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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I783 n. 28182 del 10/03/2020

ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING

AGCMI783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già inflitta nel 2016 a D.A.EM. S.p.A. e alle controllate Molinari, Dist.Illy, Aromi, Dolomatic e Govi, appartenenti al gruppo Buonristoro. L’infrazione originaria consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali tra operatori del vending, con riferimento a prezzi, territori e clientela, qualificato come intesa restrittiva in violazione dell’articolo 101 TFUE. In esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, l’AGCM applica una riduzione del 15% e determina la sanzione solidale finale in 9.545.941 euro.

Rideterminazione della sanzione inflitta al gruppo Buonristoro per l’intesa nel settore vending: importo ridotto da 11.230.519 a 9.545.941 euro in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato.

Rideterminazione della sanzione nel caso Accordo tra operatori del settore Vending

Il provvedimento n. 28182 del 10 marzo 2020 riguarda l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato sulla sanzione irrogata al gruppo Buonristoro nell’ambito del procedimento I783. L’AGCM non interviene sull’accertamento dell’infrazione originaria, ma ridetermina l’importo dovuto dalle società obbligate in solido.

Parti e origine del procedimento

Nel procedimento originario erano coinvolti numerosi operatori del settore della distribuzione automatica, nonché CONFIDA, associazione italiana di distribuzione automatica. Tra le imprese interessate figuravano Gruppo Argenta, D.A.EM. e le società del gruppo Buonristoro, GE.SA., Gruppo Illiria, IVS Italia, Liomatic, Ovdamatic, Sellmat, Serim, Sogeda e Supermatic.

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016, l’AGCM aveva accertato un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e aveva sanzionato le imprese partecipanti. Nei confronti di D.A.EM. S.p.A. e delle controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. era stata irrogata un’unica sanzione amministrativa pecuniaria in solido pari a 11.230.519 euro.

Mercato e condotta originariamente accertata

L’intesa riguardava il mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici. Secondo l’accertamento del 2016, le imprese avevano coordinato le proprie politiche commerciali, limitando il confronto concorrenziale su elementi fondamentali della competizione:

  • prezzi;
  • ambiti territoriali di operatività;
  • rispettiva clientela.

La condotta era stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Il provvedimento del 2020 non contiene un nuovo esame del mercato rilevante o delle condotte, poiché tali profili appartengono all’accertamento già definito nel 2016.

Giudizi amministrativi e vincolo conformativo

Le società Molinari S.p.A. e Aromi, Dist.Illy, Dolomatic e Govi avevano impugnato il provvedimento sanzionatorio. Con le sentenze n. 5559 e 5560 del 5 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente alla rideterminazione della sanzione.

Nell’esercizio della propria giurisdizione di merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’analisi complessiva del materiale istruttorio e il ruolo avuto dalle società nell’intesa imponessero una riduzione del 15% della sanzione concretamente irrogata. L’AGCM ha considerato tale criterio puntuale, oggettivo e automaticamente applicabile, senza margini di discrezionalità nell’esecuzione delle sentenze.

La sentenza n. 5558 del 5 agosto 2019, relativa a D.A.EM., aveva rigettato il ricorso della società. Tuttavia, il Consiglio di Stato aveva precisato che le esigenze connesse alla diversa decisione assunta nei confronti delle altre società potevano essere fatte valere nella fase di esecuzione. Con l’ordinanza n. 244 del 10 gennaio 2020, adottata per la correzione di un errore materiale, il giudice ha osservato che l’esistenza di un’obbligazione solidale poteva comportare l’estensione a tutte le società del gruppo dell’effetto favorevole derivante dalla diminuzione della sanzione.

Rideterminazione dell’importo

In conformità alle decisioni giudiziali, l’AGCM ha applicato una riduzione del 15% all’importo originario di 11.230.519 euro. Il calcolo conduce alla sanzione finale di 9.545.941 euro, pari a nove milioni cinquecentoquarantacinquemilanovecentoquarantuno euro.

La somma resta irrogata in solido a D.A.EM. S.p.A. e alle sue controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l.

Esito e portata del provvedimento

L’AGCM ha deliberato che la sanzione relativa alle condotte accertate con il provvedimento n. 26064 del 2016 è rideterminata in 9.545.941 euro. Il provvedimento ha quindi natura esecutiva e non comporta un nuovo accertamento dell’intesa, una modifica della sua qualificazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE o una revisione degli altri elementi della decisione originaria.

Il provvedimento è soggetto a impugnazione davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Punti principali

Infrazione originaria

Con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 l’AGCM aveva accertato che vari operatori del settore vending e CONFIDA avevano coordinato le proprie politiche commerciali, limitando il confronto concorrenziale su prezzi, ambiti territoriali e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione di distributori automatici e semi-automatici.

Imprese interessate dalla rideterminazione

La rideterminazione riguarda D.A.EM. S.p.A. e le controllate Molinari S.p.A., Dist.Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l., società appartenenti al gruppo Buonristoro, cui era stata inflitta un’unica sanzione in solido.

Intervento del Consiglio di Stato

Con le sentenze n. 5559 e 5560 del 5 agosto 2019 il Consiglio di Stato ha disposto, nell’esercizio della propria giurisdizione di merito, una riduzione del 15% della sanzione concretamente irrogata a Molinari e ad Aromi e altre società. La sentenza n. 5558 e l’ordinanza n. 244 del 10 gennaio 2020 hanno inoltre evidenziato la possibile estensione dell’effetto favorevole a tutte le società obbligate in solido.

Nuovo importo della sanzione

L’importo originario di 11.230.519 euro è stato ridotto del 15%, con determinazione della sanzione finale solidale in 9.545.941 euro.

Oggetto limitato del provvedimento

Il provvedimento non riapre l’accertamento dell’intesa né modifica la qualificazione giuridica dell’infrazione; dà esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo limitatamente alla quantificazione della sanzione.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato rilevantesanzioni antitrust

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