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Sentenza

Sentenza n. 4216/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione del Responsabile Unico del Progetto del Comune di Pavia del 25 giugno 2026, con cui è stata disposta l’esclusione del Raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara in oggetto e, per l’effetto, la revoca della proposta di aggiudicazione in suo favore; - della comunicazione n. 6 del 29 giugno 2026, con cui la Stazione appaltante ha reso nota l’esclusione e lo scorrimento della graduatoria in favore dell’operatore economico controinteressato; - in parte qua, del Disciplinare di Gara ovvero per la declaratoria di nullità del medesimo; - della comunicazione del RUP del 29.6.2026 avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria; - della nota della Direzione Progetti P.N.R.R. e Opere Strategiche del Comune di Pavia del 21.7.2026 avente ad oggetto: “risposta alla pec pg78572 avente ad oggetto “procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza dell'intervento "nuova scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci" (pop163) - CUP G15E24000440004 - CIG B825D5F560. Istanza di annullamento/revoca in autotutela, ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, del provvedimento di esclusione e di revoca della proposta di aggiudicazione comunicato il 25/06/2026”; - ove necessario, della comunicazione del 18.6.2026 con cui il Comune di Pavia richiedeva al RTP ricorrente conferma che il certificato di BIM Specialist Strutture dell’Ing. Roberto Piglialepre fosse in corso di validità alla data del 20/10/2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e conseguente revoca della proposta di aggiudicazione, con scorrimento della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il raggruppamento ricorrente, risultato primo classificato nella gara per la progettazione della nuova scuola secondaria di primo grado, ha impugnato l'esclusione disposta dal Comune sul presupposto che il certificato BIM Specialist Strutture del professionista indicato fosse scaduto alla data di presentazione dell'offerta. Ha dedotto, anzitutto, che il requisito risultava comunque posseduto dal gruppo di lavoro nel suo complesso, poiché un altro professionista già indicato nella relazione tecnica e nel modulo relativo ai requisiti, con ruolo di BIM Coordinator Strutture, possedeva anche una valida certificazione BIM Specialist Strutture. Ha inoltre contestato la legittimità e determinatezza della clausola del disciplinare relativa alle certificazioni BIM, la violazione della tassatività delle cause di esclusione, dei principi di concorrenza, proporzionalità, risultato, fiducia e massima partecipazione, la violazione della normativa tecnica UNI richiamata dalla lex specialis, l'omesso ricorso al soccorso istruttorio o alla sostituzione del componente privo del requisito e l'invalidità derivata degli atti consequenziali. Il controinteressato ha eccepito la tardiva impugnazione della clausola del disciplinare, ritenendola immediatamente escludente. È stata altresì contestata la prospettazione dell'amministrazione secondo cui il concorrente avrebbe reso una falsa dichiarazione sul possesso della certificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che la clausola del disciplinare non fosse immediatamente escludente: essa prescriveva requisiti speciali di idoneità professionale riferiti all'oggetto dell'affidamento e non aveva impedito al raggruppamento di presentare un'offerta. Nel merito ha accolto, ritenendolo fondato e assorbente, il primo motivo. Il certificato BIM Specialist Strutture del professionista inizialmente indicato era scaduto, ma un altro professionista, già nominativamente inserito nel gruppo di lavoro e nella relazione tecnica, possedeva una valida certificazione BIM Specialist Strutture ed era anche certificato BIM Coordinator Strutture. Il disciplinare consentiva il cumulo di più certificazioni in capo allo stesso professionista, purché fossero assicurate tre figure distinte per le discipline di architettura, strutture e impianti. Pertanto, non si trattava di introdurre un nuovo professionista o di modificare l'offerta, ma di distribuire diversamente ruoli e competenze tra componenti già presenti nel gruppo di lavoro. Il requisito doveva essere verificato con riferimento al gruppo di lavoro nel suo complesso e non al singolo professionista originariamente associato a una determinata funzione. Il TAR ha inoltre escluso che vi fosse una falsa o fuorviante dichiarazione: la documentazione di gara riportava la data di scadenza della certificazione e forniva all'amministrazione tutti gli elementi per rilevarla; mancava comunque una concreta valutazione della rilevanza della dichiarazione ai fini dell'affidabilità dell'operatore e della sua idoneità a influenzare indebitamente il processo decisionale. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell'esclusione, della revoca della proposta di aggiudicazione, dello scorrimento e degli ulteriori atti impugnati. Gli altri motivi sono stati assorbiti in applicazione della ragione più liquida. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta utilizzata dal Comune per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

