Provvedimento AGCM A523B n. 28187 del 17/03/2020
TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Friends & Partners S.p.A., promoter nazionale controllato dal gruppo CTS Eventim-TicketOne, nell’ambito dell’istruttoria A523 sulle presunte condotte escludenti nel mercato della vendita di biglietti per eventi di musica live. L’AGCM ha accertato che la società, rispondendo a una richiesta di informazioni del 21 maggio 2019, aveva dichiarato falsamente di non disporre di documenti relativi all’acquisizione del suo controllo, poi rinvenuti presso la sede sociale. La condotta è stata qualificata come violazione dell’art. 14, comma 5, L. 287/1990 e sanzionata con 51.646 euro, importo massimo ritenuto applicabile.
Friends & Partners S.p.A.; informazioni non veritiere rese nell’istruttoria A523 sulle operazioni di acquisizione da parte di CTS Eventim; accertamento della violazione dell’art. 14, comma 5, L. 287/1990 e sanzione di 51.646 euro
Friends & Partners: informazioni non veritiere nell’istruttoria TicketOne
Il provvedimento n. 28187 riguarda Friends & Partners S.p.A., promoter nazionale di eventi di musica live controllato dal gruppo CTS Eventim-TicketOne. L’AGCM ha accertato una violazione degli obblighi di collaborazione e informazione previsti dall’art. 14, comma 5, della legge n. 287/1990, commessa nell’ambito dell’istruttoria A523 sulle presunte condotte escludenti del gruppo nel mercato della vendita di biglietti per eventi musicali.
Parti e origine del procedimento
Friends & Partners è stata costituita nell’ottobre 2017 e ha proseguito l’attività precedentemente svolta da F&P Group S.r.l. La società è stata acquisita dal gruppo Eventim-TicketOne per il tramite di Medusa Music Group GmbH. Nel 2018 ha realizzato in Italia un fatturato di circa 37,5 milioni di euro ed è stata qualificata dall’Autorità come uno dei principali operatori nazionali nella produzione e promozione di eventi live di musica leggera.
L’istruttoria principale A523 era stata avviata nei confronti di TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA ai sensi dell’art. 14 della L. 287/1990, per verificare l’esistenza di una violazione dell’art. 102 TFUE. Il procedimento riguardava, tra l’altro, presunte pratiche di rafforzamento delle esclusive nella distribuzione dei biglietti, contrattualizzazione escludente dei circuiti periferici, imposizione di esclusive ai promoter locali e azioni di ritorsione o boicottaggio nei confronti di ZED, con effetti potenzialmente pregiudizievoli per Ticketmaster Italia.
Richiesta di informazioni dell’Autorità
Nel corso dell’istruttoria A523, il 21 maggio 2019 l’AGCM ha richiesto a Friends & Partners informazioni e documenti funzionali a ricostruire le finalità e la rilevanza concorrenziale dell’operazione con cui CTS Eventim aveva acquisito il controllo della società.
La richiesta comprendeva copia di tutti gli accordi, anche preliminari, stipulati:
- tra Friends & Partners e CTS Eventim o società direttamente o indirettamente controllate;
- tra il dott. F. S. e CTS Eventim o società del gruppo;
- tra il dott. F. S. e altri promoter persone fisiche appartenenti al gruppo Eventim-TicketOne;
- in relazione all’acquisizione del controllo e alla costituzione o organizzazione della società.
Con risposta del 31 maggio 2019, Friends & Partners ha dichiarato che non esistevano accordi stipulati tra la società e CTS Eventim relativi all’acquisizione del controllo e che la società non possedeva, né era legittimata a fornire, documenti riguardanti atti o accordi stipulati dai soci o da terzi.
Documenti rinvenuti e contestazione
Nel corso dell’ispezione svolta il 26 settembre 2019 presso la sede di Friends & Partners, gli ispettori hanno rinvenuto documenti riconducibili proprio all’operazione oggetto della richiesta, tra cui:
- l’accordo di compravendita e le pattuizioni accessorie tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l., Mariposa S.r.l. e il dott. F. S.;
- la bozza del contratto di esclusiva tra il dott. F. S. e Habita S.r.l. e Mariposa S.r.l.;
- la bozza dell’accordo di licenza del marchio “Friends & Partners”;
- la bozza del patto parasociale tra Medusa Music Group GmbH, Habita S.r.l. e il dott. F. S.
