sua accettazione da parte della controparte è elemento rilevante per l'estinzione del processo.
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