  • art. 6.1, lett. c) e d), del disciplinare di gara

    al gruppo di lavoro suddetto devono essere obbligatoriamente aggiunte le (...) figure professionali in possesso di Certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017

    La clausola richiede la presenza nel gruppo di lavoro delle figure BIM indicate e delle relative certificazioni, ammettendo il cumulo di più certificazioni in capo a un professionista e imponendo comunque la presenza di tre specialisti distinti per architettura, strutture e impianti.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Consente alla stazione appaltante di prescrivere requisiti speciali di idoneità professionale coerenti con l'oggetto dell'affidamento.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di tassatività delle cause di esclusione, questione non esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 43 e Allegato I.9 d.lgs. 36/2023

    Riguardano la gestione informativa digitale delle costruzioni e il Building Information Modeling, rilevanti per l'organizzazione delle professionalità BIM nella progettazione di opere pubbliche.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti (...) suscettibili di influenzare in concreto le scelte della stazione appaltante

    Una dichiarazione falsa o fuorviante non determina automaticamente l'esclusione: occorrono una concreta attitudine a influenzare il processo decisionale e una valutazione della sua incidenza sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

  • art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023

    L'omessa o inesatta dichiarazione di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale può rilevare nell'apprezzamento del grave illecito professionale, ma non costituisce automaticamente causa di esclusione.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dai ricorrenti in tema di soccorso istruttorio, ma il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • artt. 60 e 120 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nell'ambito del rito appalti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive requisiti professionali riferiti alla composizione di un gruppo di lavoro, il possesso delle competenze richieste deve essere verificato con riferimento al gruppo nel suo complesso, salvo che la legge di gara imponga inequivocabilmente l'associazione di ciascun requisito a uno specifico professionista non sostituibile.
  • La presenza nel gruppo di lavoro di un professionista già indicato negli atti di gara, titolare di più certificazioni compatibili, consente di distribuire tra i componenti i relativi ruoli e competenze senza integrare una modifica dell'offerta tecnica, purché siano rispettate le professionalità minime e le distinzioni disciplinari richieste dalla lex specialis.
  • Non può essere disposta l'esclusione quando il requisito professionale risulta posseduto, alla data di presentazione dell'offerta, da un componente già indicato nel gruppo di lavoro, anche se la certificazione era stata originariamente associata a un diverso componente poi risultato privo di un titolo valido.
  • Una motivazione fondata su una presunta modifica dell'offerta tecnica non può essere introdotta per la prima volta in giudizio quando il provvedimento di esclusione era motivato esclusivamente dall'asserita mancanza del requisito di partecipazione; ciò costituirebbe motivazione postuma.
  • L'indicazione di una certificazione scaduta non integra automaticamente una falsa o fuorviante dichiarazione idonea a giustificare l'esclusione: la stazione appaltante deve verificare in concreto la decettività dell'informazione, la sua attitudine a influenzare il procedimento decisionale e l'incidenza sulla complessiva affidabilità e integrità dell'operatore.
  • Le clausole che prescrivono requisiti speciali di idoneità professionale coerenti con l'oggetto dell'affidamento non sono immediatamente escludenti quando non impediscono la partecipazione alla gara, ma la loro eventuale illegittimità può essere dedotta insieme all'impugnazione dell'atto applicativo di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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