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Sentenza

Sentenza n. 1860/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1213/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di G.L;

Giustizia amministrativa202502483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023 e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1213/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre alla condanna dell'amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato né aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore, provvedendo sia al beneficio economico riconosciuto sia alle spese di lite liquidate in favore del difensore distrattario. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della statuizione sulle spese processuali distratte al difensore. È stato nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inerzia e incaricato di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. È stata inoltre fissata una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in quanto ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'integrale soddisfo, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche alle statuizioni giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro; decorso tale termine, è possibile azionare l'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato azionato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e, per le condanne pecuniarie a carico di una pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione anche della statuizione della sentenza relativa alle spese di lite liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può fissare fin dalla sentenza un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale sulla somma oggetto dell'obbligo di esecuzione, in assenza di valide ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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