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Ordinanza

Ordinanza n. 218/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto del Presidente del Conservatorio n. 91/2026 del 1° luglio 2026, recante “Decreto di indizione delle elezioni suppletive del Consiglio Accademico – Triennio 2025/2026 – 2027/2028”, con il quale sono state indette per il giorno 15 luglio 2026 le elezioni suppletive per l’integrazione di n. 2 componenti del Consiglio Accademico ed è stato fissato alle ore 13:00 dell’8 luglio 2026 il termine per la presentazione delle candidature; b) del provvedimento di convocazione del Collegio dei professori di cui all’art. 1 del predetto decreto, nonché del decreto presidenziale di nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale di cui all’art. 7 del medesimo decreto, non conosciuti nei rispettivi estremi; c) dell’elenco nominativo degli aventi diritto al voto di cui all’art. 2 del decreto impugnato, non conosciuto nei suoi estremi; d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi – ove medio tempore adottati – gli atti di ammissione delle candidature.

Giustizia amministrativa202600315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto presidenziale di indizione delle elezioni suppletive per l'integrazione del Consiglio Accademico, con gli atti connessi relativi alla convocazione, alla commissione e al seggio elettorale e all'elenco degli aventi diritto al voto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (componenti organo accademico)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto presidenziale di indizione delle elezioni suppletive per l'integrazione di due componenti del Consiglio Accademico, deducendo la lesione del diritto all'audizione preventiva degli organi in carica, previsto dall'art. 32, comma 5, dello Statuto, nonché la compromissione della legittima composizione dell'organo e degli equilibri deliberativi dell'Istituzione. È stata inoltre contestata la competenza del Presidente del Conservatorio ad adottare il decreto, sul presupposto che lo Statuto preveda uno specifico meccanismo di supplenza senza trasferire al Presidente le competenze dell'organo accademico. Le eventuali note ministeriali richiamate a fondamento dell'intervento presidenziale sono state ritenute inidonee a derogare al riparto statutario delle competenze; in ogni caso, esse limiterebbero la legittimazione presidenziale ai soli atti indifferibili e urgenti. I ricorrenti hanno escluso che l'indizione delle elezioni presentasse tali caratteri, considerato che l'art. 33, comma 3, dello Statuto stabilisce il termine di 90 giorni per il rinnovo, precisando che, nelle more, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistenti la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere, poiché le censure riguardavano una specifica prerogativa procedimentale e la composizione dell'organo di appartenenza, non un mero dissenso rispetto alle decisioni della maggioranza. Ha inoltre rilevato che l'atto impugnato era il decreto di indizione delle elezioni adottato dal Presidente del Conservatorio, non una deliberazione del Consiglio Accademico. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile incompetenza presidenziale: lo Statuto prevede un meccanismo di supplenza e non contempla il trasferimento di competenze al Presidente; le note ministeriali, in quanto atti amministrativi, non potrebbero sovvertire tale riparto e, comunque, autorizzerebbero soltanto atti indifferibili e urgenti. L'urgenza è stata ritenuta smentita dalla previsione statutaria che consente il rinnovo entro 90 giorni e mantiene valida la composizione dell'organo nelle more. La domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e fissazione dell'udienza pubblica di merito al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda incidentale e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 32, comma 5, dello Statuto del Conservatorio

    diritto all'audizione preventiva degli organi in carica

    Prevede una specifica prerogativa procedimentale di audizione preventiva, la cui possibile violazione fonda la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti.

  • art. 33, comma 3, dello Statuto del Conservatorio

    si provvede al rinnovo entro 90 giorni; nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo

    Prevede il termine per il rinnovo in caso di cessazione anticipata del mandato e mantiene valida la composizione dell'organo durante il periodo transitorio, escludendo nel caso concreto l'urgenza e l'indifferibilità dell'indizione elettorale.

Massime di principio

  • La legittimazione e l'interesse a ricorrere sussistono quando i componenti di un organo amministrativo deducono la lesione di una specifica prerogativa procedimentale loro attribuita dallo statuto e la compromissione della legittima composizione dell'organo, non essendo necessario che la censura si risolva in un mero dissenso politico o organizzativo rispetto alla maggioranza.
  • Le competenze attribuite da una fonte statutaria non possono essere trasferite o derogate da semplici note ministeriali, aventi natura amministrativa, salvo che una fonte sovraordinata conferisca loro tale efficacia.
  • Quando lo statuto prevede un meccanismo di supplenza e stabilisce che la composizione dell'organo resta valida nelle more del rinnovo, l'indizione immediata di elezioni suppletive non può essere giustificata come atto indifferibile e urgente in assenza di specifiche ulteriori ragioni.
  • Il Presidente di un'istituzione non può esercitare competenze attribuite dallo statuto a un diverso organo sulla base di un'urgenza esclusa dalla stessa disciplina statutaria, che consente la continuità dell'organo fino al rinnovo.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PALegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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