Cassazione Penale, Sentenza n. 17047/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. denunciando un errore materiale/percettivo della Corte di cassazione: la mancata considerazione degli argomenti contenuti nella memoria difensiva depositata nel giudizio di cassazione, in particolare non l'eccezione di tardività ma l'inosservanza delle modalità di presentazione e documentazione dell'impugnazione da parte del cancelliere (mancata identificazione del soggetto delegato dal Procuratore generale). Chiedeva la correzione dell'errore di fatto e, in via interpretativa costituzionalmente orientata, la possibilità di esperire il rimedio nonostante si trattasse di annullamento con rinvio.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva: l'art. 625-bis ammette la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto soltanto a favore del condannato e, pertanto, non è esperibile avverso pronunce di annullamento con rinvio che non determinano la formazione del giudicato di condanna. La Corte ha inoltre rilevato che la questione dedotta attiene a errore di diritto più che a puri fatti percettivi e che la memoria difensiva era stata comunque presa in considerazione nel provvedimento impugnato. Ha respinto la censura costituzionale ritenendola irrilevante. Conseguentemente ha condannato Grano al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
La norma ammette la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto a favore del condannato; per giurisprudenza consolidata non è applicabile alle decisioni di annullamento con rinvio che non determinano il giudicato di condanna.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e altre misure in caso di inammissibilità del ricorso straordinario; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento richiamato per valutare l'applicabilità di agevolazioni o condizioni di non condanna a spese; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste da quella pronuncia per esonerare il ricorrente dalle spese.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Giurisprudenza che stabilisce che il ricorso straordinario per correzione dell'errore di fatto è ammesso solo a favore del condannato e non riguarda decisioni incidentali o che non rendono definitiva una condanna.
Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012 (Brunetto)
Ha chiarito che il ricorso straordinario è ammesso avverso annullamento con rinvio limitatamente a profili attinenti al trattamento sanzionatorio (es. determinazione di una circostanza aggravante), ossia solo quando l'annullamento incide su aspetti della condanna definitiva.
Sez. 1, ordinanza n. 4975 del 28/01/2004 (Rauzzino)
Ha escluso che l'art. 625-bis possa riguardare pronunce di annullamento con rinvio poiché tali pronunce non formano il giudicato di condanna, condizione essenziale per la proposizione del rimedio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento eccezionale riservato al condannato per correggere errori materiali o di fatto nelle decisioni che hanno formato giudicato di condanna; non è normalmente esperibile contro sentenze di annullamento con rinvio.
- Perché un vizio possa essere corretto con art. 625-bis deve trattarsi di un errore 'di fatto' (es. omissione percepibile, errore materiale), non di un errore di diritto o di valutazione giuridica della prova.
- Le pronunce di annullamento con rinvio non trasformano lo status giuridico dell'imputato in quello di condannato; solo se l'annullamento incide su profili definitivi del trattamento sanzionatorio (es. conferma o determinazione di aggravanti) può essere eccepita la legittimazione in capo al soggetto interessato.
- Quando si deduce un vizio procedurale relativo alla ricezione o annotazione degli atti (es. identificazione del delegato), è necessario documentare in modo preciso l'irregolarità e valutare rimedi procedurali più idonei (impugnazioni ordinare, segnalazioni procedurali, ecc.), perché l'art. 625-bis ha ambito limitato.
- In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; valutare quindi il rischio di inutilità dell'azione prima di proporla.
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