Cassazione Civile, Ordinanza n. 29606/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, ex conduttori di appartamenti siti in Napoli già di proprietà di un ente previdenziale pubblico e poi trasferiti alla società veicolo nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, avevano esercitato il diritto di opzione all'acquisto degli immobili e versato integralmente il prezzo determinato secondo la disciplina applicabile. Chiedevano in giudizio il rimborso di parte del corrispettivo, sostenendo che dovesse applicarsi il coefficiente aggregato di abbattimento previsto dal D.M. 20 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 41 del 2004. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, escludendo il beneficio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 104 del 1996, dell'art. 3, comma 20, D.L. n. 351 del 2001 e dell'art. 1 D.L. n. 41 del 2004, sostenendo che la loro volontà di acquisto era stata manifestata già nel 2000, o comunque prima del 31 ottobre 2001, e che quindi spettasse l'abbattimento; 2) violazione dell'art. 3, commi 3, 7 e 8, D.L. n. 351 del 2001, dell'art. 1 D.L. n. 41 del 2004 e del decreto ministeriale del 26 marzo 2004, contestando la lettura restrittiva data dalla Corte territoriale sulla platea dei beneficiari del coefficiente di abbattimento; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita affrontando il tema della non cumulabilità dell'abbattimento nazionale con un ulteriore sconto dell'8% previsto da un protocollo d'intesa locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando l'interpretazione della Corte d'appello: il beneficio dell'abbattimento previsto dall'art. 1 D.L. n. 41 del 2004 si applica solo ai conduttori che, in mancanza di una definitiva offerta in opzione entro il 26 settembre 2001, abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; resta invece fuori da tale disciplina la fattispecie delle unità immobiliari già definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, che devono essere vendute al prezzo e alle condizioni dell'offerta. Quanto al terzo motivo, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché diretto contro un'argomentazione marginale svolta ad abundantiam e comunque non decisiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 D.Lgs. n. 104 del 1996
richiamato dai ricorrenti come disciplina previgente della prelazione/alienazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici; non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie nei termini invocati
art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 104 del 1996
richiamato per evidenziare che, sotto quella disciplina, ai conduttori spettava un diritto di prelazione subordinato alla previa intenzione di vendita dell'ente proprietario
art. 3, comma 20, D.L. n. 351 del 2001
norma cardine per distinguere tra immobili definitivamente offerti in opzione entro il 26 settembre 2001 e immobili per i quali la volontà di acquisto sia stata manifestata entro il 31 ottobre 2001
art. 3, commi 3, 7 e 8, D.L. n. 351 del 2001
richiamati in relazione alla determinazione del prezzo e alle condizioni di vendita degli immobili nel sistema della cartolarizzazione
art. 1 D.L. n. 41 del 2004
interpretato come norma modificativa della disciplina dell'art. 3, comma 20, D.L. n. 351 del 2001, applicabile solo alla seconda categoria di immobili e non a quelli già definitivamente offerti in opzione entro il 26 settembre 2001
art. 1, comma 4, D.L. n. 41 del 2004
base dell'emanazione del D.M. 20 aprile 2005 sui coefficienti aggregati di abbattimento
D.M. 20 aprile 2005
non ritenuto applicabile agli immobili già definitivamente offerti in opzione entro il 26 settembre 2001
Decreto ministeriale 26 marzo 2004
richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina dei prezzi e dell'abbattimento
art. 112 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un passaggio marginale della sentenza di appello, privo di incidenza decisiva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di alienazione di immobili appartenenti a enti previdenziali pubblici, la disciplina sopravvenuta va applicata distinguendo rigorosamente tra le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro una certa data e quelle per le quali i conduttori abbiano soltanto manifestato successivamente la volontà di acquisto.
- Il coefficiente di abbattimento del prezzo introdotto dalla normativa del 2004 non si estende agli immobili già definitivamente offerti in opzione entro il 26 settembre 2001, che restano soggetti al prezzo e alle condizioni indicati nell'offerta originaria, anche se la stipula dell'atto definitivo sia intervenuta in epoca successiva.
- La manifestazione della volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 rileva solo per la categoria di immobili per i quali mancasse una definitiva offerta in opzione entro il termine del 26 settembre 2001.
- In cassazione non è deducibile, come violazione di legge, una censura che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza rivolta contro un argomento svolto solo ad abundantiam o comunque non decisivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non condurrebbe comunque alla cassazione della decisione sorretta da altra ratio autonoma.
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