Cassazione Civile, Ordinanza n. 12655/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda l’istanza di rimborso presentata da un contribuente per somme versate negli anni 1990, 1991 e 1992 a titolo di Iva, Irpef, Ilor e anche contributi Inps, ritenute spettanti ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio a seguito di precedente ordinanza della Cassazione, aveva accolto l’appello del contribuente e condannato l’Ufficio alla restituzione dell’intera somma. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione europea n. C(2015) 5549 final, degli artt. 108 e 188 TFUE e della giurisprudenza UE richiamata, sostenendo che il rimborso non potesse essere riconosciuto per la quota Iva, perché in contrasto con il principio di neutralità fiscale e con il regime degli aiuti di Stato. Ha inoltre censurato la sentenza per aver incluso nel rimborso anche i contributi Inps, deducendo che la loro restituzione non fosse comunque di competenza dell’Agenzia. La Corte ha ritenuto fondato il motivo limitatamente alla parte relativa all’Iva e inammissibile quanto alla parte relativa ai contributi Inps, perché estranea al perimetro del giudizio di rinvio e priva di specifica censura riconducibile a uno dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla domanda di rimborso dell’Iva. Per la parte concernente i contributi Inps, la censura è stata dichiarata inammissibile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate integralmente; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
La norma sulla definizione automatica della posizione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non opera in materia di Iva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3
La censura è stata proposta come violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e atti dell’Unione europea.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve contenere censure specifiche, chiaramente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 384 c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso dell’Iva.
artt. 108 e 188 TFUE
Sono stati richiamati in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e alla compatibilità del beneficio fiscale con il mercato interno.
decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Le misure agevolative che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità sono state qualificate come aiuti di Stato incompatibili, salvo l’eccezione dell’aiuto individuale rientrante nei limiti de minimis.
ordinanza Corte di giustizia 15/07/2015, causa C-82/14
È stata richiamata nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato e sul controllo della compatibilità dell’agevolazione.
Cass. 27/11/2019, n. 30927
È stato richiamato il principio per cui l’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non opera in materia di Iva.
Cass. Sez. U. 08/11/2021, n. 32415
Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e chiaramente sussumibili nei motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti da eventi calamitosi non può essere automaticamente esteso all’Iva quando ciò contrasti con il principio di neutralità fiscale e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
- Quando il giudice di rinvio è vincolato da un precedente arresto di cassazione, la nuova decisione deve attenersi ai limiti e all’oggetto del rinvio; le questioni estranee a tale perimetro non possono essere riproposte utilmente se non nei limiti di specifiche censure processualmente ammissibili.
- L’eccezione de minimis opera solo se il singolo aiuto rientra nei relativi presupposti; superata la soglia di irrilevanza, il beneficio va negato integralmente.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, immediatamente riconducibili ai motivi tassativi di impugnazione; la semplice affermazione dell’erroneità della sentenza, senza individuazione del vizio, determina inammissibilità.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., evitando il rinvio al giudice di merito.
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