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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18828/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26/11/2020, contestando in particolare: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico necessario per il reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.), deducendo che la Corte d'appello non si sarebbe confrontata adeguatamente con le risultanze di primo grado e che avrebbe dovuto fornire una "motivazione rafforzata" per riformare l'assoluzione; (ii) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, poiché la Corte d'appello avrebbe riformato l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria nonostante il primo giudice avesse fondato la decisione sull'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato e di un teste.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in via preliminare con riguardo all'appello del Pubblico Ministero e ha dichiarato inammissibile l'appello stesso per due ordini di motivi principali: (a) genericità dell'impugnazione del PM, che non aveva fornito nei termini richiesti una critica specifica e una "motivazione rafforzata" idonea a superare il ragionevole dubbio su una pronuncia assolutoria; (b) difetto di interesse sopraggiunto del PM, atteso che nel frattempo era maturata la prescrizione del reato (pertanto l'appello non perseguiva un risultato concretamente utile). Sulla base di ciò la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione al delitto di cui all'art. 378 c.p., rilevando l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero; per la portata assorbente dell'annullamento non ha esaminato i motivi proposti dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    La norma sul favoreggiamento personale richiede il dolo generico: consapevolezza di aver contribuito a eludere indagini conoscendo il reato presupposto. La Corte ha richiamato che la prova del dolo deve essere valutata con attenzione e che l'appello del PM doveva specificare elementi idonei a superare il dubbio rilevato in primo grado.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte di cassazione non ha comunque deciso il merito di questa questione perché ha dichiarato inammissibile l'appello del PM e ha annullato la parte relativa alla prescrizione.

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 20/02/2006, n. 46)

    Il principio dell'innocenza «al di là di ogni ragionevole dubbio» rafforza l'onere motivazionale per l'appello che intenda riformare un'assoluzione: l'appello del PM deve contenere argomenti specifici e persuasivi per superare il ragionevole dubbio che ha giustificato l'assoluzione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    La distinzione tra il primo comma (assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste) e il secondo comma (assoluzione per insufficienza di prove/con favore rei) incide suldovere del giudice d'appello di riesaminare le prove; la Corte richiama che, se sopravviene la prescrizione dopo una assoluzione ai sensi del primo comma, il giudice d'appello non deve riesaminare approfonditamente il materiale probatorio salvo eccezioni previste dalle Sezioni Unite.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata la regola secondo cui i giudici possono non procedere a valutazioni ulteriori quando una causa estintiva (es. prescrizione) è intervenuta, salvo che dagli atti non emerga positivamente una causa di proscioglimento nel merito che imponga approfondimento.

Massime di principio

  • Quando la pubblica accusa impugna una sentenza di assoluzione, l'appello deve essere specifico e fornire una "motivazione rafforzata": non è sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio già valutato in primo grado per giustificare la riforma.
  • Se, nel corso dell'impugnazione, interviene la prescrizione del reato, l'appello del Pubblico Ministero può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, salvo che esso deduca un errore di diritto la cui correzione abbia rilievo concreto e attuale.
  • Il giudice d'appello, di fronte a una causa estintiva sopravvenuta (es. prescrizione), in linea di principio non deve riesaminare approfonditamente il materiale probatorio quando l'assoluzione in primo grado è stata pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p.; il riesame è invece possibile o necessario solo nei casi espressamente previsti dalle Sezioni Unite.
  • Le censure processuali che invocano la necessità di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) devono essere poste con chiarezza e fondate su elementi che giustifichino la rinnovazione; in assenza di una decisione sul merito tali censure possono rimanere ininfluenti.
  • Per il soggetto difeso, l'assoluzione pronunciata per mancata prova del dolo richiede che il PM, in sede di appello, individui elementi nuovi o una critica specifica alle conclusioni probatorie che consenta di superare il «ragionevole dubbio»; altrimenti l'impugnazione rischia di essere inammissibile.

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