Cassazione Penale, Sentenza n. 34788/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP di Foggia che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere e numerosi episodi di riciclaggio di pezzi di autovetture rubate. Si censura la sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto associativo (art. 416 c.p.), denunciando mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. e) e lett. b) c.p.p.). La difesa sostiene che le attività svolte dagli indagati si estrinsecavano in quattro strutture imprenditoriali autonome e concorrenziali, mirate all'utilità individuale, senza un patto associativo stabile e senza una struttura organizzativa destinata a realizzare obiettivi criminosi; inoltre le modalità di cessione dei pezzi (pagamenti) sarebbero incompatibili con un vincolo associativo fondato su do ut des stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte in realtà chiedessero una rivalutazione del merito e degli elementi indiziari, materia non rimessa al sindacato di legittimità se non nei limiti della verifica della congruenza della motivazione e della presenza di vizi di diritto o di manifesta illogicità. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a carico del ricorrente, evidenziando la consolidata collaborazione tra le diverse cellule operative e la costituzione di un "cartello" volto a condizionare il mercato dei pezzi di ricambio riciclati nella provincia di Foggia. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23 co.8
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Richiamata per indicare il rito di trattazione con contraddittorio scritto del ricorso
art. 606 cod. proc. pen.
lett. e) e lett. b); comma terzo
Fondamento delle censure sollevate con il ricorso e della declaratoria di inammissibilità: la Corte può sindacare la motivazione del giudice di merito solo nei limiti di verifica della presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (associazione per delinquere); il giudice valuta elementi come permanenza, struttura organizzativa, coordinamento e scopo comune
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se sussistono violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento ai requisiti formali che il riesame deve considerare nell'ordinanza cautelare
art. 546 cod. proc. pen.
Indicato come modello a cui adeguare la struttura motivazionale delle decisioni del tribunale del riesame
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda da versare alla Cassa delle ammende
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per la riassunzione e il sintetico inquadramento del motivo di ricorso
Giurisprudenza: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e successive
sent. Sez. U n.11/2000; richiami a pronunce successive (es. Sez. 4 n.26992/2013; Sez. 2 n.27866/2019)
Principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il controllo della Cassazione sulla motivazione del riesame è limitato alla verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della valutazione degli indizi, controllando la congruenza logica e il rispetto dei principi di diritto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a riconsiderare il merito probatorio: le censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi indiziari sono inammissibili a meno che non evidenzino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Per configurare il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) non basta la mera collaborazione o scambio occasionale di beni: occorrono elementi di stabilità, un vincolo associativo con finalità comune, ruoli, coordinamento e una struttura idonea a perseguire un progetto criminoso
- La presenza di scambi economici o di operazioni a pagamento fra partecipanti non esclude automaticamente l'esistenza di associazione: vanno valutati il grado di sistematicità, la ripetizione delle condotte e la finalità complessiva (es. controllo del mercato, cartello), ossia indici di un interesse collettivo prevalente sull'utilità personale
- Nel sindacato sulle misure cautelari il giudice deve fornire una motivazione conforme al modello previsto per le decisioni cautelari (richiamo all'art. 546 c.p.p.) e spiegare la consonanza e convergenza degli indizi in modo logico e non contraddittorio
- Chi impugna un'ordinanza cautelare davanti alla Cassazione dovrebbe incentrarsi su vizi specifici di diritto o sulla dimostrazione di manifesta illogicità della motivazione piuttosto che su una semplice richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto, per evitare l'inammissibilità e sanzioni economiche
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