L’AGCM ha ritenuto che tali documenti fossero sostanzialmente coincidenti, per contenuto e finalità, con quelli richiesti. In particolare, il contratto di licenza del marchio e il contratto di esclusiva risultavano richiamati nell’atto costitutivo quali asset dell’azienda. Gli accordi disciplinavano inoltre condizioni e assetti societari connessi all’ingresso di CTS Eventim nel capitale di Friends & Partners.
Argomenti difensivi della società
Friends & Partners ha sostenuto di non poter fornire una risposta positiva perché le operazioni erano state condotte dai soci prima o in occasione della costituzione della società e la relativa documentazione sarebbe appartenuta esclusivamente al patrimonio informativo dei soci o di terzi.
La società ha inoltre osservato che:
- i documenti rinvenuti erano bozze o accordi preliminari non sottoscritti;
- gli atti erano antecedenti alla costituzione di Friends & Partners;
- l’autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società impedivano di imputarle la disponibilità dei documenti dei soci;
- la società non aveva poteri di rappresentanza dei soci;
- l’Autorità avrebbe potuto rivolgere direttamente la richiesta ai soci, dopo aver ricevuto le informazioni sull’assetto societario.
Friends & Partners ha negato anche qualsiasi intento di occultamento e ha chiesto di essere audita. L’istanza di audizione è stata respinta perché l’AGCM ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.
Valutazioni dell’Autorità sulla disponibilità dei documenti
L’AGCM ha respinto le difese. Quanto alla natura preliminare di alcuni atti, ha osservato che la richiesta comprendeva espressamente accordi anche di carattere preliminare. Inoltre, i documenti rinvenuti si riferivano a operazioni effettivamente realizzate, tra cui la cessione delle azioni a Medusa Music Group GmbH che aveva consentito a CTS Eventim di acquisire il controllo della società.
L’Autorità ha ritenuto decisiva la circostanza che i documenti fossero stati reperiti presso la sede legale di Friends & Partners. La loro disponibilità non è stata esclusa dal fatto che fossero collocati presso le postazioni di amministratori o soci, poiché le persone interessate ricoprivano ruoli rilevanti nella struttura societaria:
- la sig.ra B. Z. era amministratore delegato di Friends & Partners;
- il dott. F. S. era socio attraverso Habita S.r.l. e, dal 30 aprile 2019, consigliere di amministrazione di Friends & Partners;
- il dott. F. S. era anche amministratore unico di Habita S.r.l. durante le trattative e la stipula degli accordi;
- il contratto di esclusiva prevedeva l’impegno del dott. F. S. a mettere a disposizione della costituenda società il proprio know-how, le competenze e le capacità professionali.
Secondo l’AGCM, il ruolo del dott. F. S. era quindi fondamentale per l’operatività, la gestione e l’organizzazione della società. La distinzione formale tra documenti detenuti dai soci e documenti detenuti dalla società non poteva essere utilizzata per negare la disponibilità di atti presenti nella sede sociale e riferiti alla costituzione, agli asset e al funzionamento della società.
Qualificazione della violazione
L’Autorità ha ritenuto che Friends & Partners avesse fornito informazioni non veritiere nell’ambito di un procedimento istruttorio, dichiarando di non essere in possesso dei documenti richiesti quando gli stessi erano nella sua disponibilità e sono stati successivamente rinvenuti presso la sede sociale.
La condotta è stata qualificata come violazione dell’art. 14, comma 5, della L. 287/1990. Tale disposizione consente di sanzionare la mancata, tardiva o non veritiera collaborazione alle richieste dell’Autorità formulate nell’esercizio dei poteri istruttori. Il provvedimento non accerta, nei confronti di Friends & Partners, una distinta violazione sostanziale dell’art. 102 TFUE: la condotta sanzionata è esclusivamente quella relativa alla risposta non veritiera alla richiesta di informazioni nel procedimento A523.
Gravità e determinazione della sanzione
Per la quantificazione della sanzione l’AGCM ha richiamato l’art. 31 della L. 287/1990 e i criteri dell’art. 11 della L. 689/1981.
La gravità è stata valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
- la violazione è stata commessa nel corso dell’istruttoria A523, diretta anche nei confronti di altre società del gruppo Eventim-TicketOne;
- le informazioni non veritiere riguardavano un profilo rilevante dell’indagine sull’asserito abuso di posizione dominante;
- Friends & Partners era uno dei principali operatori nel mercato nazionale della produzione e promozione di eventi live di musica leggera;
- la società apparteneva a un primario gruppo internazionale attivo nello stesso settore;
- la risposta avrebbe potuto indurre in errore l’Autorità e compromettere il processo valutativo e decisionale;
- la scoperta della documentazione in sede ispettiva ha impedito che tale effetto si producesse concretamente;
- la società non ha adottato comportamenti diretti a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.
Alla luce di tali circostanze, l’Autorità ha ritenuto congrua l’applicazione dell’importo massimo previsto dall’art. 14, comma 5, L. 287/1990 e ha irrogato a Friends & Partners una sanzione amministrativa pecuniaria di 51.646 euro.
Dispositivo e termini
L’AGCM ha:
- rigettato l’istanza di audizione presentata il 9 marzo 2020;
- accertato la violazione dell’art. 14, comma 5, L. 287/1990;
- irrogato a Friends & Partners S.p.A. la sanzione di 51.646 euro.
Il pagamento doveva essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. In caso di ritardo si applicavano gli interessi di mora al tasso legale per il periodo inferiore a un semestre e, per il ritardo ulteriore, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre ai sensi dell’art. 27, comma 6, L. 689/1981. Era inoltre prevista la possibilità di richiedere il pagamento rateale in caso di condizioni economiche disagiate, ai sensi dell’art. 26 della medesima legge.
Il provvedimento era impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Contesto del procedimento
L’istruttoria A523 era stata avviata nei confronti di TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA per accertare presunte violazioni dell’art. 102 TFUE relative a condotte escludenti nella distribuzione di biglietti per eventi live. Il procedimento era stato successivamente esteso anche a Friends & Partners S.p.A. e ad altre società del gruppo.
Richiesta di informazioni
Il 21 maggio 2019 l’AGCM aveva richiesto a Friends & Partners copia degli accordi, anche preliminari, relativi all’acquisizione del controllo della società da parte di CTS Eventim, inclusi gli accordi stipulati con soci, amministratori e altri soggetti del gruppo.
Risposta ritenuta non veritiera
Con comunicazione del 31 maggio 2019 Friends & Partners aveva dichiarato di non possedere gli accordi richiesti e di non essere legittimata a fornire documentazione riguardante i propri soci o terzi. Durante l’ispezione del 26 settembre 2019 presso la sede della società furono invece rinvenuti l’accordo di compravendita e pattuizioni accessorie, bozze di contratti di esclusiva e licenza del marchio, nonché una bozza di patto parasociale.
Valutazione della disponibilità dei documenti
L’AGCM ha ritenuto irrilevante che alcuni documenti fossero stati reperiti presso le postazioni di amministratori o soci. La documentazione si trovava presso la sede sociale, riguardava l’ingresso di CTS Eventim nel capitale e includeva accordi relativi ad asset aziendali e alla gestione della società. Gli amministratori interessati ricoprivano cariche sociali e il ruolo del dott. F. S. risultava essenziale per l’operatività di Friends & Partners.
Sanzione
Considerata la gravità della condotta, la rilevanza di Friends & Partners nel settore e la sua appartenenza a un primario gruppo internazionale, nonché il potenziale effetto fuorviante sulle valutazioni dell’Autorità, è stata irrogata la sanzione massima prevista dall’art. 14, comma 5, L. 287/1990: 51.646 euro.
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